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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2025

Cassazione n. 19143/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché: i) il primo e terzo motivo sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla carenza dell'elemento psicologico e alla mancata esclusione della recidiva, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (cfr. le pagine 3 e 4); ii) le censure di cui al secondo motivo di ricorso, attinenti alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non sono state dedotte in appello; iii) in ogni caso l'invocata causa di non punibilità non può essere riconosciuta in questa Sede essendo necessari, al fine della verifica dei suoi presupposti, ulteriori accertamenti fattuali estranei al giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 - 02). ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 aprile 2025 fè estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché: i) il primo e terzo motivo sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla carenza dell'elemento psicologico e alla mancata esclusione della recidiva, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (cfr. le pagine 3 e 4); ii) le censure di cui al secondo motivo di ricorso, attinenti alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non sono state dedotte in appello; iii) in ogni caso l'invocata causa di non punibilità non può essere riconosciuta in questa Sede essendo necessari, al fine della verifica dei suoi presupposti, ulteriori accertamenti fattuali estranei al giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 - 02). ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025 fè estensore I
Sentenza Cassazione n. 19143/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris