CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 05055/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18621-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 425/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d'appello di Bologna n. 425 del 31 gennaio 2020; [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, mentre non svolge difese CNP [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; le parti hanno depositato memorie. Considerato che: I - la sentenza impugnata dà atto dell'essere stato il ricorrente rappresentato e difeso, nel giudizio di secondo grado, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in vià Marconi 45; la parte controricorrente ha eccepito che la sentenza d'appello è stata notificata a mezzo Pec il 10 febbraio 2020 all'indirizzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], poiché l'altro difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]) aveva eletto domicilio presso la medesima e indicato il proprio indirizzo Pec solo ai fini delle comunicazioni; Ric. 2020 n. 18621 sez. MI - ud. 11-01-2022 -2- la circostanza della notifica della sentenza all'indirizzo Pec dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è riscontrata dal doc. 1 della stessa parte; II. - secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata circoscritta la portata alle sole comunicazioni-non implica l'obbligo di far riferimento al detto indirizzo per la diversa attività di notificazione (Cass. n. 10355-20); tuttavia, e di contro, ove si discorra di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo Pec che ciascun avvocato ha indicato al consiglio dell'ordine di appartenenza, secondo le previsioni di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 201, conv. con modif. in I. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in I. n. 114 del 2014, la notificazione dell'atto di appello va comunque eseguita all'indirizzo Pec del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo (v. Cass. n. 14140-19), e ancorché la notificazione al cd. domicilio digitale non abbia in tal caso carattere esclusivo (Cass. n. 3557- 21); III. - è invero principio generale che, a seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in I. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in I. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni Ric. 2020 n. 18621 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -3- degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite tutte - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini- PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E. (v. Cass. n. 2460-21); IV. - nella concreta fattispecie la notifica della sentenza è stata eseguita a mezzo Pec all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei difensori costituiti nel giudizio di appello, come tale menzionato nella sentenza; sicché è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione in questa sede; V. - ne segue che il ricorso per cassazione, spedito in notifica per posta il 7 luglio 2020 rispetto a sentenza validamente notificata per Pec il 10 febbraio 2020, è da considerare tardivo; VI. - le spese seguono la soccombenza. p.q.m. Ric. 2020 n. 18621 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -4- La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 5.600,00 EUR, di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consigli