CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18115/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10403/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 1962, elettivamente domiciliata in Roma, via E. D’Onofrio n. 43, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -resistente - e contro Agenzia delle entrate –Direzione provinciale di Roma, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- Oggetto: Tributi-Avviso di accertamento-Inammissibilità del ricorso.Cons. est. G.M. Nonno avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6315/21/14, depositatail 23 ottobre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del6 luglio 20 2 2 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n.6315/21/14 del 23 / 10 /201 4 , la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguitoCTR) rigettavagli appelli riuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA] 1962 (di seguito ASD) avverso le sentenze n. 44 e 51/33/13della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato i ricorsi propost i dal contribuente avverso due avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativeagli anni d’imposta 2004 e 2005. 1.1. Come si evince dagli atti di causa, gli avvisi di accertamento riguardavano l’erronea tenuta della contabilità in regime forfetario e l’avvenuta emissione di fatture per operazioni inesistenti. 1.2. La CTR respingeva gli appelli di ASD evidenziando che : a) la ricorrente non aveva chiarito le ragioni per le quali gli avvisi di accertamento dovevano considerarsi carenti e privi di documentazione a sostegno; b) i motivi di appello non erano specifici con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata; c)non vi era alcun onere processuale di AE in ordine alla produzione del processo verbale di constatazione. 2. ASD impugnava l a sentenz a della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3. L’Agenzia delle entrate si costituiva al solo fine di partecip are all’eventuale udienza di discussione orale.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia e con il secondo motivo si contestaviolazione ed errata applicazione di norme di diritto. I due motivi possono esseretrattati congiuntamente. 1.1. I motivi sono inammissibili per assoluto difetto di specificità. 1.2. La ricorrente disquisisce lungamente sulle caratteristiche del regime di contabilità delle associazioni sportive dilettantistiche senza confrontarsi in alcun modo con le motivazioni della sentenza impugnata, della quale ci si limita a contestare l’illegittimità in fatto e in diritto. 2. In conclusione, il ricorso va dichiaratoinammissibile. Nulla per le spese in ragione della mancata difesa in giudizio di AE. 2.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di Cons. est. G.M. Nonno contributo unificato pari a quello previsto per la stessa