Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 21263/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14496-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; [OSCURATO:PERSONA] ufficio avvocati gestione separata R.G.N. 14496/2021 Cron.

Rep.

Ud. 27/06/2023 CC - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE; - intimate - avverso la sentenza n. 3481/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/11/2020 R.G.N. 2047/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Napoli dichiarava legittima l’iscrizione d’ufficio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata costituita presso l’Inps, con conseguente debito contributivo relativo al reddito da lavoro autonomo percepito negli anni 2009 e 2010.

La Corte riteneva però di configurare la sola sanzione dell’omissione contributiva in luogo dell’evasione contributiva, in quanto l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva occultato il proprio reddito, avendolo invece dichiarato, ma aveva solo omesso di pagare i contributi.Aggiungeva la Corte che l’omissione era intervenuta in un periodo di incertezza interpretativa del quadro normativo di riferimento in ragione anche delle oscillazioni giurisprudenziali, incertezza che aveva reso necessario l’intervento del legislatore.

Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate-Riscossione rimanevano intimati.

All’adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito della presente ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione dell’art.116, co.8, lett. b) l. n.388/00 per avere la Corte escluso l’evasione contributiva atteso ildolo desumibile dalla mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi.

Il motivo è inammissibile.

La Corte ha motivato l’esclusione del dolo, e quindi della volontà di occultamento del reddito, ritenendo che l’avv. aveva invece dichiarato il proprio reddito in ragione dell’attività professionale svolta, e che l’omesso pagamento dei contributi era intervenuto in un periodo di incertezza interpretativa del quadro normativo di riferimento in ragione anche delle oscillazioni giurisprudenziali, incertezza che aveva reso necessario l’intervento del legislatore.

In un caso analogo al presente, questa Corte (Cass.20446/20) ha dichiarato ugualmente inammissibile il ricorso dell’Inps teso, come nel caso di specie, a contestare –senza prospettare alcun elemento di fatto omesso e decisivo per il giudizio ex art.360, co.1, n.5 c.p.c. – un accertamento in fatto compiuto dal giudice d’appello giunto a escludere l’intenzione di non versare i contributi alla luce delladenuncia dei redditi a fini fiscali e delle incertezze giurisprudenziali circa l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata.

Essendo rimasta intimata la parte privata, nemmeno può applicarsi ai sensi dell’art.136 Cost. la pronuncia della Corte Costituzionale n.104/22, la quale verrebbe ad operare in danno della parte ricorrente, in violazione del divieto di reformatio in peius ritraibile dagli artt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14496-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; [OSCURATO:PERSONA] ufficio avvocati gestione separata R.G.N. 14496/2021 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 CC - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE; - intimate - avverso la sentenza n. 3481/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/11/2020 R.G.N. 2047/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Napoli dichiarava legittima l’iscrizione d’ufficio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata costituita presso l’Inps, con conseguente debito contributivo relativo al reddito da lavoro autonomo percepito negli anni 2009 e 2010. La Corte riteneva però di configurare la sola sanzione dell’omissione contributiva in luogo dell’evasione contributiva, in quanto l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva occultato il proprio reddito, avendolo invece dichiarato, ma aveva solo omesso di pagare i contributi.Aggiungeva la Corte che l’omissione era intervenuta in un periodo di incertezza interpretativa del quadro normativo di riferimento in ragione anche delle oscillazioni giurisprudenziali, incertezza che aveva reso necessario l’intervento del legislatore. Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate-Riscossione rimanevano intimati. All’adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito della presente ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione dell’art.116, co.8, lett. b) l. n.388/00 per avere la Corte escluso l’evasione contributiva atteso ildolo desumibile dalla mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi. Il motivo è inammissibile. La Corte ha motivato l’esclusione del dolo, e quindi della volontà di occultamento del reddito, ritenendo che l’avv. aveva invece dichiarato il proprio reddito in ragione dell’attività professionale svolta, e che l’omesso pagamento dei contributi era intervenuto in un periodo di incertezza interpretativa del quadro normativo di riferimento in ragione anche delle oscillazioni giurisprudenziali, incertezza che aveva reso necessario l’intervento del legislatore. In un caso analogo al presente, questa Corte (Cass.20446/20) ha dichiarato ugualmente inammissibile il ricorso dell’Inps teso, come nel caso di specie, a contestare –senza prospettare alcun elemento di fatto omesso e decisivo per il giudizio ex art.360, co.1, n.5 c.p.c. – un accertamento in fatto compiuto dal giudice d’appello giunto a escludere l’intenzione di non versare i contributi alla luce delladenuncia dei redditi a fini fiscali e delle incertezze giurisprudenziali circa l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata. Essendo rimasta intimata la parte privata, nemmeno può applicarsi ai sensi dell’art.136 Cost. la pronuncia della Corte Costituzionale n.104/22, la quale verrebbe ad operare in danno della parte ricorrente, in violazione del divieto di reformatio in peius ritraibile dagli artt
Sentenza Cassazione n. 21263/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris