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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16945/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano, in funzione di Tribunale del riesame, che il giorno 11/10/2024 ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi in relazione ad una pluralità di rapine aggravate e ad un tentato furto aggravato.

Il ricorso è stato affidato ad un unico sostanziale motivo di impugnazione con il quale il ricorrente, dichiarando di non voler "entrare nel merito della gravità indiziaria e/delle esigenze di cautela", ha dedotto la violazione di legge, con riferimento agli artt. 149 comma 2, 293 comma 1-ter e comma 2, 294 e 178 lett.

C) cod. proc. pen., nonché 111 Cost. ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata notifica dell'avviso di deposito degli atti di esecuzione della misura ed alla violazione del diritto di difesa in relazione al mancato rispetto del termine minimo per consentire a questa di partecipare attivamente all'interrogatorio di garanzia in assenza di disponibilità degli atti.

Assume il ricorrente che, a fronte di un'esecuzione della misura in data 17/10/2024, la difesa aveva ricevuto dall'ufficio G.I.P. di Lodi soltanto il 18/10/2024, alle ore 14,20, la notifica dell'avviso per l'interrogatorio del giorno successivo, fissato alle ore 9,00 nella casa circondariale di Cremona, senza mai ricevere la notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare, ed ha quindi dedotto un insieme di circostanze che non avevano consentito al difensore di raggiungere quei luoghi in tempo utile per approntare adeguata difesa ovvero di trovare un sostituto processuale.

Il ricorrente si duole che il Tribunale del riesame erroneamente avrebbe ritenuto che la difesa non abbia chiesto un differimento dell'interrogatorio né tentato di avvalersi di un sostituto processuale, e deduce che il Tribunale nemmeno aveva tenuto conto dell'impossibilità per il difensore, con studio legale in Calabria, di chiedere ed estrapolare copia degli atti depositati, arrivando alle ore 8,00 del 19/10/2024 all'aeroporto di Linate, con l'ufficio G.I.P. del Tribunale di Lodi che apriva al pubblico alle ore 9,00, ossia nel medesimo orario fissato per l'interrogatorio nel carcere di Cremona.

2. Con requisitoria scritta del 28/12/2024 il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Va preliminarmente osservato, infatti, che l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, prescritto dall'art. 294 cod. proc. pen., è viziato da nullità quando non sia stato preceduto dal deposito nella cancelleria del giudice, a norma del comma 3 dell'art. 293 stesso codice, dell'ordinanza applicativa, della richiesta del P.M. e degli atti con essa presentati.

Nel caso di specie, però, non risulta in alcun modo dedotto dal ricorrente l'omesso deposito degli atti, che integrerebbe una nullità a carattere intermedio, e dunque deducibile solo fino al compimento dell'atto, che comporta la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen., bensì soltanto l'omessa notifica dell'avviso di tale deposito.

Come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, però, la notifica dell'avviso al difensore dell'intervenuto deposito degli atti non condiziona la validità dell'interrogatorio, ma la sola decorrenza del termine per l'eventuale impugnazione del provvedimento cautelare (Sez.

U, n. 26798 del 28/06/2005, Vitale, Rv. 231349-01).

Il difensore censura anche la ristrettezza del termine per comparire e l'asserita impossibilità di approntare un'adeguata difesa, ma dall'ordinanza impugnata e dalla stessa esposizione dei fatti di cui al ricorso emerge invece che, a seguito dell'esecuzione della misura cautelare in data 17/09/2024, il decreto di fissazione dell'interrogatorio veniva notificato via pec al difensore ìn data 18/09/2024, alle ore 14,18, giorno precedente a quello fissato per il compimento dell'atto ([OSCURATO:DATA_NASCITA], ore 9,00).

Con pec inviata al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona il 18/09/2024 alle ore 17,58, il difensore, comunicando di voler presenziare all'interrogatorio, chiedeva "la cortesia di poter attendere almeno il tempo necessario per aggiungere da Linate il carcere di Cremona nelle normali condizioni di traffico", comunicazione correttamente interpretata dall'ordinanza impugnata - come evidentemente anche dal Giudice per le indagini preliminari procedente - come richiesta di un mero differimento dell'orario dell'interrogatorio, che infatti aveva inizio alle ore 10,08 presso la [OSCURATO:PERSONA] di Cremona, alla presenza del difensore.

In relazione alla dedotta ristrettezza del termine per comparire ed approntare la difesa, pertanto, deve ritenersi determinante il rilievo che il difensore è stato presente all'interrogatorio e non ha eccepito alcunché, né ha avanzato motivata richiesta di differimento dell'atto.

In tema di interrogatorio cosiddetto "di garanzia", infatti, mancando disposizioni "ad hoc", e non potendo applicarsi analogicamente - per diversità di "ratio" - i termini previsti per attività di diversa natura, deve ritenersi valido ed efficace, perché tempestivo, l'avviso che abbia posto il difensore nelle condizioni di intervenire (eventualmente a mezzo di un sostituto) o di chiedere che l'atto sia ritardato per il tempo strettamente necessario ad assicurare la sua presenza (Sez. 1, n. 34930 del 15/03/2011, Buono, Rv. 251485-01).

La lesione del diritto di difesa per la ristrettezza del termine intercorrente tra l'avviso e il compimento dell'atto, in definitiva, deve essere valutata verificando se, in concreto, il difensore abbia avuto la possibilità di esercitare il suo mandato, tenuto conto della distanza tra il luogo ove svolge la sua attività e quello in cui l'atto si compie, della disponibilità e rapidità dei mezzi di collegamento e della facoltà di presentare motivata istanza di differimento dell'interrogatorio, nel caso di comprovata difficoltà di presenziare personalmente e di impossibilità di nominare sostituti (così, Sez. 5, n. 722 del 26/10/2021, dep. 2022, Destiny, Rv. 282466-01: in applicazione del principio, la Corte ha escluso la denunciata violazione in un caso in cui l'avviso era stato notificato al difensore il giorno precedente a quello del compimento dell'interrogatorio, svolto in località raggiungibile anche con il mezzo aereo, in assenza di una richiesta di differimento).

Essendosi svolto l'interrogatorio di garanzia alla presenza del difensore e, nel difetto di un'istanza di differimento dell'atto, pertanto, non rileva l'assunto difensivo - peraltro nemmeno documentato in questa sede, come richiederebbe il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso - secondo cui, contrariamente a quanto sostenuto dall'ordinanza impugnata, il difensore avrebbe anche contattato un collega del foro di Lodi per chiedere di essere sostituito, verificandone l'indisponibilità.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deliberato in camera di consiglio, il 30 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] mperiali Andrea/Pe9egrino D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano, in funzione di Tribunale del riesame, che il giorno 11/10/2024 ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi in relazione ad una pluralità di rapine aggravate e ad un tentato furto aggravato. Il ricorso è stato affidato ad un unico sostanziale motivo di impugnazione con il quale il ricorrente, dichiarando di non voler "entrare nel merito della gravità indiziaria e/delle esigenze di cautela", ha dedotto la violazione di legge, con riferimento agli artt. 149 comma 2, 293 comma 1-ter e comma 2, 294 e 178 lett. C) cod. proc. pen., nonché 111 Cost. ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata notifica dell'avviso di deposito degli atti di esecuzione della misura ed alla violazione del diritto di difesa in relazione al mancato rispetto del termine minimo per consentire a questa di partecipare attivamente all'interrogatorio di garanzia in assenza di disponibilità degli atti. Assume il ricorrente che, a fronte di un'esecuzione della misura in data 17/10/2024, la difesa aveva ricevuto dall'ufficio G.I.P. di Lodi soltanto il 18/10/2024, alle ore 14,20, la notifica dell'avviso per l'interrogatorio del giorno successivo, fissato alle ore 9,00 nella casa circondariale di Cremona, senza mai ricevere la notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare, ed ha quindi dedotto un insieme di circostanze che non avevano consentito al difensore di raggiungere quei luoghi in tempo utile per approntare adeguata difesa ovvero di trovare un sostituto processuale. Il ricorrente si duole che il Tribunale del riesame erroneamente avrebbe ritenuto che la difesa non abbia chiesto un differimento dell'interrogatorio né tentato di avvalersi di un sostituto processuale, e deduce che il Tribunale nemmeno aveva tenuto conto dell'impossibilità per il difensore, con studio legale in Calabria, di chiedere ed estrapolare copia degli atti depositati, arrivando alle ore 8,00 del 19/10/2024 all'aeroporto di Linate, con l'ufficio G.I.P. del Tribunale di Lodi che apriva al pubblico alle ore 9,00, ossia nel medesimo orario fissato per l'interrogatorio nel carcere di Cremona. 2. Con requisitoria scritta del 28/12/2024 il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Va preliminarmente osservato, infatti, che l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, prescritto dall'art. 294 cod. proc. pen., è viziato da nullità quando non sia stato preceduto dal deposito nella cancelleria del giudice, a norma del comma 3 dell'art. 293 stesso codice, dell'ordinanza applicativa, della richiesta del P.M. e degli atti con essa presentati. Nel caso di specie, però, non risulta in alcun modo dedotto dal ricorrente l'omesso deposito degli atti, che integrerebbe una nullità a carattere intermedio, e dunque deducibile solo fino al compimento dell'atto, che comporta la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen., bensì soltanto l'omessa notifica dell'avviso di tale deposito. Come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, però, la notifica dell'avviso al difensore dell'intervenuto deposito degli atti non condiziona la validità dell'interrogatorio, ma la sola decorrenza del termine per l'eventuale impugnazione del provvedimento cautelare (Sez. U, n. 26798 del 28/06/2005, Vitale, Rv. 231349-01). Il difensore censura anche la ristrettezza del termine per comparire e l'asserita impossibilità di approntare un'adeguata difesa, ma dall'ordinanza impugnata e dalla stessa esposizione dei fatti di cui al ricorso emerge invece che, a seguito dell'esecuzione della misura cautelare in data 17/09/2024, il decreto di fissazione dell'interrogatorio veniva notificato via pec al difensore ìn data 18/09/2024, alle ore 14,18, giorno precedente a quello fissato per il compimento dell'atto ([OSCURATO:DATA_NASCITA], ore 9,00). Con pec inviata al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona il 18/09/2024 alle ore 17,58, il difensore, comunicando di voler presenziare all'interrogatorio, chiedeva "la cortesia di poter attendere almeno il tempo necessario per aggiungere da Linate il carcere di Cremona nelle normali condizioni di traffico", comunicazione correttamente interpretata dall'ordinanza impugnata - come evidentemente anche dal Giudice per le indagini preliminari procedente - come richiesta di un mero differimento dell'orario dell'interrogatorio, che infatti aveva inizio alle ore 10,08 presso la [OSCURATO:PERSONA] di Cremona, alla presenza del difensore. In relazione alla dedotta ristrettezza del termine per comparire ed approntare la difesa, pertanto, deve ritenersi determinante il rilievo che il difensore è stato presente all'interrogatorio e non ha eccepito alcunché, né ha avanzato motivata richiesta di differimento dell'atto. In tema di interrogatorio cosiddetto "di garanzia", infatti, mancando disposizioni "ad hoc", e non potendo applicarsi analogicamente - per diversità di "ratio" - i termini previsti per attività di diversa natura, deve ritenersi valido ed efficace, perché tempestivo, l'avviso che abbia posto il difensore nelle condizioni di intervenire (eventualmente a mezzo di un sostituto) o di chiedere che l'atto sia ritardato per il tempo strettamente necessario ad assicurare la sua presenza (Sez. 1, n. 34930 del 15/03/2011, Buono, Rv. 251485-01). La lesione del diritto di difesa per la ristrettezza del termine intercorrente tra l'avviso e il compimento dell'atto, in definitiva, deve essere valutata verificando se, in concreto, il difensore abbia avuto la possibilità di esercitare il suo mandato, tenuto conto della distanza tra il luogo ove svolge la sua attività e quello in cui l'atto si compie, della disponibilità e rapidità dei mezzi di collegamento e della facoltà di presentare motivata istanza di differimento dell'interrogatorio, nel caso di comprovata difficoltà di presenziare personalmente e di impossibilità di nominare sostituti (così, Sez. 5, n. 722 del 26/10/2021, dep. 2022, Destiny, Rv. 282466-01: in applicazione del principio, la Corte ha escluso la denunciata violazione in un caso in cui l'avviso era stato notificato al difensore il giorno precedente a quello del compimento dell'interrogatorio, svolto in località raggiungibile anche con il mezzo aereo, in assenza di una richiesta di differimento). Essendosi svolto l'interrogatorio di garanzia alla presenza del difensore e, nel difetto di un'istanza di differimento dell'atto, pertanto, non rileva l'assunto difensivo - peraltro nemmeno documentato in questa sede, come richiederebbe il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso - secondo cui, contrariamente a quanto sostenuto dall'ordinanza impugnata, il difensore avrebbe anche contattato un collega del foro di Lodi per chiedere di essere sostituito, verificandone l'indisponibilità. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deliberato in camera di consiglio, il 30 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] mperiali Andrea/Pe9egrino D
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