CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05058/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 29/4/2021, la Corte di appello di Napoli, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha disposto, su richiesta della locale Procura generale, la revoca, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della sospensione condizionale della pena di 1 anno di reclusione inflittagli con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 16/10/2018. Ciò in quanto, egli aveva riportato una nuova condanna alla pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione e di 8.000,00 euro di multa, inflitta con sentenza n. 440/18 della Corte di appello di Napoli in data 12/2/2019, irrevocabile il 29/6/2019, per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti, commesso fino al 28/6/2014. Pena che, sommata a quella precedente, comportava il superamento dei limiti previsti dall'art. 163 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., nonché la illogicità della motivazione. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente disposto la revoca della sospensione condizionale della pena benché la giurisprudenza abbia affermato che il fatto nuovo in seguito al quale può disporsi la revoca, debba verificarsi entro il periodo di tempo in cui il rapporto punitivo rimane pendente a causa della sospensione dell'esecuzione della condanna; periodo che ha inizio dal giorno in cui la sentenza di condanna è diventata irrevocabile. Pertanto, nel caso di specie, il reato che poteva dare luogo alla revoca della pena sospesa, avrebbe dovuto essere commesso prima della commissione del reato per il quale era stata concessa la pena sospesa. Invece, mentre il reato per il quale era stata disposta la pena sospesa era stato commesso «fino all'ottobre 2010», quello che comporterebbe la revoca risulterebbe commesso «dal 24/5/2014 fino al 28/6/2014». Inoltre, il nuovo reato non sarebbe stato commesso nel periodo successivo al passaggio in giudicato della prima sentenza e cioè nei 5 anni successivi al 16/10/2018. Sotto altro profilo, la Corte di appello non avrebbe tenuto conto che, sulle ragioni di revoca della pena sospesa, si era formato il giudicato, atteso che la seconda sentenza era stata emessa il 12/2/2019 e cioè dopo il passaggio in giudicato della precedente pronuncia. Tale circostanza era stata sicuramente conosciuta dal secondo Giudice e, pertanto, avrebbe dovuto formare oggetto di decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione, quando, entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen. (ovvero, in caso di delitti, nei 5 anni dalla precedente condanna), sopraggiunga una nuova condanna a pena non sospesa per un delitto commesso anteriormente a quello per il quale sia stato già accordato il beneficio, la cui pena, cumulata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. Anteriorità del reato successivamente giudicato che va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv. 280056 - 01). 3. Nel caso di specie, successivamente alla prima sentenza, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 16/10/2018, con la quale Cerbone era stato condannato alla pena di 1 anno di reclusione per un delitto commesso «fino all'ottobre 2010», egli aveva riportato, con sentenza in data 12/2/2019, emessa nei 5 anni dalla condanna precedente dalla Corte di appello di Napoli, una nuova condanna, irrevocabile il 29/6/2019, alla pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione e di 8.000,00 euro di multa, inflitta per un reato commesso «dal 24/5/2014 fino al 28/6/2014» e, dunque, anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che aveva giudicato il primo delitto e che aveva concesso la sospensione condizionale; nuova pena che, cumulata con quella precedentemente inflitta, superava il limite di due anni previsto dall'art.163 cod. pen. Una situazione, quella descritta, come tale rientrante pienamente nella previsione dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. 3.1. Manifestamente infondata è, poi, la tesi secondo cui sulle ragioni di revoca della pena sospesa si sarebbe formato il giudicato, essendo pacifico che, in caso di mancata adozione della revoca da parte del giudice della cognizione, debba provvedervi quello dell'esecuzione. La situazione alla quale sembra alludere, peraltro con l'improprio riferimento alla nozione di giudicato, il Difensore, infatti, è quella, affatto diversa, in cui il Giudice della cognizione, pur avendo contezza documentale dell'esistenza di cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena, l'abbia comunque concessa (Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, Longo, Rv. 264381-01) e non, appunto, quella in cui pur potendo provvedervi, non l'abbia revocata.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così d