CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 giugno 2025
Cassazione n. 14451/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dinanza del 25/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto unadichiarazione d'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava larichiesta di affidamento in prova e dichiarava inammissibile quella di detenzione domiciliare,entrambe presentate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], per la rilevata esclusione dipossibile prognosi positiva per la prima e per la durata della pena ritenuta superiore ad annidue di reclusione.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio del difensore difiducia, affidandosi ad un unico motivo.2.1. Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio dellamotivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), ed e), in relazione all’art. 47-ter, comma1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, per la ritenuta - errata - durata della pena come superioread anni due di reclusione in riferimento alla richiesta di detenzione domiciliare.In particolare, con riferimento all’ordine di esecuzione, con contestuale decreto disospensione n. 138 del 2024 del 7 luglio 2025 emesso dalla Procura della Repubblica diBiella, la pena residua da espiare è stata indicata in anni 1, mesi 11 e giorni 21 di reclusione.3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha conclusochiedendo una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il motivo di ricorso è fondato e il provvedimento impugnato va annullato con rinvioal Tribunale di sorveglianza di Torino.2. Dall’esame degli atti risulta, in particolare, dalla lettura dell’ordine di esecuzionecitato nel motivo di ricorso che, effettivamente, la pena residua da espiare è stata indicata inanni 1, mesi 11 e giorni 21 di reclusione, mentre nel provvedimento impugnato si fariferimento ad una pena pari ad anni 2, mesi 8 oltre la pena pecuniaria, senza alcunaindicazione rispetto alla difformità evidenziata dal difensore. Sotto tale profilo è ravvisabile ildenunciato difetto di motivazione dedotto con il ricorso.3. Dalle considerazioni ora esposte deriva l’accoglimento del motivo di ricorso ilprovvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Torino. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente alla dichiarazione di inammissibilita' dell'istanzadi concessione della detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alTribunale di sorveglianza di Torino.Così è deciso, 08/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente