CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19707/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 34848 / 20 1 8 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale ha eletto domicilio in ROMA, L.[OSCURATO:PERSONA], N. 14 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1420 /201 8 della Commissione Tributaria regionale del Piemonte, depositatail 19 settembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 2 giugno 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Con separati ricorsi poi riuniti, [OSCURATO:PERSONA], di professione medico, impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Asti il silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria sulla sua istanza di rimborso dell’Irap versata per gli anni 2004, 2005 e 2006, deducendo l’assenza del presupposto impositivo dell’autonomia organizzativa. La C.T.P. accolse la domanda. 2. La sentenza, impugnata dall’Ufficio, fu integralmente riformata dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte. Per quanto in questa sede ancora di interesse, i giudici d’appello rilevarono che, vertendosi in ambito di rimborsi d’imposta, il contribuente era tenuto a fornire la prova dell’insignificanza degli elementi riscontrati a suo carico e ritennero che tale onere non fosse stato assolto. Era emerso, infatti, che il Capitano –medico libero professionista incaricato di amministrare la sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro –aveva due unità immobiliari dichiarate per l’attività, beni strumentali per circa € 25.000,00e «una organizzazione nel procacciamento della clientela e di servizi di segretariato svolti da soggetto terzo che non si è chiarito in quali rapporti si trovasse con il contribuente»; inoltre, aveva corrisposto compensi a terzi per €14.500,00 nel solo anno 2005 , a fronte di un reddito dichiarato di circa €98.000,00 percepito da committenti privati. 3. La sentenza d’appello è impugnata dal contribuente con ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Amministrazione ha depositato controricorso.Considerato che: 1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ., dell’art. 18 della l. 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 6 della l. 27 luglio 2000, n. 212, oltre a violazionedell’art. 112 cod. proc. civ. e difetto di motivazione. Il ricorrente sostiene di aver assolto l’onere probatorio di sua spettanza avendo prodotto le dichiarazioni dei redditi dalle quali emergeva il valore dei beni strumentali impiegati, in termini idonei ad escludere la sussistenza del presupposto impositivo. Osserva, poi, che tale onere non può estendersi alla documentazione della quale l’Amministrazione è già in possesso e che vanno acquisiti d’ufficio dal responsabile del procedimento amministrativo. Rileva, inoltre, che la sentenza sarebbe sorretta da motivazione contraddittoria nella parte in cui dà atto del difetto di prova, da parte sua, della scarsa consistenza del valore dei beni strumentali, salvo poi rilevare che «non era stato indicato di quali beni si trattasse nonostante un valore indicato di poco conto». Su tale ultimo profilo della motivazione, inoltre, assume che la sentenza sarebbe viziata da ultrapetizione, in quanto la C.T.R. avrebbe «spostato il giudizio sui beni strumentali dal piano quantitativo su quello qualitativo», e ciò quantunque la giurisprudenza di legittimità affermi da tempo che la valutazione sui beni strumentali, ai fini che qui occupano, vada condotta sul loro valore e sulla loro quantità. Ancora, osserva che la sentenza d’appello non si è conformata al consolidato principio secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il professionista sia il responsabile dell’organizzazione stessa e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, secondo l’id quod plerumque accidit, per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione. Deduce, infine, la violazione della regola probatoria enunciata dall’art. 2697 cod. civ., assumendo che la stessa, nel caso di specie, non doveva «venire in rilievo», poiché i dati emergenti, per sé stessi considerati, erano già sufficienti a supportare la sua pretesa. 2. Il secondo motivo denunzia nuovamente violazione dell’art. 2697 cod. civ. La sentenza d’appello è criticata nella parte in cui afferma la sussistenza di un’organizzazione nel procacciamento della clientela e nei servizi di segretariato, che assume «svolti da un soggetto terzo che non è stato chiarito in quali rapporti si trovasse con il contribuente»; il ricorrente sostiene, al riguardo, che tale punto della decisione sarebbe compendio di un «appiattimento sui rilievi dell’Ufficio», fondati sul fatto che egli avrebbe tratto un contributo operativo dalle sue imprese committenti, e perciò sarebbe censurabile «per difetto di motivazione». 3. Il primo motivo è anzitutto inammissibile per contrasto con l’art. 366, comma primo, num. 6, cod. proc. civ. 3.1. Il ricorrente, infatti, pur dolendosi– sotto diversi profili – della mancata considerazione di documentazioneinerente all’effettivo valore dei beni strumentali impiegati e all’apporto dei collaboratori, non ha provveduto ad indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali fonda le sue doglianze, con ciò contravvenendo alla prescrizione impartita dalla norma in questione, nel testo vigente fino al 31/12/2022 e perciò applicabile ai giudizi introdotti con ricorsi anteriori a tale data. 3.2. La censura, in ogni caso, è anche infondata. Conviene premettere che il ricorrente, seppur articolando un motivo in termini contraddittori, perché rubricato con contemporaneo riferimento a diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, num. 3 e num. 4, cod. proc. civ., e riferito a una pluralità di vizi fra loro anche eterogenei, si duole, in realtà, del fatto che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto degli elementi di prova da lui offerti, concernenti i profili economici dell’attività esercitata, al contempo affermando che egli non aveva assolto all’onere probatorio che lo riguardava. La censura è dunque correttamente inquadrabile come denunzia di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., poiché, secondo il ricorrente, la C.T.R. avrebbe statuito omettendo di porre a fondamento della decisione le prove da lui fornite. Tale doglianza, tuttavia, non coglie nel segno. La sentenza impugnata, infatti, muovendo dal corretto presupposto secondo cui spettava al ricorrente dar prova dell’insussistenza del presupposto impositivo, ha evidenziato che il quadro fattuale – caratterizzato dalla sussistenza di due immobili per lo svolgimento dell’attività professionale, dall’esistenza di beni strumentali con valore pari a circa un quarto del complessivo ammontare dei ricavi e dal versamento di compensi a terzi di non indifferente entità – avrebbe imposto l’indicazione di dati più significativi di quelli emersi. Igiudici d’appello, in particolare, hanno enucleato le circostanze che avrebbero meritato una conferma in sede istruttoria, invece non ottenuta; hanno evidenziato, in particolare, che il contribuente non ha indicato quali fossero i beni strumentali di sua proprietà-dei quali egli si era limitato ad allegare il «valore di poco conto» -né aveva chiarito le ragioni per le quali si sarebbe trattato di beni normalmente pertinenti all’esercizio della professione sanitaria. Un tale quadro di emergenze ha condotto la C.T.R. a ritenere che il contribuente non avesse sufficientemente provato il difetto del presupposto impositivo; e siffatta valutazione non è scalfita dagli elementi indicati in ricorso, che non contengono dati nuovi rispetto a quanto già valutato dal giudice a quo.4. Anche il secondo motivo non è fondato. Il difetto di motivazione sussiste, per ormai consolidato indirizzo di questa Corte (v. Cass. Sez. U, n. 8053/2014 e numerose altre seguenti), solo in presenza di «anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali». Tale anomalia, in particolare « si esaurisce n ella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione». La motivazione della sentenza impugnata non ricalca alcuna di tali ipotesi; per un verso, infatti, la C.T.R., seppur stringatamente, ha individuato un possibile, ulteriore elemento significativo della stabile organizzazione nell’approntamento di forme di ausilio esterno all’attività del contribuente delle quali non era emersa con chiarezza la natura; per altro verso, e in ogni caso, tale rilievo non va letto in termini atomistici, ma va collocato nel più ampio contesto degli argomenti già svolti dai giudici d’appello, dei quali si è dato conto nell’esame del primo motivo, e che delineano con sufficiente chiarezza il percorso logico dagli stessi seguito per supportare la decisione. 5. Il ricorso va dunque complessivamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente al versamentodell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ri corso stesso , a norma del comma 1 - bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 de l 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore impo