CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 24542/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 1037-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], 2022 in persona del Presidente e legale rappresentante 1603 pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R.G.N. 1037/2016 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 952/2025 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 750/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza depositata il 9.10.2015, la Corte d'appello di L'Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare all'INPS contributi previdenziali relativi agli anni 2009 e 2010; 2. avverso tale pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; 3. l'INPS ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:R.G.N. 1037/2016 4. con l'unico motivo di censura, parte ricorrente denuncia violazione della legge nr. 412 del 1991, art. 14, comma 4, modificato dall'art. 1 del D.L. nr. 6 del 1993, conv. in legge nr. 63 del 1993, in ordine alla comunicazione unica per la nascita di imprese e avvio, modifiche o cessazione dell'attività di imprese, in relazione a circolare INPS nr. 41 del 2010; della 0.P.C.M. nr. 3574 del 9 aprile 2009, art. 2, comma 1, in relazione a circolare INPS nr. 59 del 21.4.2009; della legge nr. 183 del 2011, art. 33, comma 28, per avere la Corte di merito ritenuto che nei suoi confronti non potesse trovare applicazione il beneficio della riduzione al 40% dell'importo dovuto per contributi, con dilazione di pagamento in 120 rate mensili decorrenti dal gennaio 2012, di cui all'art. 33 ult. cit., atteso che, avendo essa comunicato all'INPS l'interruzione della propria attività dal 30 novembre 2008 al 12 ottobre 2009, non poteva dirsi «operante» alla data del sisma del 6.4.2009, ai sensi e per gli effetti della 0.P.C.M. nr. 3574 del 2009 cit., art. 2, comma 1; 5.il motivo è fondato, in conformità ad altro precedente di questa sezione (Cass. nr. 28363 del 2021) al quale il Collegio intende, in questa sede, assicurare continuità; 6. l'O.P.C.M. nr. 3574 del 2009, art. 2, comma 1, ha previsto, per quanto qui rileva, che «ai datori di lavoro [...] operanti alla data dell'evento sismico nei comuni di cui all'art. 1 è concessa fino al 30 novembre 2009 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»; 7. i giudici territoriali, pur dando atto che l'odierno ricorrente negli anni precedenti al sisma aveva egualmente interrotto la propria attività lavorativa nel periodo invernale ( dal 1990 in poi), procedendo al licenziamento e alla successiva riassunzione di tutte le maestranze, hanno nondimeno reputato che l'attività R.G.N. 1037/2016 dovesse ritenersi «non operante» alla data del sisma, non valutando che tale interruzione potesse dirsi necessitata in relazione alle particolari condizioni climatiche insistenti nella provincia; 8. come osservato nel precedente citato, la ratio della sospensione del pagamento dei contributi e dei premi va ricercata nell'intento di agevolare le imprese già in attività nell'area colpita dal sisma al fine di consentire la ripresa dell'attività produttiva e il mantenimento della pregressa occupazione, così da sostenere il reddito della zona interessata dall'evento calamitoso; 9. conseguentemente, ciò che all'uopo rileva è che l'impresa (intesa nella sua componente oggettiva e soggettiva di mezzi di produzione e forza-lavoro) preesistesse ed esercitasse «normalmente» la propria attività produttiva nell'area interessata dall'evento sismico; 10. pertanto, poiché nella specie risultava «pacifico e documentato» che l'impresa, da circa venti anni, esercitava la propria attività produttiva con le medesime modalità nell'area interessata dall'evento calamitoso, essa poteva e doveva considerarsi «operante» alla data del sisma, restando irrilevante la circostanza che la sua attività non fosse in atto nel preciso momento del suo verificarsi; 11. i giudici di merito non si sono attenuti all'anzidetto principio di diritto; pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa R.G.N. 1037/2016 composizione, che provvederà anche sulle spese del gi