CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 46455/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ALTERI° ANIELLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con ordinanza in data 28/2/2023, depositata il 2/3/2023, ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare e di semilibertà presentata da D'ALTERI° ANIELLO in ordine alla pena in esecuzione fino al 13 agosto 2024. 2. Il Tribunale di Sorveglianza nel provvedimento impugnato, dato atto che il condannato ha chiesto che gli venisse applicata la misura alternativa e che questa fosse eseguita in Germania, ha ritenuto che la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale fosse inammissibile ai sensi dell'art. 58 quater, comma 7 bis ord. pen. in quanto sia in una precedente condanna, per la quale ha già usufruito della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, poi revocato, così come per quella ora in esecuzione è stata riconosciuta e applicata la recidiva qualificata. 3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il condannato che, a mezzo del difensore ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Preliminarmente il ricorrente chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 quater, comma 7 bis L. 354/1975 in relazione agli artt.3 e 27 cost. 3.2. Violazione di legge in relazione alla mancata valutazione dei requisiti per l'accesso ai benefici penitenziari in quanto, pure a fronte della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 47 ord. pen., la mancata applicazione della misura alternativa si fonda esclusivamente sull'esistenza di un precetto normativo ostativo senza compiere alcuna valutazione soggettiva del condannato. 3. In data 10 agosto 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA]Aquinio ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. La difesa, chiesto preliminarmente a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 quater, comma 7 bis L. 354/1975 in relazione agartt. 3 e 27 cost., deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla carenza di valutazione della situazione soggettiva del condannato. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata e le doglianze esposte sono pertanto infondate. 1.1. La legittimità costituzionale dell'art. 58 quater, comma 7 bis L 354/1975, come anche indicato nell'atto di ricorso, è stata oggetto di valutazione nella sentenza n. 79 dell'anno 2007 della Corte costituzionale. In tale pronuncia il giudice delle leggi -chiamato a esprimersi in ordine alla legittimità degli artt. 7, commi 6 e 7, e 10 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui, modificando l'art. 58 quater, commi 1 e 7 bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, prevedono che le nuove preclusioni stabilite per l'accesso alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale si applichino anche ai condannati per condotte punibili ai sensi dell'art. 385 codice penale, o recidivi reiterati, per delitti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, «indipendentemente dal comportamento tenuto successivamente alla condanna e alla casuale data di irrevocabilità delle sentenze da eseguire»- ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 7 bis dell'art. 58 quater della legge 26 luglio 1975 n. 354 nella sola <<parte in cui non prevedono che i benefici in essi indicati possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado dì rieducazione adeguato ai benefici richiesti». Nella sentenza la Corte, che pure ha fondato la decisione sulla finalità rieducativa della pena, stabilita dall'art. 27, terzo comma, Cost. e su come questa debba riflettersi in modo adeguato su tutta la legislazione penitenziaria, quindi, ha ritenuto che l'illegittimità della norma dovesse essere individuata nella mancata previsione di una disciplina transitoria e negli effetti negativi che le diverse scelte del legislatore dispiegavano nei confronti dei singoli condannati che avevano già maturato, secondo la previgente disciplina, le condizioni per godere del beneficio stesso, ciò in quanto questo <<rappresenta, rispetto all'iter rieducativo, «una brusca interruzione, senza che ad essa abbia in alcun modo corrisposto un comportamento colpevole del condannato» (sentenza n. 445 del 1997). Tale interruzione pone nel nulla le positive esperienze già registrate ed ostacola il raggiungimento della finalità rieducativa della pena prescritta dalla Costituzione (sentenza n. 137 del 1999)» (così testualmente nella sentenza). Sotto tale profilo, pertanto, in quella sede, evidenziato che i percorsi rieducativi compiuti da chi deve espiare una pena non possono essere vanificati, in tutto o in parte, per effetto di una mera successione delle leggi nel tempo, non si è posta in dubbio la legittimità delle diverse valutazioni di carattere generale e preventivo, operate dal legislatore escludendo per il futuro una data categoria di soggetti in ordine alla previsione di misure alternative alla detenzione o di benefici penitenziari. A ben vedere, infatti, la restrizione a non più di una volta della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà al condannato al quale sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto cod. pen. non si pone in contrasto con la finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27 cost. Ciò in quanto la norma non introduce un diniego generalizzato di concessione delle misure alternative quanto, piuttosto, prevede una limitazione per l'ipotesi in cui il soggetto dichiarato recidivo richieda una seconda volta la misura alternativa. In questo caso, d'altro canto, la circostanza che il medesimo soggetto al quale sia già stata revocata la misura alternativa sia stato anche dichiarato recidivo evidenzia che il precedente beneficio non ha avuto l'esito sperato e dimostra la persistente pericolosità sociale del condannato.Situazione questa che si pone in termini di incompatibilità con i presupposti di applicazione della misura alternativa per cui la scelta del legislatore, che ha ritenuto inutile che il tribunale proceda a una ulteriore valutazione sul punto, non risulta irragionevole. Per le ragioni esposte la prospettata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 58 quater, comma 7 bis L. 354/1975, è manifestamente infondata. 1.2. Sotto altro e dirimente profilo si deve comunque evidenziare che il giudice della sorveglianza ha fornito una motivazione anche nel merito evidenziando la carenza dei presupposti di applicazione della misura. Con il riferimento all'ammonimento ricevuto dal condannato per un litigio con un compagno di detenzione, infatti, il Tribunale ha evidenziato che il comportamento dal ricorrente non era corretto e che, pertanto, non era possibile formulare un giudizio favorevole in ordine all'applicazione delle misure alternative richiesta. Tale motivazione, benché succinta, in assenza di palesi vizi logici, non è sindacabile in questa sede e rende anche irrilevante la prospettata questione di legittimità costituzionale. 2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta nel resto il ricorso e condanna