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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 1973

Cassazione n. 18290/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 71-44764/2021 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Avverso la sentenza in epigrafe indicata proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che affidava a tre motivi, denunziando violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla affermazione della responsabilità, alla dosimetria della pena ed al riconoscimento della recidiva.

2. Fissata la trattazione del ricorso per l'udienza carnerale non partecipata del 5 aprile 2022, il 17 marzo 2022 perveniva -[OSCURATO:PERSONA] CC di [OSCURATO:PERSONA]- verbale (in data 8 marzo 2022) di rimessione di querela da parte del procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA]. (Autostrade A4 TO-MI e A21 TO-PC).

2.1. Va dunque rilevato che la remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di cassazione opera come causa di estinzione del reato, anche in presenza di altri motivi di ricorso inammissibili, fatta eccezione per la inammissibilità conseguente alla intempestività, in quanto è validamente effettuabile sino a quando non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna e quindi sino a quando, ai sensi dell'art. 648 cod. proc .pen., comma 2, non sia stata "pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso" (Sez.

U., n. 24246, del 25/272004, Rv. 227681; Sez. 2, n. 18680, del 28/4/2010, Rv. 247088; Sez. 2, n. 37688, del 8/7/2014, Rv. 259989).

2.2. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 152, primo comma, del codice penale, va, pertanto, dichiarata l'estinzione dei reati di insolvenza fraudolenta e truffa, in ragione della remissione di querela ritualmente espressa dalla parte civile querelante.

3. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per estinzione del reato a seguito di remissione di querela.

4. ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. peri., l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese del processo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 71-44764/2021 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza in epigrafe indicata proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che affidava a tre motivi, denunziando violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla affermazione della responsabilità, alla dosimetria della pena ed al riconoscimento della recidiva. 2. Fissata la trattazione del ricorso per l'udienza carnerale non partecipata del 5 aprile 2022, il 17 marzo 2022 perveniva -[OSCURATO:PERSONA] CC di [OSCURATO:PERSONA]- verbale (in data 8 marzo 2022) di rimessione di querela da parte del procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA]. (Autostrade A4 TO-MI e A21 TO-PC). 2.1. Va dunque rilevato che la remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di cassazione opera come causa di estinzione del reato, anche in presenza di altri motivi di ricorso inammissibili, fatta eccezione per la inammissibilità conseguente alla intempestività, in quanto è validamente effettuabile sino a quando non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna e quindi sino a quando, ai sensi dell'art. 648 cod. proc .pen., comma 2, non sia stata "pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso" (Sez. U., n. 24246, del 25/272004, Rv. 227681; Sez. 2, n. 18680, del 28/4/2010, Rv. 247088; Sez. 2, n. 37688, del 8/7/2014, Rv. 259989). 2.2. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 152, primo comma, del codice penale, va, pertanto, dichiarata l'estinzione dei reati di insolvenza fraudolenta e truffa, in ragione della remissione di querela ritualmente espressa dalla parte civile querelante. 3. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per estinzione del reato a seguito di remissione di querela. 4. ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. peri., l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese del processo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] o
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