CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 giugno 2021
Cassazione n. 42412/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso il decreto in data 27.5.2020 con cui il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto il sequestro preventivo della carta del Reddito di Cittadinanza in relazione al reato di cui all'art. 640-bis, cod.pen. In particolare, secondo l'ipotesi accusatoria, l'indagato avrebbe falsamente dichiarato la propria residenza in un luogo diverso da quello reale, al fine di percepire indebitamente il reddito di cittadinanza. Deduce: 1.1. "Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione agli artt. 321, 325 c.p.p. e art. 640-bis, cod.pen.". Secondo la difesa «l'aver trovato il Ciddio presso l'abitazione della madre non assurge a indizio "probante" in merito alla falsa attestazione della residenza, poiché sono state date le ragioni del perché si trovasse presso la casa della madre, giustificazioni, oltretutto, supportate da adeguata documentazione (referto medico del pronto soccorso del nonno)». Analogamente, la difesa censura anche la motivazione del provvedimento impugnato là dove rileva la mancata dimostrazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile in cui l'indagato ha dichiarato la residenza, mentre, in realtà, il ricorrente faceva cenno alla ristrutturazione per riferirsi a lavori di pulizia e arredamento della casa, corredate da documentazione fotografica. 2. Il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020, senza l'intervento del Procuratore generale e delle parti. Sono state lette: 2.1. la requisitoria del Pubblico ministero nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; 2.2. la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità in sede di impugnazione di un provvedimento emesso in materia di cautela reale. L'unico motivo di ricorso censura la motivazione adottata dal tribunale per ritenere la sussistenza del requisito del fumus commissi delicti, rivolgendosi alla valorizzazione del rinvenimento dell'indagato presso l'abitazione della madre (circostanza non negata) e alla mancata dimostrazione dell'esistenza di lavori di ristrutturazione. Però, a fronte di una motivazione del Tribunale che non può certo definirsi mancante o apparente, le doglianze difensive, a dispetto della dichiarata denuncia del vizio di violazione di legge (unico deducibile ex art. 325, cod. proc. pen.), in realtà sottopone a questa Corte censure non suscettibili di sindacato nella sede del giudizio di legittimità, in quanto intese a bersagliare la motivazione sulla base -peraltro- di valutazioni di merito, già di per sé inammissibili nel giudizio di legittimità. Va, dunque, ribadito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (da ultimo, tra le tante: Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 - dep. 20/04/2017, Napoli e altro, Rv. 269656). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/6/2021 Il Consigliere este