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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 ottobre 2021

Cassazione n. 42293/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 14/10/2021 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la. requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] di Nardo, che ha concluso per l'annullamento della declaratoria di falsità del verbale della commissione edilizia del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e per l'inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 14 ottobre 2021, la Corte di appello di Genova ha in parte confermato e in parte riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Venezia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di altri imputati.

In particolare, per quanto di interesse in questa sede, la Corte d'appello ha: -) riformato in assoluzione perché il fatto non sussiste la dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (e di altri imputati) per il reato di falsità ideologica in certificati o in autorizzazioni amministrative in relazione al verbale della commissione edilizia del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (capo al); -) riformato in assoluzione per non aver commesso il fatto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falsità ideologica in certificati o in autorizzazioni amministrative in relazione al permesso di costruire n. 1301 rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla "[OSCURATO:SOCIETA]." il 14.04.2014, nella parte in cui questo attestava la regolarità della procedura e la conformità del progetto assentito con quelli sottoposti agli uffici provinciali competenti per il vincolo idrogeologico (capo a2); -) confermato la dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo c) e di cui all'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 (capo d), relativi alla realizzazione di lavori non consentiti, eseguiti dal luglio 2014 al 12 marzo 2015 sulla base di un permesso di costruire illegittimo e in assenza dei titoli necessari, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico; -) confermato la dichiarazione della falsità ideologica del verbale della commissione edilizia del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del permesso di costruire rilasciato dal medesimo Comune alla "[OSCURATO:SOCIETA]." il 14.04.2014.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, preceduti da una breve premessa.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla dichiarazione di falsità ideologica del verbale della commissione edilizia del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Si deduce che la declaratoria di falsità ideologica del verbale della commissione edilizia del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è incompatibile con la pronuncia di assoluzione di tutti gli imputati in ordine al relativo reato di falso.

Si rappresenta che l'imputazione per il delitto di falso aveva ad oggetto l'attestazione della Commissione edilizia della conclusione positiva della procedura di valutazione di incidenza prescritta dalla Direttiva 92/43/CEE, sebbene questa procedura non fosse stata mai avviata, e che la Corte d'appello ha riformato la declaratoria di intervenuta prescrizione da parte del Tribunale con sentenza di assoluzione «perché il fatto non sussiste».

Si aggiunge che la commissione edilizia non aveva il potere di esprimere sul punto alcun parere, e che la sentenza impugnata ha confermato la declaratoria di falsità ideologica senza fornire alcuna espressa motivazione sul punto. 2 M

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 530, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata esclusione della sussistenza del reato di falso ideologico in certificati o in autorizzazioni amministrative in ordine al permesso di costruire n. 1301 rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla "[OSCURATO:SOCIETA]." il 14.04.2014, ed alla conseguente declaratoria di falsità di tale atto.

Si deduce che la sentenza impugnata non ha indicato elementi idonei ad affermare che il reato di falso in questione sia stato commesso.

Si premette che la Corte d'appello ha ritenuto sussistente il reato di falso ideologico in certificati o in autorizzazioni amministrative in ordine al permesso di costruire n. 1301 rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla "[OSCURATO:SOCIETA]." il 14.04.2014 a carico, esclusivamente, del responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] per l'Edilizia del [OSCURATO:PERSONA]Edilizia privata, con assoluzione «per non aver commesso il fatto» di tutti gli altri coimputati, ivi compreso il ricorrente.

Si osserva, poi, che la sentenza di secondo grado, con riguardo all'affermazione del permesso di costruire in ordine alla completezza e regolarità di tutte le procedure costituenti il presupposto di legittimità dello stesso, ha esposto una motivazione intrinsecamente contraddittoria e carente, in quanto ha riconosciuto l'assoluta genericità e superfluità dell'attestazione medesima, ed ha solo ipotizzato la consapevolezza del precisato responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] di dichiarare il falso.

Si rileva, quindi, che la medesima pronuncia, con riguardo alla attestazione del permesso di costruire in ordine alla conformità del progetto assentito con quelli sottoposti agli uffici provinciali competenti per il vincolo idrogeologico, nella parte "critica", concernente lo spostamento di una strada vicinale, ripropone le stesse valutazioni addotte con riferimento all'affermazione della completezza e regolarità di tutte le procedure costituenti il presupposto di legittimità del permesso di costruire.

Si conclude che l'esclusione, in radice, della sussistenza del reato di falso ideologico in certificati o in autorizzazioni amministrative impone di revocare la dichiarazione della falsità ideologica del permesso di costruire rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla "[OSCURATO:SOCIETA]." il 14.04.2014.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata esclusione della sussistenza dei reati di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo c) e di cui all'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 (capo d).

Si deduce che la sentenza impugnata è intrinsecamente contraddittoria.

Si premette che la Corte d'appello: -) ha escluso qualunque accordo criminoso tra gli imputati, come anche di qualunque cooperazione colposa tra gli stessi; -) ha escluso. l'attribuibilità al ricorrente di reati di abusi di ufficio e di falso; -) ha confermato la declaratoria di prescrizione per i reati edilizi e paesaggistici nei confronti esclusivamente del ricorrente e del responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] per l'Edilizia del [OSCURATO:PERSONA]Edilizia privata, mentre ha assolto dalle accuse concernenti i medesimi reati il sindaco, i componenti della commissione edilizia ed il progettista.

Si osserva che l'esclusione di un accordo criminoso tra gli imputati, nonché di una cooperazione colposa tra gli stessi dovrebbe indurre a concludere per l'insussistenza anche dei reati edilizi e paesaggistici.

Si rileva, poi, in subordine, che l'esclusione della riferibilità al ricorrente dei reati di falso e di abuso rende insostenibile l'accusa per i reati edilizi e paesaggistici.

Si segnala, quindi, in ulteriore subordine, che la sentenza impugnata non espone nessuna motivazione in ordine alla sussistenza ed attribuibilità dei reati edilizi e paesaggistici al ricorrente e all'altro coimputato per il quale non è stata pronunciata assoluzione.

3. Nell'interesse del ricorrente, il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] / ha presentato memoria di replica alla requisitoria della Procura generale.

La memoria ribadisce e puntualizza le argomentazioni svolte nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla censura concernente la dichiarazione di falsità ideologica del verbale della Commissione edilizia del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del 7 settembre 2010, mentre è complessivamente infondato nel resto, per le ragioni di seguito precisate.

2. Fondate sono le censure formulate nel primo motivo, che contestano la statuizione di conferma della dichiarazione di falsità ideologica del verbale della Commissione edilizia del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo l'incompatibilità della stessa con la pronuncia di assoluzione di tutti gli imputati dal reato di falso in ordine all'attestazione contenuta in tale atto.

2.1. Risulta corretto premettere che la dichiarazione di falsità di atti o documenti può avvenire non solo in caso di sentenza di condanna, ma anche in caso di sentenza di proscioglimento, come espressamente prevede l'art. 537, comma 4, cod. proc. pen.

Tuttavia, logico ed indefettibile presupposto per la dichiarazione di falsità di un atto è l'accertamento del mendacio dell'attestazione nello stesso contenuta, quanto meno sotto il profilo obiettivo.

Ed infatti, la giurisprudenza afferma che, in ipotesi di sentenza dichiarativa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la falsità di un documento può essere dichiarata, ai sensi dell'art.537 cod. proc. pen., solo se le risultanze processuali siano tali da consentire di affermare che essa sia stata positivamente accertata sulla base delle norme che regolano l'acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 15767 del 14/02/2020, Denuccio, Rv. 279658-01, e Sez. 3, n. 7908 del 15/01/2015, Onori, Rv. 262516-01).

Di conseguenza, quando nel giudizio viene pronunciata sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto in ordine ad una contestazione di falso, deve essere esclusa anche la dichiarazione di falsità dell'atto che si assume essere stato falsificato: l'accertamento della insussistenza del reato di falso già sotto il profilo della tipicità è radicalmente incompatibile con l'accertamento del mendacio dell'attestazione, ossia con il logico ed indefettibile presupposto per la dichiarazione di falsità di un atto o di un documento.

2.2. Nella specie, la sentenza impugnata afferma l'insussistenza di qualunque falso ideologico con riferimento al verbale della Commissione edilizia del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Si premette che la contestazione aveva ad oggetto il reato di falso ideologico in atto pubblico ex art. 479 cod. pen. del precisato verbale nella parte in cui attesta che «la procedura di valutazione di incidenza prescritta dalla direttiva 92/43/CEE [...] si era conclusa positivamente».

Si osserva, poi, che tale affermazione, per un verso, è superflua e sovrabbondante, siccome inidonea ad esplicare qualunque efficacia di attestazione in conseguenza della radicale incompetenza in capo all'organo autore della medesima a rilasciare attestazioni in proposito.

Dall'altro, è del tutto generica, perché non precisa nemmeno quale organo avrebbe espresso la valutazione di incidenza, in quale data e con quale atto, sì che potrebbe persino alludere allo studio allegato all'istanza dell'attuale ricorrente per la realizzazione dell'intervento.

Si conclude quindi: «In definitiva deve ritenersi del tutto carente la prova della sussistenza di tale falso, per cui anche da tale imputazione gli imputati appellanti devono essere assolti per insussistenza del fatto».

E il dispositivo è coerente con tali indicazioni, perché tutti gli imputati, in ordine a questa contestazione, sono stati assolti con la formula «perché il fatto non sussiste».

Si deve aggiungere, ancora, che avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello, non risulta proposta alcuna impugnazione contro la precisata statuizione di assoluzione «perché il fatto non sussiste».

2.3. In considerazione di quanto appena evidenziato, la statuizione di conferma della dichiarazione di falsità ideologica del verbale della Commissione edilizia del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], contenuta nella 5 A sentenza impugnata, nonché la dichiarazione medesima, espressa nella sentenza di primo grado, debbono essere annullate senza rinvio.

Invero, come si è precisato, l'accertamento della insussistenza del reato di falso, operando con riguardo al profilo della tipicità, è radicalmente incompatibile con l'accertamento del mendacio dell'attestazione e, nella specie, la sentenza impugnata ha affermato l'insussistenza di qualunque falso ideologico con riferimento al verbale della Commissione edilizia del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con statuizione, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, di riforma, sul capo, della sentenza di primo grado.

3. Infondate sono le censure esposte nel secondo motivo, che contestano la mancata esclusione della sussistenza del reato di falso ideologico in certificati o autorizzazioni amministrative in ordine al permesso di costruire n. 1301 rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla "[OSCURATO:SOCIETA]." il 14.04.2014, ed alla conseguente declaratoria di falsità di tale atto, deducendo la carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa alla ritenuta sussistenza del fatto, sebbene ascrivendolo esclusivamente al responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] per l'Edilizia del [OSCURATO:PERSONA] privata, ed applicando allo stesso la causa di non punibilità della particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. 3.1.

Preliminarmente, deve ritenersi ammissibile la contestazione dell'affermazione della sussistenza del reato di falso da parte del ricorrente, sebbene lo stesso sia stato assolto dalla pertinente imputazione con la formula «perché il fatto non sussiste».

Innanzitutto, a norma dell'art. 537, comma 3, cod. proc. pen., richiamato anche dal successivo comma 4, la pronuncia sulla falsità è impugnabile «anche autonomamente», con il mezzo previsto dalla legge per il capo che contiene la decisione sull'imputazione.

Inoltre, l'accertamento del reato di falso, sia pure a carico di persona diversa dal ricorrente, e sia pure solo sotto il profilo obiettivo, costituisce il presupposto indefettibile per la dichiarazione di falsità di un atto o di un documento.

D'altro canto, come si è osservato in precedenza al § 2.1, quando nel giudizio viene pronunciata sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto in ordine ad una contestazione di falso, deve essere esclusa anche la dichiarazione di falsità dell'atto che si assume essere stato falsificato.

Ancora, la formula assolutoria «perché il fatto non sussiste», pronunciata nei confronti dell'imputato, risulta, già dalla lettura del solo dispositivo della sentenza impugnata, erroneamente adottata.

In effetti, nel dispositivo della Corte d'appello, l'unica espressa indicazione relativa al capo a, n. 2, avente ad oggetto il reato di falso ideologico in certificati o autorizzazioni amministrative in ordine .al permesso di costruire n. 1301 rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla "[OSCURATO:SOCIETA]." il 14.04.2014, è riferita alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] per l'Edilizia del [OSCURATO:PERSONA]Edilizia privata.

Precisamente, [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto «dal reato ascrittogli al capo a) n. 2) perché non punibile per la particolare tenuità del fatto».

E la motivazione della sentenza impugnata puntualizza espressamente: «gli appellanti Collorado, Peruggi, Granara e Neve devono essere assolti da tale parte dell'imputazione per non aver commesso il fatto (in dispositivo, per l'erronea omessa distinzione fra i numeri 1 e 2 del capo a) è stata adottata la formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" nei confronti dei predetti imputati anche per l'ipotesi numero 2)».

3.2. Ciò posto, deve ritenersi correttamente dichiarata la falsità di un atto o di un documento in caso di sentenza di assoluzione dal pertinente reato di falso per non punibilità per la particolare tenuità del fatto.

Invero, la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto costituisce pieno accertamento in ordine alla sussistenza del fatto ed alla sua illiceità penale, come si evince dal complessivo assetto del sistema normativo.

Innanzitutto, a norma dell'art. 651-bis, comma 1, cod. proc. pen., «[ha sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale».

Inoltre, la sentenza di proscioglimento per non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. va iscritta nel casellario giudiziario, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)».

Ancora, secondo l'indicazione delle Sezioni Unite, con la sentenza di proscioglimento per non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per il reato di guida in stato di ebbrezza, il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, anche se l'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) richiede testualmente una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, mentre in generale, con una sentenza di proscioglimento, il giudice / / 7 1/7 non applica la sanzione amministrativa (cfr. Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266592-01).

E, significativamente, proprio in considerazione di tutti questi elementi, il Giudice delle Leggi ha affermato: « La pronuncia di proscioglimento ex art. 131- bis cod. pen. si atteggia, pertanto, come una vera e propria sentenza di accertamento dell'illecito penale [...]» (così Corte cost., sent. n. 173 del 2022, in motivazione, § 6 del "Considerato in Diritto").

3.3. Nel caso di specie, correttamente è stata affermata la sussistenza del reato di falso ideologico in certificati o autorizzazioni amministrative in ordine al permesso di costruire n. 1301 rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla "[OSCURATO:SOCIETA]." il 14.04.2014, pur se in relazione a sentenza di proscioglimento di altro imputato per non punibilità per la particolare tenuità del fatto.

Va premesso che la sentenza impugnata distingue tra due affermazioni contenute nel permesso di costruire: la prima attinente alla completezza e regolarità di tutte le procedure seguite; la seconda concernente la conformità del progetto assentito rispetto a quello sottoposto alla Provincia e alla Sovrintendenza per i pareri riguardanti, rispettivamente, il rispetto del vincolo idrogeologico e il rispetto del vincolo paesaggistico e ambientale.

Con riferimento alla affermazione di completezza e regolarità di tutte le procedure seguite, la Corte d'appello effettivamente si esprime in termini dubitativi anche sotto il profilo della configurabilità del falso, evidenziando che la stessa è «del tutto generica quanto superflua, finendo per ridursi alla ovvia affermazione che l'atto emanando era legittimo, affermazione di per sé integrante una valutazione giuridica e non l'attestazione di un fatto».

Con riferimento all'altra affermazione, però, la Corte d'appello rileva in modo chiaro la non coincidenza tra gli elaborati grafici sottoposti al Comune e quelli depositati agli enti preposti al vincolo idrogeologico e al vincolo paesaggistico e ambientale, osservando che «la difformità concerne lo spostamento di una preesistente strada vicinale», pur non essendo apprezzabile la concreta incidenza di tale vicenda rispetto alla normativa edilizia ed urbanistica.

Del resto, le censure formulate nel ricorso, limitandosi a dedurre la genericità e superfluità dell'affermazione contenuta nel permesso di costruire in ordine alla conformità tra i grafici sottoposti al Comune e quelli depositati agli enti preposti al vincolo idrogeologico e al vincolo paesaggistico e ambientale, risultano prive di specificità perché non si confrontano con la precisa indicazione, nella sentenza impugnata, della difformità riscontrata, e non espongono le ragioni per cui l'affermazione della sussistenza della difformità, compiuta dalla Corte d'appello, dovrebbe ritenersi illegittima o erronea.3.4.

In considerazione di quanto precedentemente esposto, deve ritenersi che legittimamente la sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza del reato di falso ideologico in certificati o autorizzazioni amministrative in ordine al permesso di costruire n. 1301 rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla "[OSCURATO:SOCIETA]." il 14.04.2014, e dichiarato la falsità di tale atto.

Si è infatti detto che la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, siccome costituisce pieno accertamento in ordine alla sussistenza del fatto ed alla sua illiceità penale, può essere posta a base della dichiarazione di falsità di un atto o di un documento, e che, nella specie, correttamente è stata affermata, in relazione a sentenza di proscioglimento di altro imputato per non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la sussistenza del reato di falso ideologico in certificati o autorizzazioni amministrative in ordine al permesso di costruire n. 1301 rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla "[OSCURATO:SOCIETA]." il 14.04.2014.

4. Diverse da quelle consentite, infine, sono le censure evidenziate nel terzo motivo, che contestano vizio di motivazione con riguardo alla mancata pronuncia di sentenza di assoluzione nel merito, invece che di proscioglimento per prescrizione, con riferimento ai reati di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo c) e di cui all'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 (capo d).

Infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, enunciato anche dalle Sezioni Unite, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (così Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244275-01).

L'unico limite a questo principio ricorre se il giudice sia chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, per la presenza della parte civile, ovvero ai fini della confisca, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.

Nella specie, con riferimento ai capi c) e d), in ordine ai quali ci si duole per la mancata pronuncia di sentenza di assoluzione nel merito, non è stata pronunciata alcuna statuizione ai fini civili, o di confisca, né vi è stata impugnazione del P.M. avverso una sentenza di assoluzione in primo grado.

In effetti, già il giudice di primo grado aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati in ordine ai reati contestati sub c) e sub d) per essere detti illeciti penali estinti per intervenuta prescrizione.5.

In conclusione, debbono essere annullate senza rinvio sia la statuizione di conferma della dichiarazione di falsità ideologica del verbale della Commissione edilizia del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], contenuta nella sentenza impugnata, sia la precedente dichiarazione di falsità del medesimo atto pronunciata dalla sentenza di primo grado.

Stante la complessiva infondatezza delle ulteriori censure, il ricorso deve essere rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 14/10/2021 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la. requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] di Nardo, che ha concluso per l'annullamento della declaratoria di falsità del verbale della commissione edilizia del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e per l'inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 14 ottobre 2021, la Corte di appello di Genova ha in parte confermato e in parte riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Venezia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di altri imputati. In particolare, per quanto di interesse in questa sede, la Corte d'appello ha: -) riformato in assoluzione perché il fatto non sussiste la dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (e di altri imputati) per il reato di falsità ideologica in certificati o in autorizzazioni amministrative in relazione al verbale della commissione edilizia del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (capo al); -) riformato in assoluzione per non aver commesso il fatto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falsità ideologica in certificati o in autorizzazioni amministrative in relazione al permesso di costruire n. 1301 rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla "[OSCURATO:SOCIETA]." il 14.04.2014, nella parte in cui questo attestava la regolarità della procedura e la conformità del progetto assentito con quelli sottoposti agli uffici provinciali competenti per il vincolo idrogeologico (capo a2); -) confermato la dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo c) e di cui all'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 (capo d), relativi alla realizzazione di lavori non consentiti, eseguiti dal luglio 2014 al 12 marzo 2015 sulla base di un permesso di costruire illegittimo e in assenza dei titoli necessari, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico; -) confermato la dichiarazione della falsità ideologica del verbale della commissione edilizia del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del permesso di costruire rilasciato dal medesimo Comune alla "[OSCURATO:SOCIETA]." il 14.04.2014. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, preceduti da una breve premessa. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla dichiarazione di falsità ideologica del verbale della commissione edilizia del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si deduce che la declaratoria di falsità ideologica del verbale della commissione edilizia del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è incompatibile con la pronuncia di assoluzione di tutti gli imputati in ordine al relativo reato di falso. Si rappresenta che l'imputazione per il delitto di falso aveva ad oggetto l'attestazione della Commissione edilizia della conclusione positiva della procedura di valutazione di incidenza prescritta dalla Direttiva 92/43/CEE, sebbene questa procedura non fosse stata mai avviata, e che la Corte d'appello ha riformato la declaratoria di intervenuta prescrizione da parte del Tribunale con sentenza di assoluzione «perché il fatto non sussiste». Si aggiunge che la commissione edilizia non aveva il potere di esprimere sul punto alcun parere, e che la sentenza impugnata ha confermato la declaratoria di falsità ideologica senza fornire alcuna espressa motivazione sul punto. 2 M 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 530, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata esclusione della sussistenza del reato di falso ideologico in certificati o in autorizzazioni amministrative in ordine al permesso di costruire n. 1301 rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla "[OSCURATO:SOCIETA]." il 14.04.2014, ed alla conseguente declaratoria di falsità di tale atto. Si deduce che la sentenza impugnata non ha indicato elementi idonei ad affermare che il reato di falso in questione sia stato commesso. Si premette che la Corte d'appello ha ritenuto sussistente il reato di falso ideologico in certificati o in autorizzazioni amministrative in ordine al permesso di costruire n. 1301 rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla "[OSCURATO:SOCIETA]." il 14.04.2014 a carico, esclusivamente, del responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] per l'Edilizia del [OSCURATO:PERSONA]Edilizia privata, con assoluzione «per non aver commesso il fatto» di tutti gli altri coimputati, ivi compreso il ricorrente. Si osserva, poi, che la sentenza di secondo grado, con riguardo all'affermazione del permesso di costruire in ordine alla completezza e regolarità di tutte le procedure costituenti il presupposto di legittimità dello stesso, ha esposto una motivazione intrinsecamente contraddittoria e carente, in quanto ha riconosciuto l'assoluta genericità e superfluità dell'attestazione medesima, ed ha solo ipotizzato la consapevolezza del precisato responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] di dichiarare il falso. Si rileva, quindi, che la medesima pronuncia, con riguardo alla attestazione del permesso di costruire in ordine alla conformità del progetto assentito con quelli sottoposti agli uffici provinciali competenti per il vincolo idrogeologico, nella parte "critica", concernente lo spostamento di una strada vicinale, ripropone le stesse valutazioni addotte con riferimento all'affermazione della completezza e regolarità di tutte le procedure costituenti il presupposto di legittimità del permesso di costruire. Si conclude che l'esclusione, in radice, della sussistenza del reato di falso ideologico in certificati o in autorizzazioni amministrative impone di revocare la dichiarazione della falsità ideologica del permesso di costruire rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla "[OSCURATO:SOCIETA]." il 14.04.2014. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata esclusione della sussistenza dei reati di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo c) e di cui all'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 (capo d). Si deduce che la sentenza impugnata è intrinsecamente contraddittoria. Si premette che la Corte d'appello: -) ha escluso qualunque accordo criminoso tra gli imputati, come anche di qualunque cooperazione colposa tra gli stessi; -) ha escluso. l'attribuibilità al ricorrente di reati di abusi di ufficio e di falso; -) ha confermato la declaratoria di prescrizione per i reati edilizi e paesaggistici nei confronti esclusivamente del ricorrente e del responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] per l'Edilizia del [OSCURATO:PERSONA]Edilizia privata, mentre ha assolto dalle accuse concernenti i medesimi reati il sindaco, i componenti della commissione edilizia ed il progettista. Si osserva che l'esclusione di un accordo criminoso tra gli imputati, nonché di una cooperazione colposa tra gli stessi dovrebbe indurre a concludere per l'insussistenza anche dei reati edilizi e paesaggistici. Si rileva, poi, in subordine, che l'esclusione della riferibilità al ricorrente dei reati di falso e di abuso rende insostenibile l'accusa per i reati edilizi e paesaggistici. Si segnala, quindi, in ulteriore subordine, che la sentenza impugnata non espone nessuna motivazione in ordine alla sussistenza ed attribuibilità dei reati edilizi e paesaggistici al ricorrente e all'altro coimputato per il quale non è stata pronunciata assoluzione. 3. Nell'interesse del ricorrente, il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] / ha presentato memoria di replica alla requisitoria della Procura generale. La memoria ribadisce e puntualizza le argomentazioni svolte nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla censura concernente la dichiarazione di falsità ideologica del verbale della Commissione edilizia del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del 7 settembre 2010, mentre è complessivamente infondato nel resto, per le ragioni di seguito precisate. 2. Fondate sono le censure formulate nel primo motivo, che contestano la statuizione di conferma della dichiarazione di falsità ideologica del verbale della Commissione edilizia del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo l'incompatibilità della stessa con la pronuncia di assoluzione di tutti gli imputati dal reato di falso in ordine all'attestazione contenuta in tale atto. 2.1. Risulta corretto premettere che la dichiarazione di falsità di atti o documenti può avvenire non solo in caso di sentenza di condanna, ma anche in caso di sentenza di proscioglimento, come espressamente prevede l'art. 537, comma 4, cod. proc. pen. Tuttavia, logico ed indefettibile presupposto per la dichiarazione di falsità di un atto è l'accertamento del mendacio dell'attestazione nello stesso contenuta, quanto meno sotto il profilo obiettivo. Ed infatti, la giurisprudenza afferma che, in ipotesi di sentenza dichiarativa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la falsità di un documento può essere dichiarata, ai sensi dell'art.537 cod. proc. pen., solo se le risultanze processuali siano tali da consentire di affermare che essa sia stata positivamente accertata sulla base delle norme che regolano l'acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 15767 del 14/02/2020, Denuccio, Rv. 279658-01, e Sez. 3, n. 7908 del 15/01/2015, Onori, Rv. 262516-01). Di conseguenza, quando nel giudizio viene pronunciata sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto in ordine ad una contestazione di falso, deve essere esclusa anche la dichiarazione di falsità dell'atto che si assume essere stato falsificato: l'accertamento della insussistenza del reato di falso già sotto il profilo della tipicità è radicalmente incompatibile con l'accertamento del mendacio dell'attestazione, ossia con il logico ed indefettibile presupposto per la dichiarazione di falsità di un atto o di un documento. 2.2. Nella specie, la sentenza impugnata afferma l'insussistenza di qualunque falso ideologico con riferimento al verbale della Commissione edilizia del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si premette che la contestazione aveva ad oggetto il reato di falso ideologico in atto pubblico ex art. 479 cod. pen. del precisato verbale nella parte in cui attesta che «la procedura di valutazione di incidenza prescritta dalla direttiva 92/43/CEE [...] si era conclusa positivamente». Si osserva, poi, che tale affermazione, per un verso, è superflua e sovrabbondante, siccome inidonea ad esplicare qualunque efficacia di attestazione in conseguenza della radicale incompetenza in capo all'organo autore della medesima a rilasciare attestazioni in proposito. Dall'altro, è del tutto generica, perché non precisa nemmeno quale organo avrebbe espresso la valutazione di incidenza, in quale data e con quale atto, sì che potrebbe persino alludere allo studio allegato all'istanza dell'attuale ricorrente per la realizzazione dell'intervento. Si conclude quindi: «In definitiva deve ritenersi del tutto carente la prova della sussistenza di tale falso, per cui anche da tale imputazione gli imputati appellanti devono essere assolti per insussistenza del fatto». E il dispositivo è coerente con tali indicazioni, perché tutti gli imputati, in ordine a questa contestazione, sono stati assolti con la formula «perché il fatto non sussiste». Si deve aggiungere, ancora, che avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello, non risulta proposta alcuna impugnazione contro la precisata statuizione di assoluzione «perché il fatto non sussiste». 2.3. In considerazione di quanto appena evidenziato, la statuizione di conferma della dichiarazione di falsità ideologica del verbale della Commissione edilizia del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], contenuta nella 5 A sentenza impugnata, nonché la dichiarazione medesima, espressa nella sentenza di primo grado, debbono essere annullate senza rinvio. Invero, come si è precisato, l'accertamento della insussistenza del reato di falso, operando con riguardo al profilo della tipicità, è radicalmente incompatibile con l'accertamento del mendacio dell'attestazione e, nella specie, la sentenza impugnata ha affermato l'insussistenza di qualunque falso ideologico con riferimento al verbale della Commissione edilizia del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con statuizione, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, di riforma, sul capo, della sentenza di primo grado. 3. Infondate sono le censure esposte nel secondo motivo, che contestano la mancata esclusione della sussistenza del reato di falso ideologico in certificati o autorizzazioni amministrative in ordine al permesso di costruire n. 1301 rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla "[OSCURATO:SOCIETA]." il 14.04.2014, ed alla conseguente declaratoria di falsità di tale atto, deducendo la carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa alla ritenuta sussistenza del fatto, sebbene ascrivendolo esclusivamente al responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] per l'Edilizia del [OSCURATO:PERSONA] privata, ed applicando allo stesso la causa di non punibilità della particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. 3.1. Preliminarmente, deve ritenersi ammissibile la contestazione dell'affermazione della sussistenza del reato di falso da parte del ricorrente, sebbene lo stesso sia stato assolto dalla pertinente imputazione con la formula «perché il fatto non sussiste». Innanzitutto, a norma dell'art. 537, comma 3, cod. proc. pen., richiamato anche dal successivo comma 4, la pronuncia sulla falsità è impugnabile «anche autonomamente», con il mezzo previsto dalla legge per il capo che contiene la decisione sull'imputazione. Inoltre, l'accertamento del reato di falso, sia pure a carico di persona diversa dal ricorrente, e sia pure solo sotto il profilo obiettivo, costituisce il presupposto indefettibile per la dichiarazione di falsità di un atto o di un documento. D'altro canto, come si è osservato in precedenza al § 2.1, quando nel giudizio viene pronunciata sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto in ordine ad una contestazione di falso, deve essere esclusa anche la dichiarazione di falsità dell'atto che si assume essere stato falsificato. Ancora, la formula assolutoria «perché il fatto non sussiste», pronunciata nei confronti dell'imputato, risulta, già dalla lettura del solo dispositivo della sentenza impugnata, erroneamente adottata. In effetti, nel dispositivo della Corte d'appello, l'unica espressa indicazione relativa al capo a, n. 2, avente ad oggetto il reato di falso ideologico in certificati o autorizzazioni amministrative in ordine .al permesso di costruire n. 1301 rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla "[OSCURATO:SOCIETA]." il 14.04.2014, è riferita alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] per l'Edilizia del [OSCURATO:PERSONA]Edilizia privata. Precisamente, [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto «dal reato ascrittogli al capo a) n. 2) perché non punibile per la particolare tenuità del fatto». E la motivazione della sentenza impugnata puntualizza espressamente: «gli appellanti Collorado, Peruggi, Granara e Neve devono essere assolti da tale parte dell'imputazione per non aver commesso il fatto (in dispositivo, per l'erronea omessa distinzione fra i numeri 1 e 2 del capo a) è stata adottata la formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" nei confronti dei predetti imputati anche per l'ipotesi numero 2)». 3.2. Ciò posto, deve ritenersi correttamente dichiarata la falsità di un atto o di un documento in caso di sentenza di assoluzione dal pertinente reato di falso per non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Invero, la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto costituisce pieno accertamento in ordine alla sussistenza del fatto ed alla sua illiceità penale, come si evince dal complessivo assetto del sistema normativo. Innanzitutto, a norma dell'art. 651-bis, comma 1, cod. proc. pen., «[ha sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale». Inoltre, la sentenza di proscioglimento per non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. va iscritta nel casellario giudiziario, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)». Ancora, secondo l'indicazione delle Sezioni Unite, con la sentenza di proscioglimento per non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per il reato di guida in stato di ebbrezza, il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, anche se l'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) richiede testualmente una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, mentre in generale, con una sentenza di proscioglimento, il giudice / / 7 1/7 non applica la sanzione amministrativa (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266592-01). E, significativamente, proprio in considerazione di tutti questi elementi, il Giudice delle Leggi ha affermato: « La pronuncia di proscioglimento ex art. 131- bis cod. pen. si atteggia, pertanto, come una vera e propria sentenza di accertamento dell'illecito penale [...]» (così Corte cost., sent. n. 173 del 2022, in motivazione, § 6 del "Considerato in Diritto"). 3.3. Nel caso di specie, correttamente è stata affermata la sussistenza del reato di falso ideologico in certificati o autorizzazioni amministrative in ordine al permesso di costruire n. 1301 rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla "[OSCURATO:SOCIETA]." il 14.04.2014, pur se in relazione a sentenza di proscioglimento di altro imputato per non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Va premesso che la sentenza impugnata distingue tra due affermazioni contenute nel permesso di costruire: la prima attinente alla completezza e regolarità di tutte le procedure seguite; la seconda concernente la conformità del progetto assentito rispetto a quello sottoposto alla Provincia e alla Sovrintendenza per i pareri riguardanti, rispettivamente, il rispetto del vincolo idrogeologico e il rispetto del vincolo paesaggistico e ambientale. Con riferimento alla affermazione di completezza e regolarità di tutte le procedure seguite, la Corte d'appello effettivamente si esprime in termini dubitativi anche sotto il profilo della configurabilità del falso, evidenziando che la stessa è «del tutto generica quanto superflua, finendo per ridursi alla ovvia affermazione che l'atto emanando era legittimo, affermazione di per sé integrante una valutazione giuridica e non l'attestazione di un fatto». Con riferimento all'altra affermazione, però, la Corte d'appello rileva in modo chiaro la non coincidenza tra gli elaborati grafici sottoposti al Comune e quelli depositati agli enti preposti al vincolo idrogeologico e al vincolo paesaggistico e ambientale, osservando che «la difformità concerne lo spostamento di una preesistente strada vicinale», pur non essendo apprezzabile la concreta incidenza di tale vicenda rispetto alla normativa edilizia ed urbanistica. Del resto, le censure formulate nel ricorso, limitandosi a dedurre la genericità e superfluità dell'affermazione contenuta nel permesso di costruire in ordine alla conformità tra i grafici sottoposti al Comune e quelli depositati agli enti preposti al vincolo idrogeologico e al vincolo paesaggistico e ambientale, risultano prive di specificità perché non si confrontano con la precisa indicazione, nella sentenza impugnata, della difformità riscontrata, e non espongono le ragioni per cui l'affermazione della sussistenza della difformità, compiuta dalla Corte d'appello, dovrebbe ritenersi illegittima o erronea.3.4. In considerazione di quanto precedentemente esposto, deve ritenersi che legittimamente la sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza del reato di falso ideologico in certificati o autorizzazioni amministrative in ordine al permesso di costruire n. 1301 rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla "[OSCURATO:SOCIETA]." il 14.04.2014, e dichiarato la falsità di tale atto. Si è infatti detto che la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, siccome costituisce pieno accertamento in ordine alla sussistenza del fatto ed alla sua illiceità penale, può essere posta a base della dichiarazione di falsità di un atto o di un documento, e che, nella specie, correttamente è stata affermata, in relazione a sentenza di proscioglimento di altro imputato per non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la sussistenza del reato di falso ideologico in certificati o autorizzazioni amministrative in ordine al permesso di costruire n. 1301 rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla "[OSCURATO:SOCIETA]." il 14.04.2014. 4. Diverse da quelle consentite, infine, sono le censure evidenziate nel terzo motivo, che contestano vizio di motivazione con riguardo alla mancata pronuncia di sentenza di assoluzione nel merito, invece che di proscioglimento per prescrizione, con riferimento ai reati di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo c) e di cui all'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 (capo d). Infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, enunciato anche dalle Sezioni Unite, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244275-01). L'unico limite a questo principio ricorre se il giudice sia chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, per la presenza della parte civile, ovvero ai fini della confisca, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. Nella specie, con riferimento ai capi c) e d), in ordine ai quali ci si duole per la mancata pronuncia di sentenza di assoluzione nel merito, non è stata pronunciata alcuna statuizione ai fini civili, o di confisca, né vi è stata impugnazione del P.M. avverso una sentenza di assoluzione in primo grado. In effetti, già il giudice di primo grado aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati in ordine ai reati contestati sub c) e sub d) per essere detti illeciti penali estinti per intervenuta prescrizione.5. In conclusione, debbono essere annullate senza rinvio sia la statuizione di conferma della dichiarazione di falsità ideologica del verbale della Commissione edilizia del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], contenuta nella sentenza impugnata, sia la precedente dichiarazione di falsità del medesimo atto pronunciata dalla sentenza di primo grado. Stante la complessiva infondatezza delle ulteriori censure, il ricorso deve essere rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impu
Sentenza Cassazione n. 42293/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris