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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 24099/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (RINUNCIANTE) avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso e si rimette alla Corte in ordine alla condanna alle spese. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] è presente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'Il maggio 2023 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Siena del 17 maggio 2021, ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato ex art. 157, comma 1, lett. b) in relazione all'art. 90, comma 9, lett. a) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 contestato al capo B - invece confermando la condanna per il delitto ex art. 589, comma 2, cod. pen. rubricato sub A - altresì condannando il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a nnanlevare e tenere indenne il Crociani, quale socio accomandatario della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., da quanto versato in favore delle parti civili costituite per il sinistro oggetto della polizza assicurativa n. 108839374, nonché a rimborsare le spese processuali alle costituite parti civili.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante, lamentando, sotto vari profili: violazione di legge in relazione agli artt. 3, 21, 26, 90, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, art. 2222 cod. civ, artt.40 e 43 cod. pen., nonché errato accertamento della posizione di garanzia del committente e del nesso di causalità; violazione di legge in relazione all'art. 2049 cod. civ. per errata applicazione di detta norma ed agli artt. 1362, 1363, 1364 cod. civ. in tema di interpretazione del contratto, relativamente alla parte in cui la sentenza dispone l'operatività della polizza assicurativa Groupama n. 108839374; violazione di legge in relazione all'art. 112 cod. proc. civ. in tema di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

3. Nelle more della trattazione del giudizio, è pervenuto in data 12 aprile 2024 un atto, sottoscritto digitalnnente dal difensore munito di procura speciale, con cui il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione, ai sensi dell'art.589 cod. proc. pen.

La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem.

Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale.

L'indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in virtù del disposto dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen.

L'atto di rinuncia appare, infine, adeguatamente motivato, in quanto fondato su una sopravvenuta carenza di interesse, per cui, non ravvisandosi la presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), si ritiene di non dover disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualiii/ A L l/ E ti 9 4 41, e i7 tt 4 2, bust rc, LI 4 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 18 apr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (RINUNCIANTE) avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso e si rimette alla Corte in ordine alla condanna alle spese. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il maggio 2023 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Siena del 17 maggio 2021, ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato ex art. 157, comma 1, lett. b) in relazione all'art. 90, comma 9, lett. a) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 contestato al capo B - invece confermando la condanna per il delitto ex art. 589, comma 2, cod. pen. rubricato sub A - altresì condannando il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a nnanlevare e tenere indenne il Crociani, quale socio accomandatario della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., da quanto versato in favore delle parti civili costituite per il sinistro oggetto della polizza assicurativa n. 108839374, nonché a rimborsare le spese processuali alle costituite parti civili. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante, lamentando, sotto vari profili: violazione di legge in relazione agli artt. 3, 21, 26, 90, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, art. 2222 cod. civ, artt.40 e 43 cod. pen., nonché errato accertamento della posizione di garanzia del committente e del nesso di causalità; violazione di legge in relazione all'art. 2049 cod. civ. per errata applicazione di detta norma ed agli artt. 1362, 1363, 1364 cod. civ. in tema di interpretazione del contratto, relativamente alla parte in cui la sentenza dispone l'operatività della polizza assicurativa Groupama n. 108839374; violazione di legge in relazione all'art. 112 cod. proc. civ. in tema di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 3. Nelle more della trattazione del giudizio, è pervenuto in data 12 aprile 2024 un atto, sottoscritto digitalnnente dal difensore munito di procura speciale, con cui il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione, ai sensi dell'art.589 cod. proc. pen. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale. L'indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in virtù del disposto dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. L'atto di rinuncia appare, infine, adeguatamente motivato, in quanto fondato su una sopravvenuta carenza di interesse, per cui, non ravvisandosi la presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), si ritiene di non dover disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualiii/ A L l/ E ti 9 4 41, e i7 tt 4 2, bust rc, LI 4 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 18 apr
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