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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03368/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del c.d. reddito di cittadinanza - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30/05/2025, con cui la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato (escludendo la rilevanza penale della dichiarazione relativa all'autovettura, riducendo il trattamento sanzionatorio, e confermando nel resto) la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Cassino; rilevato che la difesa ha dedotto, da un lato, vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza, in capo al ricorrente, dell'elemento soggettivo con riferimento al rilievo ostativo, all'accoglimento della domanda, della presenza della madre (percettrice di una pensione incidente sui parametri di accesso al beneficio che qui rileva) nel nucleo familiare, nonché con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo ordine di censure sia meramente reiterativo delle doglianze formulate in appello e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale ribadito la rilevanza delle dichiarazioni concernenti la madre dal momento che l'assunto su cui si basava la deduzione difensiva, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe vissuto da solo, è risultato sfornito di qualsiasi supporto probatorio (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alla residua censura, avendo la Corte territoriale motivato in termini qui incensurabili il modesto aumento per la continuazione (cfr. pag. 3, cit., per il riferimento operato alle due condanne riportate per plurimi titoli di reato); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ekmmende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del c.d. reddito di cittadinanza - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30/05/2025, con cui la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato (escludendo la rilevanza penale della dichiarazione relativa all'autovettura, riducendo il trattamento sanzionatorio, e confermando nel resto) la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Cassino; rilevato che la difesa ha dedotto, da un lato, vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza, in capo al ricorrente, dell'elemento soggettivo con riferimento al rilievo ostativo, all'accoglimento della domanda, della presenza della madre (percettrice di una pensione incidente sui parametri di accesso al beneficio che qui rileva) nel nucleo familiare, nonché con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo ordine di censure sia meramente reiterativo delle doglianze formulate in appello e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale ribadito la rilevanza delle dichiarazioni concernenti la madre dal momento che l'assunto su cui si basava la deduzione difensiva, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe vissuto da solo, è risultato sfornito di qualsiasi supporto probatorio (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alla residua censura, avendo la Corte territoriale motivato in termini qui incensurabili il modesto aumento per la continuazione (cfr. pag. 3, cit., per il riferimento operato alle due condanne riportate per plurimi titoli di reato); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ekmmende. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 03368/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris