Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17983/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Ancona, con riferimento alla posizione del ricorrente, previa riqualificazione del fatto contestato al capo c) dell'imputazione da quello di furto pluriaggravato a quello di furto in abitazione aggravato ex art. 625, comma 1, n. 2), cod. pen., ne confermava la condanna.

2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi d'impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo è dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. nonché insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, poiché la pronuncia impugnata avrebbe omesso di confrontarsi con i motivi di appello, confermando la decisione di primo grado sebbene dall'istruttoria fossero emersi concreti elementi, sia circa il quantitativo di refurtiva che sull'orario di transito della vettura nei luoghi teatro del fatto, idonei a determinare un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 624-bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione nella misura in cui, riqualificando l'originaria imputazione, la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto rientrante nella nozione di privata dimora l'azienda agricola della persona offesa, che neppure avrebbe potuto essere considerata alla stregua di una pertinenza della propria abitazione bensì, a tutto concedere, di quella del figlio.

2.3. Mediante il terzo motivo l'imputato lamenta violazione degli artt. 624- bis, 133, 62-bis, 69 e 163 cod. pen. nonché vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

A fondamento della relativa doglianza il LEPRE evidenzia che la Corte d'Appello d'Ancona non ha considerato il danno oggettivamente modesto cagionato alla persona offesa dal reato, attestato, peraltro, dal riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in virtù dell'esiguo valore del gasolio oggetto di sottrazione.

Anche per le ragioni indicate, secondo la difesa del ricorrente, la decisione impugnata sarebbe incorsa nel vizio di non aver riconosciuto, in maniera manifestamente irragionevole, la prevalenza di detta circostanza attenuante sull'aggravante contestata e ritenuta.Il ricorrente deduce, ulteriormente, che l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche non potrebbe essere argomentata solo perché egli avrebbe precedenti a carico anche per delitti contro il patrimonio.

Il LEPRE lamenta, infine, la prognosi operata in senso ostativo quanto al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena nonostante il tempo trascorso dai fatti.

2.4. L'imputato censura, inoltre, con il quarto motivo, la decisione di secondo grado per violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. in quanto il giudice, non tenendo conto di tale disposizione, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, avrebbe omesso di rendere edotte le parti della possibilità di accedere ad una sanzione sostitutiva, come sarebbe stato possibile per il LEPRE, e comunque non avrebbe dato atto in motivazione delle ragioni ritenute all'uopo ostative.

2.5. Il ricorrente deduce, infine, inosservanza dell'art. 597 cod. proc. pen. perché, pur essendo stato proposto appello solo da esso imputato, la Corte territoriale avrebbe riqualificato in peius il reato originariamente contestato in quello di cui all'art. 624-bis cod. pen. che non rientra tra quelli per cui è possibile concedere la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena ex art. 656, comma 9, cod. proc. pen., ciò che, anche alla luce dei principi espressi dalla sentenza n. 32 del 2020 della Corte Costituzionale, comporterebbe riflessi sostanziali sulla configurazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile poiché reitera circostanze di mero fatto insuscettibili di sindacato in questa sede di legittimità in quanto oggetto di congruo esame da parte della Corte territoriale.

Occorre ricordare, infatti, su un piano generale, che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Ed invero, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 — 01).Nella fattispecie per cui è processo, a fronte dell'individuazione, mediante il sistema GPS, del percorso della vettura a bordo della quale viaggiava anche il LEPRE, che è stata quindi individuata e fermata con all'interno una parte della refurtiva sottratta presso l'azienda agricola della persona offesa, la Corte territoriale, confermando la decisione di primo grado, ha evidenziato, rispetto alle doglianze del ricorrente, per un verso, che un'altra parte del gasolio che si trovava nell'azienda agricola era stata ivi rubata da altri soggetti quella stessa notte e, per un altro, che non era stata fornita una plausibile giustificazione da parte dell'imputato sulle ragioni diverse da quelle del furto per le quali si trovava in loco in quelle ore, a fronte, peraltro, del rinvenimento di parte della refurtiva sottratta sulla sua vettura.

Talché a fronte di tali congrue argomentazioni rispetto a quelle che erano state le censure spiegate con l'atto di gravame, alcun sindacato è possibile in sede di legittimità, in forza dei superiori principi.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato perché la Corte d'appello di Ancona nel ritenere che il fatto, avvenuto presso l'azienda agricola dell'Animobono, integrasse furto in abitazione ha applicato correttamente il principio espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite "D'Amico" le quali hanno da tempo chiarito che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez.

U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01).

3. Per ragioni di priorità logica, deve essere anteposto all'esame degli altri motivi di ricorso il quinto con il quale il LEPRE assume una pretesa reformatio in peius che si sarebbe realizzata nel giudizio di secondo grado, poiché, a fronte dell'originaria prospettazione accusatoria del delitto di furto pluriaggravato, ritenuta dal giudice di primo grado, la Corte d'appello di Ancona aveva poi riqualificato il fatto in quello più grave di furto in abitazione, impedendogli di beneficiare dell'ordine di sospensione dell'esecuzione della pena.

Detto motivo non è fondato, atteso che la riqualificazione non ha comportato un aggravamento del trattamento sanzionatorio, poiché, come è stato più volte chiarito nella giurisprudenza di legittimità, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, non costituisce violazione del divieto di reformatio in peius la nuova e più grave qualificazione giuridica data al fatto dal giudice dell'appello, quando da essa consegua, ferma restando la pena irrogata, un più grave trattamento penitenziario (v., ex ceteris, Sez. 2, n. 2884 del 16/01/2015, 4 A grave trattamento penitenziario (v., ex ceteris, Sez. 2, n. 2884 del 16/01/2015, Peverello, Rv. 262286 - 01; Sez. 5, n. 10445 del 14/12/2011, dep. 2012, Protoduari, Rv. 252007 - 01), come quello che deriva, per l'appunto, dall'impossibilità, a fronte della condanna per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., di ottenere la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva.

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

4.1. Sotto un primo aspetto, con riguardo alla complessiva dosimetria sanzionatoria, è sufficiente osservare che la pena è stata contenuta nel minimo edittale e, ad ogni modo, quanto agli indici di cui all'art. 133 cod. pen., l'imputato omette di confrontarsi con la complessiva motivazione della decisione e, dunque, con le modalità particolarmente allarmanti della condotta, posta in essere in orario notturno in luogo assimilabile a quello di privata dimora.

4.2. Quanto alla contestata omessa prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. rispetto alla ritenuta aggravante ex art. 625, comma primo, n. 2, del medesimo codice, giova ricordare il consolidato principio in virtù del quale, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (v., tra le altre, Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460 - 01; Sez. 6, n. 6616 del 28/02/1994, Nisi, Rv. 198524 - 01).

Ebbene, il ricorrente non indica alcuna specifica ragione per la quale nel bilanciamento avrebbe dovuto darsi prevalenza alla predetta circostanza attenuante.

4.3. Quanto alla doglianza afferente le circostanze attenuanti generiche, essa trascura di considerare che le stesse sono volte a consentire al giudice di mitigare il trattamento sanzionatorio in presenza di specifici fatti diversi dalle circostanze attenuanti "tipizzate" dal legislatore, fatti che il LEPRE, tuttavia, non ha indicato neppure in questa sede di legittimità.

4.4. Con riferimento all'omesso riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte territoriale ha evidenziato che allo stesso ostano i precedenti a carico dell'imputato, come risulta anche dall'esame del certificato del casellario giudiziario: rispetto a questo, alcun rilievo assume il tempo trascorso dalla commissione dei precedenti reati.

5. Il quarto motivo non è fondato poiché, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere 5 A discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, Z., Rv. 285710 - 01).

D'altra parte, non risulta che nelle conclusioni formulate all'udienza di discussione l'avv. [OSCURATO:PERSONA], delegato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, avesse sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen., con conseguente impossibilità, dunque, di dolersi in sede di impugnazione del fatto che non gli sia stato fatto l'avviso previsto dal primo comma della stessa disposizione (cfr. Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 - 02).

6. Il ricorso deve dunque essere nel complesso rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Ancona, con riferimento alla posizione del ricorrente, previa riqualificazione del fatto contestato al capo c) dell'imputazione da quello di furto pluriaggravato a quello di furto in abitazione aggravato ex art. 625, comma 1, n. 2), cod. pen., ne confermava la condanna. 2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi d'impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. nonché insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, poiché la pronuncia impugnata avrebbe omesso di confrontarsi con i motivi di appello, confermando la decisione di primo grado sebbene dall'istruttoria fossero emersi concreti elementi, sia circa il quantitativo di refurtiva che sull'orario di transito della vettura nei luoghi teatro del fatto, idonei a determinare un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 624-bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione nella misura in cui, riqualificando l'originaria imputazione, la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto rientrante nella nozione di privata dimora l'azienda agricola della persona offesa, che neppure avrebbe potuto essere considerata alla stregua di una pertinenza della propria abitazione bensì, a tutto concedere, di quella del figlio. 2.3. Mediante il terzo motivo l'imputato lamenta violazione degli artt. 624- bis, 133, 62-bis, 69 e 163 cod. pen. nonché vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio. A fondamento della relativa doglianza il LEPRE evidenzia che la Corte d'Appello d'Ancona non ha considerato il danno oggettivamente modesto cagionato alla persona offesa dal reato, attestato, peraltro, dal riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in virtù dell'esiguo valore del gasolio oggetto di sottrazione. Anche per le ragioni indicate, secondo la difesa del ricorrente, la decisione impugnata sarebbe incorsa nel vizio di non aver riconosciuto, in maniera manifestamente irragionevole, la prevalenza di detta circostanza attenuante sull'aggravante contestata e ritenuta.Il ricorrente deduce, ulteriormente, che l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche non potrebbe essere argomentata solo perché egli avrebbe precedenti a carico anche per delitti contro il patrimonio. Il LEPRE lamenta, infine, la prognosi operata in senso ostativo quanto al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena nonostante il tempo trascorso dai fatti. 2.4. L'imputato censura, inoltre, con il quarto motivo, la decisione di secondo grado per violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. in quanto il giudice, non tenendo conto di tale disposizione, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, avrebbe omesso di rendere edotte le parti della possibilità di accedere ad una sanzione sostitutiva, come sarebbe stato possibile per il LEPRE, e comunque non avrebbe dato atto in motivazione delle ragioni ritenute all'uopo ostative. 2.5. Il ricorrente deduce, infine, inosservanza dell'art. 597 cod. proc. pen. perché, pur essendo stato proposto appello solo da esso imputato, la Corte territoriale avrebbe riqualificato in peius il reato originariamente contestato in quello di cui all'art. 624-bis cod. pen. che non rientra tra quelli per cui è possibile concedere la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena ex art. 656, comma 9, cod. proc. pen., ciò che, anche alla luce dei principi espressi dalla sentenza n. 32 del 2020 della Corte Costituzionale, comporterebbe riflessi sostanziali sulla configurazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile poiché reitera circostanze di mero fatto insuscettibili di sindacato in questa sede di legittimità in quanto oggetto di congruo esame da parte della Corte territoriale. Occorre ricordare, infatti, su un piano generale, che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Ed invero, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 — 01).Nella fattispecie per cui è processo, a fronte dell'individuazione, mediante il sistema GPS, del percorso della vettura a bordo della quale viaggiava anche il LEPRE, che è stata quindi individuata e fermata con all'interno una parte della refurtiva sottratta presso l'azienda agricola della persona offesa, la Corte territoriale, confermando la decisione di primo grado, ha evidenziato, rispetto alle doglianze del ricorrente, per un verso, che un'altra parte del gasolio che si trovava nell'azienda agricola era stata ivi rubata da altri soggetti quella stessa notte e, per un altro, che non era stata fornita una plausibile giustificazione da parte dell'imputato sulle ragioni diverse da quelle del furto per le quali si trovava in loco in quelle ore, a fronte, peraltro, del rinvenimento di parte della refurtiva sottratta sulla sua vettura. Talché a fronte di tali congrue argomentazioni rispetto a quelle che erano state le censure spiegate con l'atto di gravame, alcun sindacato è possibile in sede di legittimità, in forza dei superiori principi. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato perché la Corte d'appello di Ancona nel ritenere che il fatto, avvenuto presso l'azienda agricola dell'Animobono, integrasse furto in abitazione ha applicato correttamente il principio espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite "D'Amico" le quali hanno da tempo chiarito che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01). 3. Per ragioni di priorità logica, deve essere anteposto all'esame degli altri motivi di ricorso il quinto con il quale il LEPRE assume una pretesa reformatio in peius che si sarebbe realizzata nel giudizio di secondo grado, poiché, a fronte dell'originaria prospettazione accusatoria del delitto di furto pluriaggravato, ritenuta dal giudice di primo grado, la Corte d'appello di Ancona aveva poi riqualificato il fatto in quello più grave di furto in abitazione, impedendogli di beneficiare dell'ordine di sospensione dell'esecuzione della pena. Detto motivo non è fondato, atteso che la riqualificazione non ha comportato un aggravamento del trattamento sanzionatorio, poiché, come è stato più volte chiarito nella giurisprudenza di legittimità, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, non costituisce violazione del divieto di reformatio in peius la nuova e più grave qualificazione giuridica data al fatto dal giudice dell'appello, quando da essa consegua, ferma restando la pena irrogata, un più grave trattamento penitenziario (v., ex ceteris, Sez. 2, n. 2884 del 16/01/2015, 4 A grave trattamento penitenziario (v., ex ceteris, Sez. 2, n. 2884 del 16/01/2015, Peverello, Rv. 262286 - 01; Sez. 5, n. 10445 del 14/12/2011, dep. 2012, Protoduari, Rv. 252007 - 01), come quello che deriva, per l'appunto, dall'impossibilità, a fronte della condanna per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., di ottenere la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 4.1. Sotto un primo aspetto, con riguardo alla complessiva dosimetria sanzionatoria, è sufficiente osservare che la pena è stata contenuta nel minimo edittale e, ad ogni modo, quanto agli indici di cui all'art. 133 cod. pen., l'imputato omette di confrontarsi con la complessiva motivazione della decisione e, dunque, con le modalità particolarmente allarmanti della condotta, posta in essere in orario notturno in luogo assimilabile a quello di privata dimora. 4.2. Quanto alla contestata omessa prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. rispetto alla ritenuta aggravante ex art. 625, comma primo, n. 2, del medesimo codice, giova ricordare il consolidato principio in virtù del quale, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (v., tra le altre, Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460 - 01; Sez. 6, n. 6616 del 28/02/1994, Nisi, Rv. 198524 - 01). Ebbene, il ricorrente non indica alcuna specifica ragione per la quale nel bilanciamento avrebbe dovuto darsi prevalenza alla predetta circostanza attenuante. 4.3. Quanto alla doglianza afferente le circostanze attenuanti generiche, essa trascura di considerare che le stesse sono volte a consentire al giudice di mitigare il trattamento sanzionatorio in presenza di specifici fatti diversi dalle circostanze attenuanti "tipizzate" dal legislatore, fatti che il LEPRE, tuttavia, non ha indicato neppure in questa sede di legittimità. 4.4. Con riferimento all'omesso riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte territoriale ha evidenziato che allo stesso ostano i precedenti a carico dell'imputato, come risulta anche dall'esame del certificato del casellario giudiziario: rispetto a questo, alcun rilievo assume il tempo trascorso dalla commissione dei precedenti reati. 5. Il quarto motivo non è fondato poiché, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere 5 A discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, Z., Rv. 285710 - 01). D'altra parte, non risulta che nelle conclusioni formulate all'udienza di discussione l'avv. [OSCURATO:PERSONA], delegato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, avesse sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen., con conseguente impossibilità, dunque, di dolersi in sede di impugnazione del fatto che non gli sia stato fatto l'avviso previsto dal primo comma della stessa disposizione (cfr. Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 - 02). 6. Il ricorso deve dunque essere nel complesso rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso
Sentenza Cassazione n. 17983/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris