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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 23262/2026

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dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura specialealla memoria di costituzione di nuovo difensore.– Ricorrente principale –contro[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura allegata al controricorso.– Controricorrente\Ricorrente incidentale –[OSCURATO:PERSONA].- Intimata -avverso le ordinanze del Tribunale di Roma depositata il 02/03/2020 el’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificate.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 17561/2020Numero sezionale 1654/2026Numero di raccolta generale 23262/2026Data pubblicazione 15/07/20261.

Con ricorso per decreto ingiuntivo, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alTribunale di Roma ingiungersi alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il pagamento dellasomma di euro 26.303,59 (in solido con [OSCURATO:PERSONA] – già Comune diRoma - sino a concorrenza della somma di euro 9.956,53) a titolo dicompensi professionali e spese, con riferimento a quei giudizi nei quali laquantificazione del credito era, a suo dire, assolutamente certa e noncontestabile, risultando direttamente da provvedimenti di liquidazionedell’autorità giudiziaria o da prova scritta, con espressa riserva di agire conseparato giudizio per tutte le altre posizioni creditorie.Con successivo ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art.702 bis c.p.c., l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti allo stesso Tribunale diRoma la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed il Comune di Roma, chiedendo lacondanna della prima al pagamento in suo favore della somma, al nettodella ritenuta d’acconto, di euro 64.517,12, in solido con il Comune di Roma([OSCURATO:PERSONA]) fino a concorrenza della somma di euro 33.703,99.Deduceva a tal fine di aver collaborato dall’anno 2002 con la società [OSCURATO:SOCIETA] sino al 28.10.2016, data in cui era stato costretto a rinunciare atutti i mandati professionali a seguito di grave inadempimento della societàresistente, e individuava complessivamente quattro gruppi di contenziosiespletati in forza di procura rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] (a) 25procedimenti di convalida di sfratto, contraddistinti dal n. 9.1 al n. 9.25,nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA]; b) un giudizio relativo allaCommessa INPS, contraddistinto dal n. 10.1; c) quattro giudizi passivi,contraddistinti dal punto 11.-11.4) espletati, nell’interesse esclusivo dellaRomeo Gestioni, in collaborazione su delega congiunta con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ausiello; d) un gruppo di contenziosi attivi e passivi relativo al nucleofamiliare Poggi e Mancini, di cui al punto 12.1-12.4).2.

Con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la quale la [OSCURATO:PERSONA] riserva di ricorso per cassazione, il Tribunale di Roma, dopo averproceduto al mutamento del rito in quello speciale di cui all’art. 28 l. n.794/1942, delibava preliminarmente sull’eccezione, sollevata da entrambi iconvenuti, relativa alla legittimazione passiva, interpretando l’art. 10 delNumero registro generale 17561/2020Numero sezionale 1654/2026Numero di raccolta generale 23262/2026Data pubblicazione 15/07/2026contratto di appalto e pervenendo alla conclusione che il pagamento delle“competenze professionali” fosse stato posto a carico del gestore, laddovegravassero sull’amministrazione comunale solo le “spese vive” necessarieper agire o per resistere in giudizio.

Precisava che la letteradell’amministrazione comunale indirizzata all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nonaveva natura confessoria e dispositiva, ma esclusivamente ricognitiva,mancando “una univoca manifestazione di volontà di riconoscere comeproprio un debito neanche quantificato”.

Escludeva che la legittimazionepassiva spettasse esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA], valorizzando a tal finel’interpretazione del contratto d’appalto di servizi in precedenza fornita e lerisultanze documentali, in base alle quali non risultava che il difensoreavesse mai chiesto la liquidazione dei compensi direttamente a RomaCapitale o che la [OSCURATO:PERSONA], ricevuta la fattura dal professionista,l’avesse mai restituita eccependo che il pagamento spettasse direttamentea [OSCURATO:PERSONA].3.

Con ordinanza definitiva del 2.3.2020 il medesimo Tribunale liquidava ilcompenso per le prestazioni giudiziali dedotte in giudizio in euro 73.794,53a titolo di diritti, onorari, IVA e Cpa e in euro 3.340,19 a titolo di speseesenti, condannando la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento, in favore delricorrente, della somma di euro 65.650,43, oltre interessi, e [OSCURATO:PERSONA] tenere indenne la [OSCURATO:PERSONA] per gli importi che sarebbero stati daquesta effettivamente corrisposti al ricorrente a titolo di spese esenti, finoalla concorrenza della somma di euro 3.209,91.4.

Avverso le due ordinanze ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di quattro motivi.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentalecondizionato all’accoglimento di quello principale fondato su due motivi,avverso il quale il ricorrente ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] nonha svolto difese.In prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 17561/2020Numero sezionale 1654/2026Numero di raccolta generale 23262/2026Data pubblicazione 15/07/20261.

Con il primo motivo la ricorrente principale deduce la nullità delleordinanze impugnate, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., perviolazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 134, comma 1, c.p.c. e 118disp. att. c.p.c., nonché, in subordine, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione trale parti, nella parte in cui nell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] manca, a suo dire,completamente “l’esatta determinazione del quantum, anche avutoriguardo alle eccezioni sollevate dalle parti convenute” nonché “l’ulterioreistruzione dei procedimenti di cui al punto 10.1 del ricorso introduttivo”,come specificato nell’ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].1.1.

Il motivo è fondato per quanto di ragione.In via preliminare, va rilevato che la formula di stile utilizzata in fine dalTribunale “ogni diversa eccezione disattesa od assorbita” non può farritenere che lo stesso si sia comunque pronunciato sulle eccezioni che nonha preso in considerazione.Ciò debitamente premesso, il Tribunale di Roma, con una motivazione deltutto apodittica si è limitato a condividere il prospetto di liquidazione deidiritti e degli onorari depositato dalla parte ricorrente “siccome elaboratosulla base dei minimi tariffari pro tempore vigenti così come previsto dalcapitolato speciale d’appalto”, senza indicare, per prestazioni per le qualiha riconosciuto il compenso, le fonti di prova della loro esecuzione, il criteriodi liquidazione adottato e senza minimamente dar conto delle ragionidell’asserita condivisione delle richieste del difensore e dell’infondatezzadelle articolare deduzioni della ricorrente riproposte in questa sede (ad es.,in ordine alle condizioni di esigibilità del compenso).Appare dunque violato l’obbligo di motivazione, pur tenendo conto delleindicazioni delle SU riguardo ai limiti del controllo di legittimità dopo lamodifica dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass., SU, n. 8053/2014), essendo leargomentazioni della pronuncia meramente apparenti..2.

Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia la nullità dellasentenza (recte, delle ordinanze impugnate), in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 134,Numero registro generale 17561/2020Numero sezionale 1654/2026Numero di raccolta generale 23262/2026Data pubblicazione 15/07/2026comma 1, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché, in subordine, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti con riferimento agli stessi articoli, nellaparte in cui il Tribunale contraddittoriamente ha, con la prima ordinanza,ritenuto applicabile al caso di specie le previsioni di cui al contratto diappalto intercorso tra essa e [OSCURATO:PERSONA] e, poi, con la seconda ordinanzarilevato l’inopponibilità ex art. 1372 c.c. di una clausola contenuta nelcontratto di appalto al professionista estraneo allo stesso.3.

Con il terzo motivo la ricorrente principale si duole della violazione e falsaapplicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 116c.p.c., nonché, in subordine, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti,per aver, a suo dire, il Tribunale, con l’ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], disatteso leprove documentali allegate in atti e, comunque, non esaminatocorrettamente le risultanze documentali.4.

I due motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi,sono fondati per quanto di ragione.Va preliminarmente evidenziato che, avuto riguardo alla velata censurasecondo cui, una volta concluso il contratto di appalto, sarebbe venutomeno, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], ogni obbligo gestorio e/o obbligatorionei confronti del professionista, si rinvia all’analisi del primo motivo (con ilquale la doglianza è stata specificamente posta), essendo stato rilevato che,sul punto, la motivazione resa dal Tribunale di Roma è gravementelacunosa.Del pari in via preliminare, si è già osservato, nell’analizzare i primi duemotivi, che, con la seconda ordinanza del 2.3.2020 (pag. 2), il Tribunale haaffermato l’inopponibilità, ai sensi dell’art. 1372 c.c., al professionista delladetta clausola, siccome contenuta in un contratto (concluso tra le due particonvenute) in cui egli assumeva la veste di terzo.Inoltre, per quanto concerne la deduzione secondo cui la legittimazionepassiva spetterebbe esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA] (trattandosi di attivitàgiudiziaria svolta da parte della Romeo in nome e per conto dell’enteNumero registro generale 17561/2020Numero sezionale 1654/2026Numero di raccolta generale 23262/2026Data pubblicazione 15/07/2026pubblico), il Tribunale capitolino, con l’ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], si èespressamente pronunciata, pervenendo, all’esito di una interpretazionedell’art. 10 del capitolato d’appalto, alla conclusione che la legittimazionepassiva era a carico della [OSCURATO:PERSONA] quanto al pagamento dei diritti edegli onorari professionali e di [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente quanto alpagamento delle spese vive e/o esenti.Il Tribunale ha altresì evidenziato che tale comune intenzione delle parti eraavvalorata dal comportamento complessivo tenuto dopo la conclusione delcontratto di appalto di servizi, non risultando che il difensore avesse maichiesto la liquidazione del compenso direttamente a [OSCURATO:PERSONA] né chela Romeo, ricevuta la fattura dal professionista, l’avesse mai restituitaeccependo che il pagamento spettasse direttamente a [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, avuto riguardo ai rapporti interni tra il gestore e l’ente pubblico, ilgiudice di prime cure non ha fornito una adeguata interpretazione delleprevisioni contenute nel contratto di appalto del 30.9.2005 e, in particolare,nell’art. 10 dell’allegato Capitolato.Invero, sulla base del tenore letterale del detto articolo, si desume che laregolamentazione concordata disciplinava tre differenti fattispecie:a) le spese vive necessarie per l’instaurazione dei giudizi o per laresistenza nei giudizi, ponendole a carico dell’amministrazione (salvorivalsa nei confronti del soccombente);b) le ulteriori spese e le competenze professionali, nel caso di giudiziconclusisi con esito favorevole, per le quali era previsto il rimborso daparte del Comune alla Romeo, ma “solo nell’ipotesi di rivalsainfruttuosa nei confronti del soccombente, a seguito dell’esperimentoinfruttuoso di apposita procedura esecutiva” (fatta eccezione per ilcaso in cui le spese fossero state giudizialmente compensate, nel qualcaso il Comune avrebbe dovuto rimborsarle immediatamente);c) “ogni altra ipotesi” (e, quindi, nell’evenienza di esito sfavorevole delgiudizio), nel qual caso era previsto che le dette competenze (e nonanche le spese) sarebbero restate a carico del gestore, dovendogliessere rimborsate le sole spese vive documentate.Numero registro generale 17561/2020Numero sezionale 1654/2026Numero di raccolta generale 23262/2026Data pubblicazione 15/07/2026Nei rapporti con il professionista, era la Romeo a dover provvedere alpagamento dei compensi, in via provvisoria (nell’ipotesi di esito favorevole)o in via definitiva (nell’ipotesi di esito sfavorevole), ma a carico del Comunenon restavano le sole spese, fatta eccezione per l’ipotesi di soccombenza(vale a dire, dei giudizi conclusisi con esito sfavorevole).La tesi che il Comune dovesse sopportare le sole spese vive è frutto diun’interpretazione ferma ad un dato letterale emarginato dal contesto dellaclausola, che prevedeva che dette spese fossero liquidate secondo la tariffaprofessionale, il che già non poteva che condurre ad interpretarequell’espressione (spese vive) come più propriamente riferibile anche aicompensi di difesa (gli unici liquidabili a tariffa) e inoltre, coerentementecon tale previsione, il contratto prevedeva anche una ripartizione interna ditali voci (diverse dagli esborsi) in base all’esito della lite con disposizioneche smentiva l’interpretazione prescelta dal giudice di merito.Va, da ultimo, evidenziato che dalla lettera del 24.4.2016 a firma dell’Avv.Viglietta (cfr. pag. 28 del ricorso) non si evince che questi avessericonosciuto una responsabilità esclusiva in capo al Comune, ma solo chegli importi spettantigli per l’attività professionale espletata non sarebberostati fatturati alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto la concessionaria (e, quindi, lastessa Romeo) non avrebbe mai autorizzato la fatturazione.4.

Con il quarto motivo la ricorrente principale denunzia la violazione o falsaapplicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 1388e 1703 ss. c.c., nonché, in subordine, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra leparti, per aver il Tribunale, a suo dire, erroneamente ritenuto applicabili alcaso di specie le norme sull’appalto con riferimento ai giudizi indicati aipunti da

9.2. a 9.25, da 11.1 a 11.3 e da 12.1 a 12.3 del ricorso introduttivoe, in subordine, per aver, a suo dire, erroneamente qualificato il rapportogiuridico intercorrente tra le parti per i detti giudizi.4.1.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 17561/2020Numero sezionale 1654/2026Numero di raccolta generale 23262/2026Data pubblicazione 15/07/2026La ricorrente sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe applicato allafattispecie in esame le norme relative al contratto d’appalto, anziché quelleche regolano il contratto di mandato con rappresentanza, e che, avendoagito sempre in nome e per conto del Comune, era quest’ultimo il soggettotenuto al pagamento dei compensi maturati dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Anzitutto, in tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre laprocura ad litem è un negozio unilaterale con il quale il difensore vieneinvestito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandatosostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) conil quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è propriodel mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte; atal punto che, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non èindispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa richiestasolo per lo svolgimento dell'attività processuale (Cass., Sez. 3, Ordinanzan. 14276 del 08/06/2017).Costituisce – inoltre – oggetto di accertamento di fatto logicamentemotivato e che resta incensurabile, che l’incarico professionale era statoconferito dalla [OSCURATO:PERSONA] e non da quest’ultima in nome e per contodel Comune.La pronuncia è, in definitiva, conforme all’orientamento di questa Cortesecondo cui il compenso all'avvocato grava, in linea di principio, sulsoggetto che lo ha officiato, anche quando l'opera professionale sia statarichiesta e si sia svolta nell'interesse di un terzo (Cass., Sez. 3, Sentenzan. 7926 del 26/04/2004).5.

Con il primo motivo il ricorrente incidentale deduce, in via condizionataall’accoglimento del ricorso principale, la violazione e falsa applicazionedell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per nonaver il Tribunale considerato i documenti subb 4 e 9 del fascicolo di primogrado, dai quali avrebbe evinto che [OSCURATO:PERSONA] si era riconosciuta suadebitrice con riferimento alle posizioni che non risultavano ancora saldate.5.1.

Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 17561/2020Numero sezionale 1654/2026Numero di raccolta generale 23262/2026Data pubblicazione 15/07/2026Nell’analizzare il terzo motivo del ricorso principale, si è già posto in rilievoche, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazionedell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nelvalutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbiaoperato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differenterisultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure,qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi delnovellato art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui essoancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.Ebbene, nel caso di specie, non sussiste un fatto storico decisivo il cuiesame sia stato omesso dal Tribunale, atteso che quest’ultimo ha presospecificamente in considerazione il documento di cui si discute datato22.4.2016, rilevando che lo stesso non aveva natura dispositiva, e dunqueconfessoria, ma mero valore ricognitivo, in quanto, essendo sopravvenuta(in data 20.10.2014) la cessazione di efficacia del contratto d’appalto diservizi, [OSCURATO:PERSONA] doveva procedere alla ricognizione dello stato deirapporti di dare e avere conseguenti agli incarichi professionali svolti.

Inquest’ottica, andava letto l’invito, contenuto nella detta missiva, rivoltoall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] a “far conoscere gli eventuali oneri di cui l’amministrazionesia ancora debitrice”.

Sullo spartiacque rappresentato dalla cessazione delrapporto di appalto si è già detto nell’analizzare il punto 4) del primo motivo,cui si rimanda.D’altra parte, avuto riguardo all’art. 10 del capitolato di appalto del20.9.2005, l'interpretazione della clausola di un contratto è riservata algiudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi dimotivazione o per violazione dei criteri legali di ermeneutica, sicché lecensure del ricorrente non possono risolversi in un astratto riferimento allaNumero registro generale 17561/2020Numero sezionale 1654/2026Numero di raccolta generale 23262/2026Data pubblicazione 15/07/2026regola dell'art. 1362 c.c. e men che meno in una non condivisione dellainterpretazione fornita dal giudice di merito.6.

Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia, in viacondizionata all’accoglimento del ricorso principale, la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1388 e 1703 ss. c.c., per non aver il Tribunaleconsiderato che egli per le pratiche 9.1-9.25 si era costituito nell’interessedel Comune di Roma, spendendone il nome e facendo riferimento alcontratto di appalto, sicchè andava configurata anche una responsabilità(solidale, sussidiaria o esclusiva) di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle suedomande volte a conseguire gli onorari professionali.6.1.

Il motivo, in parte assorbito nell’accoglimento del quarto motivo delricorso principale, è inammissibile, atteso che, da un lato, l’affermazionesecondo cui, quanto alle pratiche 9.1-9.25, gli incarichi professionaliconferitigli risponderebbero allo schema del mandato in favore di terzo, èmeramente apodittica, non risultando suffragata da elementi di carattereoggettivo, al pari di quella secondo cui gli immobili per i quali si agiva conle convalide di sfratto erano di proprietà del Comune; dall’altro lato, il rilievoa tenore del quale l’art. 1388 c.c.

“potrebbe essere stato non correttamenteapplicato” rappresenta una asserzione unilaterale, peraltro meramenteipotetica.7.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento, perquanto di ragione, dei primi tre motivi del ricorso principale, le ordinanzeimpugnate vanno cassate, con conseguente rinvio della causa, anche per lespese del presente giudizio, al Tribunale di Roma.

P.Q.Maccoglie, nei limiti di cui in motivazione, i primi tre motivi del ricorsoprincipale; rigetta il quarto e quello incidentale; cassa le ordinanzeimpugnate con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per lespese del presente giudizio, al Tribunale di Roma in differentecomposizione;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17561/2020Numero sezionale 1654/2026Numero di raccolta generale 23262/2026Data pubblicazione 15/07/2026incidentale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 25.6.2026.Il PresidenteDott.

Giuseppe FortunatoNumero registro generale 17561/2020Numero sezionale 1654/2026Numero di raccolta generale 23262/2026Data pubblicazione 15/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura specialealla memoria di costituzione di nuovo difensore.– Ricorrente principale –contro[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura allegata al controricorso.– Controricorrente\Ricorrente incidentale –[OSCURATO:PERSONA].- Intimata -avverso le ordinanze del Tribunale di Roma depositata il 02/03/2020 el’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificate.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 17561/2020Numero sezionale 1654/2026Numero di raccolta generale 23262/2026Data pubblicazione 15/07/20261. Con ricorso per decreto ingiuntivo, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alTribunale di Roma ingiungersi alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il pagamento dellasomma di euro 26.303,59 (in solido con [OSCURATO:PERSONA] – già Comune diRoma - sino a concorrenza della somma di euro 9.956,53) a titolo dicompensi professionali e spese, con riferimento a quei giudizi nei quali laquantificazione del credito era, a suo dire, assolutamente certa e noncontestabile, risultando direttamente da provvedimenti di liquidazionedell’autorità giudiziaria o da prova scritta, con espressa riserva di agire conseparato giudizio per tutte le altre posizioni creditorie.Con successivo ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art.702 bis c.p.c., l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti allo stesso Tribunale diRoma la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed il Comune di Roma, chiedendo lacondanna della prima al pagamento in suo favore della somma, al nettodella ritenuta d’acconto, di euro 64.517,12, in solido con il Comune di Roma([OSCURATO:PERSONA]) fino a concorrenza della somma di euro 33.703,99.Deduceva a tal fine di aver collaborato dall’anno 2002 con la società [OSCURATO:SOCIETA] sino al 28.10.2016, data in cui era stato costretto a rinunciare atutti i mandati professionali a seguito di grave inadempimento della societàresistente, e individuava complessivamente quattro gruppi di contenziosiespletati in forza di procura rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] (a) 25procedimenti di convalida di sfratto, contraddistinti dal n. 9.1 al n. 9.25,nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA]; b) un giudizio relativo allaCommessa INPS, contraddistinto dal n. 10.1; c) quattro giudizi passivi,contraddistinti dal punto 11.-11.4) espletati, nell’interesse esclusivo dellaRomeo Gestioni, in collaborazione su delega congiunta con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ausiello; d) un gruppo di contenziosi attivi e passivi relativo al nucleofamiliare Poggi e Mancini, di cui al punto 12.1-12.4).2. Con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la quale la [OSCURATO:PERSONA] riserva di ricorso per cassazione, il Tribunale di Roma, dopo averproceduto al mutamento del rito in quello speciale di cui all’art. 28 l. n.794/1942, delibava preliminarmente sull’eccezione, sollevata da entrambi iconvenuti, relativa alla legittimazione passiva, interpretando l’art. 10 delNumero registro generale 17561/2020Numero sezionale 1654/2026Numero di raccolta generale 23262/2026Data pubblicazione 15/07/2026contratto di appalto e pervenendo alla conclusione che il pagamento delle“competenze professionali” fosse stato posto a carico del gestore, laddovegravassero sull’amministrazione comunale solo le “spese vive” necessarieper agire o per resistere in giudizio. Precisava che la letteradell’amministrazione comunale indirizzata all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nonaveva natura confessoria e dispositiva, ma esclusivamente ricognitiva,mancando “una univoca manifestazione di volontà di riconoscere comeproprio un debito neanche quantificato”. Escludeva che la legittimazionepassiva spettasse esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA], valorizzando a tal finel’interpretazione del contratto d’appalto di servizi in precedenza fornita e lerisultanze documentali, in base alle quali non risultava che il difensoreavesse mai chiesto la liquidazione dei compensi direttamente a RomaCapitale o che la [OSCURATO:PERSONA], ricevuta la fattura dal professionista,l’avesse mai restituita eccependo che il pagamento spettasse direttamentea [OSCURATO:PERSONA].3. Con ordinanza definitiva del 2.3.2020 il medesimo Tribunale liquidava ilcompenso per le prestazioni giudiziali dedotte in giudizio in euro 73.794,53a titolo di diritti, onorari, IVA e Cpa e in euro 3.340,19 a titolo di speseesenti, condannando la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento, in favore delricorrente, della somma di euro 65.650,43, oltre interessi, e [OSCURATO:PERSONA] tenere indenne la [OSCURATO:PERSONA] per gli importi che sarebbero stati daquesta effettivamente corrisposti al ricorrente a titolo di spese esenti, finoalla concorrenza della somma di euro 3.209,91.4. Avverso le due ordinanze ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di quattro motivi. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentalecondizionato all’accoglimento di quello principale fondato su due motivi,avverso il quale il ricorrente ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] nonha svolto difese.In prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 17561/2020Numero sezionale 1654/2026Numero di raccolta generale 23262/2026Data pubblicazione 15/07/20261. Con il primo motivo la ricorrente principale deduce la nullità delleordinanze impugnate, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., perviolazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 134, comma 1, c.p.c. e 118disp. att. c.p.c., nonché, in subordine, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione trale parti, nella parte in cui nell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] manca, a suo dire,completamente “l’esatta determinazione del quantum, anche avutoriguardo alle eccezioni sollevate dalle parti convenute” nonché “l’ulterioreistruzione dei procedimenti di cui al punto 10.1 del ricorso introduttivo”,come specificato nell’ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].1.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.In via preliminare, va rilevato che la formula di stile utilizzata in fine dalTribunale “ogni diversa eccezione disattesa od assorbita” non può farritenere che lo stesso si sia comunque pronunciato sulle eccezioni che nonha preso in considerazione.Ciò debitamente premesso, il Tribunale di Roma, con una motivazione deltutto apodittica si è limitato a condividere il prospetto di liquidazione deidiritti e degli onorari depositato dalla parte ricorrente “siccome elaboratosulla base dei minimi tariffari pro tempore vigenti così come previsto dalcapitolato speciale d’appalto”, senza indicare, per prestazioni per le qualiha riconosciuto il compenso, le fonti di prova della loro esecuzione, il criteriodi liquidazione adottato e senza minimamente dar conto delle ragionidell’asserita condivisione delle richieste del difensore e dell’infondatezzadelle articolare deduzioni della ricorrente riproposte in questa sede (ad es.,in ordine alle condizioni di esigibilità del compenso).Appare dunque violato l’obbligo di motivazione, pur tenendo conto delleindicazioni delle SU riguardo ai limiti del controllo di legittimità dopo lamodifica dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass., SU, n. 8053/2014), essendo leargomentazioni della pronuncia meramente apparenti..2. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia la nullità dellasentenza (recte, delle ordinanze impugnate), in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 134,Numero registro generale 17561/2020Numero sezionale 1654/2026Numero di raccolta generale 23262/2026Data pubblicazione 15/07/2026comma 1, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché, in subordine, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti con riferimento agli stessi articoli, nellaparte in cui il Tribunale contraddittoriamente ha, con la prima ordinanza,ritenuto applicabile al caso di specie le previsioni di cui al contratto diappalto intercorso tra essa e [OSCURATO:PERSONA] e, poi, con la seconda ordinanzarilevato l’inopponibilità ex art. 1372 c.c. di una clausola contenuta nelcontratto di appalto al professionista estraneo allo stesso.3. Con il terzo motivo la ricorrente principale si duole della violazione e falsaapplicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 116c.p.c., nonché, in subordine, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti,per aver, a suo dire, il Tribunale, con l’ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], disatteso leprove documentali allegate in atti e, comunque, non esaminatocorrettamente le risultanze documentali.4. I due motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi,sono fondati per quanto di ragione.Va preliminarmente evidenziato che, avuto riguardo alla velata censurasecondo cui, una volta concluso il contratto di appalto, sarebbe venutomeno, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], ogni obbligo gestorio e/o obbligatorionei confronti del professionista, si rinvia all’analisi del primo motivo (con ilquale la doglianza è stata specificamente posta), essendo stato rilevato che,sul punto, la motivazione resa dal Tribunale di Roma è gravementelacunosa.Del pari in via preliminare, si è già osservato, nell’analizzare i primi duemotivi, che, con la seconda ordinanza del 2.3.2020 (pag. 2), il Tribunale haaffermato l’inopponibilità, ai sensi dell’art. 1372 c.c., al professionista delladetta clausola, siccome contenuta in un contratto (concluso tra le due particonvenute) in cui egli assumeva la veste di terzo.Inoltre, per quanto concerne la deduzione secondo cui la legittimazionepassiva spetterebbe esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA] (trattandosi di attivitàgiudiziaria svolta da parte della Romeo in nome e per conto dell’enteNumero registro generale 17561/2020Numero sezionale 1654/2026Numero di raccolta generale 23262/2026Data pubblicazione 15/07/2026pubblico), il Tribunale capitolino, con l’ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], si èespressamente pronunciata, pervenendo, all’esito di una interpretazionedell’art. 10 del capitolato d’appalto, alla conclusione che la legittimazionepassiva era a carico della [OSCURATO:PERSONA] quanto al pagamento dei diritti edegli onorari professionali e di [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente quanto alpagamento delle spese vive e/o esenti.Il Tribunale ha altresì evidenziato che tale comune intenzione delle parti eraavvalorata dal comportamento complessivo tenuto dopo la conclusione delcontratto di appalto di servizi, non risultando che il difensore avesse maichiesto la liquidazione del compenso direttamente a [OSCURATO:PERSONA] né chela Romeo, ricevuta la fattura dal professionista, l’avesse mai restituitaeccependo che il pagamento spettasse direttamente a [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, avuto riguardo ai rapporti interni tra il gestore e l’ente pubblico, ilgiudice di prime cure non ha fornito una adeguata interpretazione delleprevisioni contenute nel contratto di appalto del 30.9.2005 e, in particolare,nell’art. 10 dell’allegato Capitolato.Invero, sulla base del tenore letterale del detto articolo, si desume che laregolamentazione concordata disciplinava tre differenti fattispecie:a) le spese vive necessarie per l’instaurazione dei giudizi o per laresistenza nei giudizi, ponendole a carico dell’amministrazione (salvorivalsa nei confronti del soccombente);b) le ulteriori spese e le competenze professionali, nel caso di giudiziconclusisi con esito favorevole, per le quali era previsto il rimborso daparte del Comune alla Romeo, ma “solo nell’ipotesi di rivalsainfruttuosa nei confronti del soccombente, a seguito dell’esperimentoinfruttuoso di apposita procedura esecutiva” (fatta eccezione per ilcaso in cui le spese fossero state giudizialmente compensate, nel qualcaso il Comune avrebbe dovuto rimborsarle immediatamente);c) “ogni altra ipotesi” (e, quindi, nell’evenienza di esito sfavorevole delgiudizio), nel qual caso era previsto che le dette competenze (e nonanche le spese) sarebbero restate a carico del gestore, dovendogliessere rimborsate le sole spese vive documentate.Numero registro generale 17561/2020Numero sezionale 1654/2026Numero di raccolta generale 23262/2026Data pubblicazione 15/07/2026Nei rapporti con il professionista, era la Romeo a dover provvedere alpagamento dei compensi, in via provvisoria (nell’ipotesi di esito favorevole)o in via definitiva (nell’ipotesi di esito sfavorevole), ma a carico del Comunenon restavano le sole spese, fatta eccezione per l’ipotesi di soccombenza(vale a dire, dei giudizi conclusisi con esito sfavorevole).La tesi che il Comune dovesse sopportare le sole spese vive è frutto diun’interpretazione ferma ad un dato letterale emarginato dal contesto dellaclausola, che prevedeva che dette spese fossero liquidate secondo la tariffaprofessionale, il che già non poteva che condurre ad interpretarequell’espressione (spese vive) come più propriamente riferibile anche aicompensi di difesa (gli unici liquidabili a tariffa) e inoltre, coerentementecon tale previsione, il contratto prevedeva anche una ripartizione interna ditali voci (diverse dagli esborsi) in base all’esito della lite con disposizioneche smentiva l’interpretazione prescelta dal giudice di merito.Va, da ultimo, evidenziato che dalla lettera del 24.4.2016 a firma dell’Avv.Viglietta (cfr. pag. 28 del ricorso) non si evince che questi avessericonosciuto una responsabilità esclusiva in capo al Comune, ma solo chegli importi spettantigli per l’attività professionale espletata non sarebberostati fatturati alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto la concessionaria (e, quindi, lastessa Romeo) non avrebbe mai autorizzato la fatturazione.4. Con il quarto motivo la ricorrente principale denunzia la violazione o falsaapplicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 1388e 1703 ss. c.c., nonché, in subordine, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra leparti, per aver il Tribunale, a suo dire, erroneamente ritenuto applicabili alcaso di specie le norme sull’appalto con riferimento ai giudizi indicati aipunti da 9.2. a 9.25, da 11.1 a 11.3 e da 12.1 a 12.3 del ricorso introduttivoe, in subordine, per aver, a suo dire, erroneamente qualificato il rapportogiuridico intercorrente tra le parti per i detti giudizi.4.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 17561/2020Numero sezionale 1654/2026Numero di raccolta generale 23262/2026Data pubblicazione 15/07/2026La ricorrente sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe applicato allafattispecie in esame le norme relative al contratto d’appalto, anziché quelleche regolano il contratto di mandato con rappresentanza, e che, avendoagito sempre in nome e per conto del Comune, era quest’ultimo il soggettotenuto al pagamento dei compensi maturati dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Anzitutto, in tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre laprocura ad litem è un negozio unilaterale con il quale il difensore vieneinvestito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandatosostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) conil quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è propriodel mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte; atal punto che, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non èindispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa richiestasolo per lo svolgimento dell'attività processuale (Cass., Sez. 3, Ordinanzan. 14276 del 08/06/2017).Costituisce – inoltre – oggetto di accertamento di fatto logicamentemotivato e che resta incensurabile, che l’incarico professionale era statoconferito dalla [OSCURATO:PERSONA] e non da quest’ultima in nome e per contodel Comune.La pronuncia è, in definitiva, conforme all’orientamento di questa Cortesecondo cui il compenso all'avvocato grava, in linea di principio, sulsoggetto che lo ha officiato, anche quando l'opera professionale sia statarichiesta e si sia svolta nell'interesse di un terzo (Cass., Sez. 3, Sentenzan. 7926 del 26/04/2004).5. Con il primo motivo il ricorrente incidentale deduce, in via condizionataall’accoglimento del ricorso principale, la violazione e falsa applicazionedell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per nonaver il Tribunale considerato i documenti subb 4 e 9 del fascicolo di primogrado, dai quali avrebbe evinto che [OSCURATO:PERSONA] si era riconosciuta suadebitrice con riferimento alle posizioni che non risultavano ancora saldate.5.1. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 17561/2020Numero sezionale 1654/2026Numero di raccolta generale 23262/2026Data pubblicazione 15/07/2026Nell’analizzare il terzo motivo del ricorso principale, si è già posto in rilievoche, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazionedell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nelvalutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbiaoperato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differenterisultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure,qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi delnovellato art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui essoancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.Ebbene, nel caso di specie, non sussiste un fatto storico decisivo il cuiesame sia stato omesso dal Tribunale, atteso che quest’ultimo ha presospecificamente in considerazione il documento di cui si discute datato22.4.2016, rilevando che lo stesso non aveva natura dispositiva, e dunqueconfessoria, ma mero valore ricognitivo, in quanto, essendo sopravvenuta(in data 20.10.2014) la cessazione di efficacia del contratto d’appalto diservizi, [OSCURATO:PERSONA] doveva procedere alla ricognizione dello stato deirapporti di dare e avere conseguenti agli incarichi professionali svolti. Inquest’ottica, andava letto l’invito, contenuto nella detta missiva, rivoltoall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] a “far conoscere gli eventuali oneri di cui l’amministrazionesia ancora debitrice”. Sullo spartiacque rappresentato dalla cessazione delrapporto di appalto si è già detto nell’analizzare il punto 4) del primo motivo,cui si rimanda.D’altra parte, avuto riguardo all’art. 10 del capitolato di appalto del20.9.2005, l'interpretazione della clausola di un contratto è riservata algiudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi dimotivazione o per violazione dei criteri legali di ermeneutica, sicché lecensure del ricorrente non possono risolversi in un astratto riferimento allaNumero registro generale 17561/2020Numero sezionale 1654/2026Numero di raccolta generale 23262/2026Data pubblicazione 15/07/2026regola dell'art. 1362 c.c. e men che meno in una non condivisione dellainterpretazione fornita dal giudice di merito.6. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia, in viacondizionata all’accoglimento del ricorso principale, la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1388 e 1703 ss. c.c., per non aver il Tribunaleconsiderato che egli per le pratiche 9.1-9.25 si era costituito nell’interessedel Comune di Roma, spendendone il nome e facendo riferimento alcontratto di appalto, sicchè andava configurata anche una responsabilità(solidale, sussidiaria o esclusiva) di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle suedomande volte a conseguire gli onorari professionali.6.1. Il motivo, in parte assorbito nell’accoglimento del quarto motivo delricorso principale, è inammissibile, atteso che, da un lato, l’affermazionesecondo cui, quanto alle pratiche 9.1-9.25, gli incarichi professionaliconferitigli risponderebbero allo schema del mandato in favore di terzo, èmeramente apodittica, non risultando suffragata da elementi di carattereoggettivo, al pari di quella secondo cui gli immobili per i quali si agiva conle convalide di sfratto erano di proprietà del Comune; dall’altro lato, il rilievoa tenore del quale l’art. 1388 c.c. “potrebbe essere stato non correttamenteapplicato” rappresenta una asserzione unilaterale, peraltro meramenteipotetica.7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento, perquanto di ragione, dei primi tre motivi del ricorso principale, le ordinanzeimpugnate vanno cassate, con conseguente rinvio della causa, anche per lespese del presente giudizio, al Tribunale di Roma. P.Q.Maccoglie, nei limiti di cui in motivazione, i primi tre motivi del ricorsoprincipale; rigetta il quarto e quello incidentale; cassa le ordinanzeimpugnate con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per lespese del presente giudizio, al Tribunale di Roma in differentecomposizione;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17561/2020Numero sezionale 1654/2026Numero di raccolta generale 23262/2026Data pubblicazione 15/07/2026incidentale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 25.6.2026.Il PresidenteDott. Giuseppe FortunatoNumero registro generale 17561/2020Numero sezionale 1654/2026Numero di raccolta generale 23262/2026Data pubblicazione 15/07/2026
Decreto Cassazione n. 23262/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris