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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 40203/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Motivi della decisione 11 difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza emessa in data 11.6.2019 dal Tribunale di Genova che, all'esito di giudizio ordinario, aveva condannato l'imputato per i reati riuniti di calunnia e resistenza alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione, riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata.

Ne chiede l'annullamento per illogicità della motivazione per travisata valutazione delle prove, minimizzando la testimonianza del detenuto che aveva assistito ai fatti, per essere kcella posta di fronte a quella del ricorrente: la visione del video, di scarsissima qualità, non consente di ritenere che il blindo fosse chiuso o aperto, le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] sul punto sono contraddittorie e il teste Laurito non ha escluso che una piccola porzione del vetro della cella fosse priva di colore e permettesse di vedere all'esterno, consentendo al detenuto Siancas di vedere quanto stava accadendo nella cella di fronte ai danni del ricorrente.

Con ulteriore motivo denuncia la mancanza di motivazione in ordine ad importanti risultanze istruttorie quali il riconoscimento dei responsabili delle violenze da parte del Siancas, che conferma e riscontra la versione del ricorrente, e quello che sentì il Siancas ovvero le lamentele del ricorrente, che stava male, ma fu costretto ad alzarsi e tirato fuori dalla cella con condotta ingiustificata e prevaricatoria degli agenti di custodia.

Con memoria del 13 luglio scorso la difesa ribadisce i motivi di ricorso e ne sostiene l'ammissibilità con conseguente richiesta di assegnazione del ricorso alla Sezione competente.

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, che replicano censure formulate in appello, disattese in sentenza con motivazione congrua e lineare, pertanto, non censurabile in questa sede, limitandosi il ricorrente a ribadire la propria lettura alternativa dei fatti e delle prove al fine di ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in questa sede, in assenza di errori o di illogicità manifeste.

Nuovamente il ricorrente sostiene che la tesi accusatoria sarebbe smentita dalla versione del teste Siancas e propone una diversa ricostruzione dei fatti, contestando le risultanze delle riprese ‘ideo, ma trascura che la ricostruzione del fatto è rimessa esclusivamente ai giudici di merito, che hanno dato atto di aver sottoposto ad attenta valutazione, alla luce delle deduzioni difensive, la testimonianza indicata e quelle degli agenti di polizia penitenziaria, rilevando dalle immagini che il blindo della cella del teste era chiuso; che dallo spionicino il Siancas poteva avere solo una pessima visuale e percezione uditiva; che il malessere, asseritamente accusato dal ricorrente, non trovava riscontri nelle dichiarazioni del medico penitenziario anche quanto alla compatibilità delle lesioni con percosse piuttosto che con un mero sfregamento, come riferito dagli agenti (p. 6- 8).

Ne consegue che la decisione è giustificata da una completa valutazione probatoria e tiene conto della condotta posta in essere dall'imputato, inconciliabile con la versione resa (13.9).

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Motivi della decisione 11 difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza emessa in data 11.6.2019 dal Tribunale di Genova che, all'esito di giudizio ordinario, aveva condannato l'imputato per i reati riuniti di calunnia e resistenza alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione, riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata. Ne chiede l'annullamento per illogicità della motivazione per travisata valutazione delle prove, minimizzando la testimonianza del detenuto che aveva assistito ai fatti, per essere kcella posta di fronte a quella del ricorrente: la visione del video, di scarsissima qualità, non consente di ritenere che il blindo fosse chiuso o aperto, le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] sul punto sono contraddittorie e il teste Laurito non ha escluso che una piccola porzione del vetro della cella fosse priva di colore e permettesse di vedere all'esterno, consentendo al detenuto Siancas di vedere quanto stava accadendo nella cella di fronte ai danni del ricorrente. Con ulteriore motivo denuncia la mancanza di motivazione in ordine ad importanti risultanze istruttorie quali il riconoscimento dei responsabili delle violenze da parte del Siancas, che conferma e riscontra la versione del ricorrente, e quello che sentì il Siancas ovvero le lamentele del ricorrente, che stava male, ma fu costretto ad alzarsi e tirato fuori dalla cella con condotta ingiustificata e prevaricatoria degli agenti di custodia. Con memoria del 13 luglio scorso la difesa ribadisce i motivi di ricorso e ne sostiene l'ammissibilità con conseguente richiesta di assegnazione del ricorso alla Sezione competente. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, che replicano censure formulate in appello, disattese in sentenza con motivazione congrua e lineare, pertanto, non censurabile in questa sede, limitandosi il ricorrente a ribadire la propria lettura alternativa dei fatti e delle prove al fine di ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in questa sede, in assenza di errori o di illogicità manifeste. Nuovamente il ricorrente sostiene che la tesi accusatoria sarebbe smentita dalla versione del teste Siancas e propone una diversa ricostruzione dei fatti, contestando le risultanze delle riprese ‘ideo, ma trascura che la ricostruzione del fatto è rimessa esclusivamente ai giudici di merito, che hanno dato atto di aver sottoposto ad attenta valutazione, alla luce delle deduzioni difensive, la testimonianza indicata e quelle degli agenti di polizia penitenziaria, rilevando dalle immagini che il blindo della cella del teste era chiuso; che dallo spionicino il Siancas poteva avere solo una pessima visuale e percezione uditiva; che il malessere, asseritamente accusato dal ricorrente, non trovava riscontri nelle dichiarazioni del medico penitenziario anche quanto alla compatibilità delle lesioni con percosse piuttosto che con un mero sfregamento, come riferito dagli agenti (p. 6- 8). Ne consegue che la decisione è giustificata da una completa valutazione probatoria e tiene conto della condotta posta in essere dall'imputato, inconciliabile con la versione resa (13.9). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40203/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris