Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1789/2009
ECLI:EU:C:2009:366
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑16/08
[OSCURATO:PERSONA] SIA
contro
[OSCURATO:PERSONA] ieņēmumu dienests
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa)
«Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Dispositivi a cristalli liquidi a matrice attiva»
Massime della sentenza
Tariffa doganale comune — Voci doganali — Dispositivi di un determinato tipo, a cristalli liquidi a matrice attiva
(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 1789/2003)
La sottovoce 8528 21 90 della nomenclatura combinata che costituisce l’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla
nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento n. 1789/2003, deve essere
interpretata nel senso che, alla data del 29 dicembre 2004, essa non si applicava ai dispositivi a cristalli liquidi (LCD)
a matrice attiva che si componevano principalmente degli elementi seguenti:
– due lamine di vetro;
– strato di cristalli liquidi che si inserisce tra queste lamine;
– lettori del segnale orizzontale e verticale;
– retroilluminazione;
– alimentatore che produce alta tensione per la retroilluminazione, e
– blocco di controllo − interfaccia di trasmissione dei dati (control PCB o PWB), che garantisce la trasmissione sequenziale
di dati a ciascun pixel (punto) del modulo LCD, utilizzando una tecnologia specifica − LVDS (segnale differenziale a basso
voltaggio).
Infatti, poiché il loro utilizzo finale dipende da elementi supplementari che saranno loro aggiunti nella successiva fase
di produzione, tali dispositivi non presentano le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, ai sensi della
sottovoce 8528 21 90 della nomenclatura combinata.
Per contro, detti dispositivi, in quanto merci che possono essere utilizzate negli apparecchi rientranti nella voce 8528,
potrebbero essere classificati nella voce 8529 della nomenclatura combinata («Parti riconoscibili come destinate esclusivamente
o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528»), e più specificamente nella sottovoce 8529 90 81 di quest’ultima.
Spetta al giudice del rinvio verificare se tali dispositivi possiedano le caratteristiche e le proprietà oggettive necessarie
per essere considerati merci destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8525-8528 della nomenclatura
combinata.
(v. punti 27-32 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
11 giugno 2009 (
*
)
«Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Dispositivi a cristalli liquidi a matrice attiva»
Nel procedimento C‑16/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Administratīvā
apgabaltiesa (Lettonia), con decisione 13 dicembre 2007, pervenuta in cancelleria il 15 gennaio 2008, nella causa
[OSCURATO:PERSONA] SIA
contro
[OSCURATO:PERSONA] ieņēmumu dienests
,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dal sig. K. Schiemann (relatore) e dalla sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] SIA, dalla sig.ra E. Āboliņa, mandataria,
– per il [OSCURATO:PERSONA] ieņēmumu dienests, dal sig. D. Jakāns, in qualità di agente,
– per il governo ungherese, dalle sig.re R. Somssich, J. Fazekas e K. Borvölgyi, in qualità di agenti,
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sigg. G. Wilms e E. Kalnins, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nomenclatura combinata che costituisce l’allegato I
del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa
doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 11 settembre 2003, n. 1789 (GU L 281,
pag. 1; in prosieguo: la «NC»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] SIA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ed il [OSCURATO:PERSONA]
ieņēmumu dienests (amministrazione tributaria lettone; in prosieguo: il «VID»), in merito alla classificazione tariffaria
di determinati dispositivi a cristalli liquidi a matrice attiva (LCD).
Contesto normativo
3
La nomenclatura combinata, istituita dal regolamento n. 2658/87, è basata sul sistema armonizzato di designazione e codificazione
delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle
dogane, ed istituito dalla convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, e il relativo protocollo di
emendamento 24 giugno 1986, approvati a nome della Comunità economica europea con la decisione del Consiglio 7 aprile 1987,
87/369/CEE (GU L 198, pag. 1).
4
La parte prima della NC contiene un insieme di disposizioni preliminari. In tale parte, al Titolo I, dedicato alle disposizioni
generali, la Sezione A, rubricata «Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata» (in prosieguo: le «regole
generali»), dispone quanto segue:
«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.
1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione
delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo,
dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
2.) a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito
purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, o da considerare
come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.
(…)».
5
La parte seconda della NC, che include la tabella dei dazi doganali, contiene la Sezione XVI, rubricata «Macchine ed apparecchi,
materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di
riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi».
6
La voce 8528 della NC è formulata nei termini seguenti:
«8528 Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione
o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori):
(…)
– Videomonitor:
8528 21 – – a colori:
(…)
8528 21 90 – – – altri
(…)».
7
La voce 8529 della NC è formulata come segue:
«8529 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:
(…)
8529 90 − altri:
(…)
8529 90 81 − − − − − di telecamere della voce 8525 30 e di apparecchi delle voci 8527 e 8528
(…)».
8
La voce 9013 della NC ha il seguente tenore:
«9013 Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai
diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo:
(…)
9013 80 − altri dispositivi, apparecchi e strumenti:
− − Dispositivi a cristalli liquidi:
9013 80 20 − − − Dispositivi a cristalli liquidi a matrice attiva
(…)».
9
Le note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee, pubblicate dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
il 23 ottobre 2002 (GU C 256, pag. 1) rinviano, per quanto riguarda le sottovoci da 8528 21 14 a 8528 21 90, al secondo comma,
punto 6, delle note esplicative della voce 8528 del SA, contenute nella
Raccolta dei pareri di classificazione del SA
, pubblicata dall’Organizzazione mondiale delle dogane.
10
Le note esplicative del SA riguardanti la voce 8528 dispongono quanto segue:
«[(…)
La presente voce comprende apparecchi riceventi per la televisione (compresi videomonitor e videoproiettori), anche incorporanti
un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini.
Tra gli apparecchi di questa voce si possono citare:
(…)
6) I videomonitor che sono ricevitori collegati direttamente tramite un cavo coassiale alla videocamera o al videoregistratore
e nei quali sono stati eliminati tutti i circuiti di radiofrequenza. Questi si presentano come apparecchi ad uso professionale
usati nella regia di stazioni televisive o in televisioni a circuito chiuso (aeroporti, stazioni, fabbriche, ospedali, ecc.).
Essenzialmente questi apparecchi sono costituiti da dispositivi che permettono di creare e di deviare un punto luminoso sullo
schermo, in sincronia con i segnali della fonte e di uno o più amplificatori video che permettono di far variare l’intensità
del punto luminoso. Questi possono inoltre avere degli ingressi rosso (R), verde (G) e blu (B) separati per i segnali o codificati
in funzione di una qualsiasi norma (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC o altre). Per la ricezione dei segnali codificati il monitor deve
essere dotato di un dispositivo di decodificazione (separazione) dei segnali R, G e B. Il mezzo normalmente utilizzato per
la ricostruzione dell’immagine è il tubo catodico a visione diretta o il proiettore a tre tubi catodici, ma esistono anche
monitor che utilizzano altri metodi per arrivare allo stesso scopo (per esempio, schermi a cristalli liquidi, raggi luminosi
deviati su di una membrana oleosa). Questi monitor possono essere a tubo catodico o a schermo piatto a cristalli liquidi,
a diodi elettroluminescenti (LED), al plasma, ecc.
(…)
Ferme restando disposizioni generali relative alla classificazione di parti (v. le Considerazioni generali della sezione),
le parti di apparecchi della presente voce rientrano nel codice 85.29]».
11
La nota esplicativa del SA concernente la voce 9013 è formulata nel seguente modo:
«[(…) la presente voce comprende in particolare:
1) I dispositivi a cristalli liquidi, formati da uno strato a cristalli liquidi inserito tra due lastre o fogli di vetro o di
materie plastiche, munito o meno di conduttori elettrici, in pezzi o tagliati in forme determinate, che non costituiscono
oggetti classificati più specificatamente in altre voci della [NC].
(…)]».
Causa principale e questione pregiudiziale
12
Il 29 dicembre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha compilato una dichiarazione doganale per una serie di prodotti, vale a dire per i dispositivi
[OSCURATO:PERSONA] a cristalli liquidi a matrice attiva LTA320W2‑L01, LTA260W1‑L02 e LTM170W1‑L01, per un valore complessivo di USD 108 720,
classificandoli nella sottovoce 9013 8020 della NC ed applicando nei loro confronti, di conseguenza, l’aliquota del dazio
all’importazione fissata allo 0%.
13
Dal fascicolo presentato alla Corte risulta che detti dispositivi sono costituiti da due lamine di vetro, da uno strato di
cristalli liquidi che si inserisce tra queste lamine, da lettori di segnale orizzontale e verticale, da retroilluminazione,
da un alimentatore che produce alta tensione per la retroilluminazione e, infine, da un blocco di controllo – interfaccia
di trasmissione dei dati (control PCB o PWB), che garantisce la trasmissione sequenziale di dati a ciascun pixel (punto) del
modulo LCD, utilizzando una tecnologia specifica – LVDS (segnale differenziale a basso voltaggio).
14
In sede di verifica della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa a tali merci, la Rīgas Muitas reģionālā iestāde (ufficio doganale
regionale di Riga) del VID ha avuto dubbi sull’esattezza della sottovoce della NC in essa indicata. Di conseguenza, alcuni
campioni sono stati prelevati e presentati al servizio doganale competente affinché quest’ultimo determinasse il codice della
NC applicabile. Gli spedizionieri doganali hanno considerato che la classificazione tariffaria adeguata era la sottovoce 8528 21 90
e non la classificazione presa in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA], vale a dire la sottovoce 9013 80 20. L’aliquota del dazio
all’importazione che corrisponde alla classificazione prevista dal VID e che, secondo tale amministrazione, avrebbe dovuto
essere applicata alle merci è pari al 14%.
15
Di conseguenza, il 24 febbraio 2005, il VID ha adottato una decisione con la quale ha ritenuto la [OSCURATO:PERSONA] responsabile di
un’infrazione amministrativa sulla base delle disposizioni del codice lettone delle infrazioni amministrative, infliggendole
un’ammenda di LVL 300; detta decisione è stata confermata dal direttore generale del VID il 7 giugno 2005.
16
L’11 luglio 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso d’annullamento dinanzi all’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo
distrettuale) contro la decisione del direttore generale del VID, facendo valere, in sostanza, che le merci di cui trattasi
nella causa principale non avrebbero dovuto essere classificate nella sottovoce 8528 21 90 della NC, ossia come prodotti finiti
ai sensi della NC, in quanto sono prive di qualsiasi interfaccia per la trasmissione di segnali video e non possono neppure
captare tali segnali.
17
Il 12 maggio 2006 l’Administratīvā rajona tiesa ha respinto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA]. Tale Tribunale, pur condividendo la
posizione della [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che i prodotti di cui trattasi non debbano essere dichiarati come prodotti completi o finiti,
ha rilevato che la documentazione tecnica contenuta nel fascicolo attesta che essi contengono le componenti principali che
garantiscono la funzione essenziale della merce, ossia la trasmissione di dati. La classificazione operata dal VID sarebbe
pertanto giustificata in quanto si tratta di un prodotto incompleto o non finito che presenta le caratteristiche essenziali
del prodotto completo.
18
Il 2 giugno 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale sentenza dinanzi all’Administratīvā apgabaltiesa. Quest’ultima, alla luce dei
dubbi che nutre sulla classificazione tariffaria delle merci in oggetto nella causa principale, ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la voce 8528 21 90 della [NC] debba essere interpretata nel senso che, alla data del 29 dicembre 2004, detta voce si applicava
anche a dispositivi a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva ([OSCURATO:PERSONA] – LTA320W2‑L01, LTA260W1‑L02, LTM170W1‑L01) che si
compongono principalmente degli elementi seguenti:
– due lamine di vetro;
– strato di cristalli liquidi che si inserisce tra queste lamine;
– lettori del segnale orizzontale e verticale;
– retroilluminazione;
– alimentatore che produce alta tensione per la retroilluminazione, e
– blocco di controllo – interfaccia di trasmissione dei dati (control PCB o PWB), che garantisce la trasmissione sequenziale
di dati a ciascun pixel (punto) del modulo LCD, utilizzando una tecnologia specifica – LVDS (segnale differenziale a basso
voltaggio)».
Sulla questione pregiudiziale
Argomenti delle parti
19
[OSCURATO:PERSONA], in sostanza, sostiene che i dispositivi in esame nella causa principale non sono diretti ad un unico specifico
uso e possono essere utilizzati per la fabbricazione di numerosi prodotti, come computer, videomonitor, televisori, quadri
indicatori, apparecchiature mediche, dispositivi di controllo automatizzati o macchine da gioco. Per tale motivo, detti dispositivi
non rientrerebbero nella sottovoce 8528 21 90 della NC che riguarda i videomonitor e, più in generale, prodotti finiti.
20
Il VID e la [OSCURATO:PERSONA], per contro, affermano che i dispositivi di cui trattasi nella causa principale, dato che contengono
elementi supplementari non menzionati nella sottovoce 9013 80 20 della NC, quali una retroilluminazione, un alimentatore per
la retroilluminazione e un controllo per l’indirizzamento dei pixel, non possono essere classificati in questa sottovoce.
21
Inoltre, il VID fa valere che i dispositivi in oggetto possono captare e visualizzare immagini video, quindi realizzare tecnicamente
la funzione principale di un videomonitor. Pertanto, conformemente alla regola generale di cui al n. 2, lett. a), della Parte
I, Titolo I, A, della NC, essi potrebbero essere considerati prodotti non finiti o incompleti assimilabili a prodotti finiti
o completi e, dunque, rientrare nella sottovoce 8528 21 90 della NC che comprende i videomonitor.
22
[OSCURATO:PERSONA], da parte sua, sostiene che, in base alla nota esplicativa del SA pertinente, le merci in oggetto nella causa
principale, che possono essere considerate parti destinate a macchine rientranti nella voce 8528 della NC, devono essere classificate
nella voce 8529 della NC, in particolare nella sottovoce 8529 90 81 di quest’ultima.
23
Secondo il governo ungherese, i dispositivi in esame non possiedono le caratteristiche essenziali del prodotto completo o
finito, poiché in tale fase non è ancora possibile determinare il tipo di prodotti finiti nel quale tali dispositivi saranno
utilizzati. La voce più appropriata della NC sarebbe, di conseguenza, la voce 9013.
Giudizio della Corte
24
In via preliminare occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, per garantire la certezza del diritto e facilitare
i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro
caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC nonché delle note di sezione o di capitolo
(v., segnatamente, sentenza 18 luglio 2007, causa C‑142/06, Olicom, Racc. pag. I‑6675, punto 16, e la giurisprudenza ivi citata).
25
Peraltro, la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto
prodotto, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso
(sentenza 27 novembre 2008, causa C‑403/07, Metherma, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 47).
26
Le note ai capitoli della tariffa doganale comune, così come, peraltro, le note esplicative del SA, costituiscono, infatti,
mezzi importanti per garantire un’applicazione uniforme di questa tariffa e come tali forniscono elementi validi per l’interpretazione
della stessa (sentenza 11 dicembre 2008, cause riunite C‑362/07 e C‑363/07, [OSCURATO:PERSONA] e a., non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 27).
27
Nella fattispecie, alla luce della descrizione delle merci di cui trattasi nella causa principale che è fornita dal giudice
del rinvio, le loro caratteristiche non corrispondono alla sottovoce 9013 80 20 della NC che riguarda i «dispositivi a cristalli
liquidi a matrice attiva». Infatti, i dispositivi in oggetto nella causa principale sono dotati anche di elementi non menzionati
in questa sottovoce, in particolare di una retroilluminazione, di un alimentatore per la retroilluminazione e di un blocco
di controllo per l’indirizzamento dei pixel. Tali dispositivi possono avere varie destinazioni, ma devono essere integrati
da differenti componenti essenziali affinché dette merci acquisiscano le caratteristiche essenziali di un prodotto completo.
Di conseguenza, neppure la sottovoce 8528 21 90 della NC, riguardante i «Videomonitor», ossia i prodotti finiti, costituisce
la sottovoce appropriata per la classificazione dei dispositivi a cristalli liquidi in esame nella causa principale.
28
È vero che, in forza della regola enunciata al n. 2, lett. a), della Parte I, Titolo I, A, della NC, una determinata voce
comprende un oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali
dell’oggetto completo o finito. Orbene, ciò non sembra verificarsi nel caso delle merci di cui trattasi nella causa principale
in quanto il loro utilizzo finale dipende da elementi supplementari che saranno loro aggiunti nella successiva fase di produzione.
29
Di conseguenza, i dispositivi a cristalli liquidi in oggetto nella causa principale non possono essere classificati nelle
sottovoci 9013 80 20 o 8528 21 90 della NC.
30
Per contro, detti dispositivi, in quanto merci che possono essere utilizzate negli apparecchi rientranti nella voce 8528 della
NC [«Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione
o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)»], potrebbero essere
classificati, conformemente alla nota esplicativa del SA relativa alla voce 8528, nella voce 8529 della NC («Parti riconoscibili
come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528»), più specificamente nella sottovoce
8529 90 81 di quest’ultima («per telecamere della voce 8525 30 e apparecchi delle voci 8527 e 8528»).
31
Spetta al giudice del rinvio verificare se i dispositivi a cristalli liquidi in oggetto nella causa principale possiedano
le caratteristiche e le proprietà oggettive necessarie per essere considerati merci destinate esclusivamente o principalmente
agli apparecchi delle voci 8525-8528 della NC.
32
Di conseguenza, occorre risolvere la questione posta dichiarando che la sottovoce 8528 21 90 della NC deve essere interpretata
nel senso che, alla data del 29 dicembre 2004, essa non si applicava ai dispositivi a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva
che si componevano principalmente degli elementi seguenti:
– due lamine di vetro;
– strato di cristalli liquidi che si inserisce tra queste lamine;
– lettori del segnale orizzontale e verticale;
– retroilluminazione;
– alimentatore che produce alta tensione per la retroilluminazione, e
– blocco di controllo – interfaccia di trasmissione dei dati (control PCB o PWB), che garantisce la trasmissione sequenziale
di dati a ciascun pixel (punto) del modulo LCD, utilizzando una tecnologia specifica – LVDS (segnale differenziale a basso
voltaggio).
Sulle spese
33
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla
Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
La sottovoce 8528 21 90 della nomenclatura combinata che costituisce l’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio
1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento
(CE) della [OSCURATO:PERSONA] 11 settembre 2003, n. 1789, deve essere interpretata nel senso che, alla data del 29 dicembre 2004,
essa non si applicava ai dispositivi a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva che si componevano principalmente degli elementi
seguenti:
–
due lamine di vetro;
–
strato di cristalli liquidi che si inserisce tra queste lamine;
–
lettori del segnale orizzontale e verticale;
–
retroilluminazione;
–
alimentatore che produce alta tensione per la retroilluminazione, e
–
blocco di controllo – interfaccia di trasmissione dei dati (control PCB o PWB), che garantisce la trasmissione sequenziale
di dati a ciascun pixel (punto) del modulo LCD, utilizzando una tecnologia specifica – LVDS (segnale differenziale a basso
voltaggio).
Firme
*
Lingua processuale: il lettone.