CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2024
Cassazione n. 18087/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, in data 05 ottobre 2023, lo ha condannato per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, per avere violato il foglio di via emesso nei suoi confronti dal Questore di Milano; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge penale e il vizio di motivazione per avere il giudice ritenuto sussistente il reato benché il provvedimento del Questore fosse illegittimo in quanto privo del necessario ordine di rimpatrio nel luogo di residenza, e per non avere concesso le attenuanti generiche o comunque ridotto la pena al minimo edittale, per la modesta entità del fatto, la lieve intensità del dolo, la buona condotta processuale; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché la questione della mancanza, nel provvedimento del Questore, dell'ordine di rimpatrio non è stata sollevata davanti ai giudici di merito né è stata dedotta con i motivi di appello, rendendola pertanto non più deducibile davanti alla corte di cassazione, secondo il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., ed è, peraltro, una questione manifestamente infondata, dal momento che detto provvedimento, presente in atti, contiene esplicitamente l'ordine di rimpatrio del destinatario nel suo luogo di residenza, chiaramente indicato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile anche con riferimento alla censura circa il trattamento sanzionatorio, perché essa è generica e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha escluso la concedibilità delle attenuanti generiche e valutato la congruità della pena irrogata dal giudice di primo grado con argomentazioni ampie e logiche, facendo riferimento alla personalità dell'imputato, dedotta dai suoi molti precedenti penali anche specifici, e al suo evidente rifiuto di rispettare le prescrizioni dell'autorità; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere estensore