CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19342/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di cassazione, Sesta sezione penale, n. 2326 del05/11/2025, dep. 2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso straordinario;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalePietro [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso straordinario sia dichiaratoinammissibile;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], con la quale l’Avv. [OSCURATO:PERSONA],nel replicare alle conclusioni del Procuratore Generale, ha ribadito la sussistenza deldenunciato errore di fatto e ha insistito per l’accoglimento del ricorso originario e perl’annullamento della sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza n. 2326 del 05/11/2025, dep. 2026, la Sesta sezione penale dellaCorte di cassazione, per quanto qui interessa, dichiarava inammissibile il ricorso che erastato proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stata confermata la condanna dello stesso [OSCURATO:PERSONA] per il reatodi induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autoritàgiudiziaria (art. 377-bis cod. pen.) in concorso (con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]),aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l’attività di una cosca di‘ndrangheta.2. Avverso l’indicata sentenza n. 2326 del 05/11/2025, dep. 2026, della Sesta sezionepenale della Corte di cassazione, ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 625-biscod. proc. pen., per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo.Espone che, nel dichiarare inammissibili «i motivi di ricorso riguardanti il trattamentosanzionatorio» – e, quindi, per quanto specificamente lo concerneva, il quarto motivo del suoricorso, con il quale egli aveva lamentato la mancanza di motivazione della sentenza dellaCorte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche–, la Sesta sezione penale, nell’ottava pagina della sua sentenza, ha affermato che «il soloIetto aveva censurato, ma soltanto con una successiva memoria difensiva, le relativestatuizioni del primo giudice».Sulla base di tale affermato presupposto, la Sesta sezione penale, in applicazione delprincipio tantum devolutum quantum appellatum che è stabilito dall’art. 597, comma 1, cod.proc. pen., aveva dichiarato l’inammissibilità del motivo di ricorso.La trascritta affermazione della Sesta sezione penale sarebbe tuttavia il frutto di unerrore di fatto.Infatti, non solo nell’epigrafe dei motivi di appello era menzionata la richiesta di«riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche», ma nella penultima pagina dell’attodi appello erano indicate le ragioni di tale richiesta, con la seguente argomentazione:«[c]ontrariamente, nel caso di specie, e con riferimento alla personalità dell’odiernoappellante, ben avrebbe potuto e dovuto riconoscere il beneficio delle circostanze attenuantigeneriche. Difatti trattasi di un soggetto assolutamente e sostanzialmente incensurato, masoprattutto estraneo a qualsiasi consorteria mafiosa». La richiesta di riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche veniva infine ribadita nelle conclusioni dell’atto di appello.Il tema che, perciò, era stato introdotto con l’atto di appello, veniva ripreso nellamemoria difensiva successivamente depositata.Il denunciato errore di fatto, verificatosi nel giudizio di legittimità davanti alla Sestasezione penale, avrebbe «determinato, alterandolo, il giudizio circa l’ammissibilità delricorso».Infatti, in assenza dello stesso errore, la Sesta sezione penale avrebbe dovuto rilevareche: con i motivi di appello era stato devoluto al giudice di secondo grado anche il puntorelativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche; con la memoria difensivache era stata successivamente depositata il tema era stato solo ripreso, e non introdotto exnovo, al fine di illustrarlo ulteriormente; la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva omessodi pronunciarsi sul punto.Di conseguenza, la Sesta sezione penale avrebbe dovuto annullare la sentenza dellaCorte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] «per nuovo esame sul punto della quantificazione dellapena».3. Per tali ragioni, il condannato chiede la revoca dell’impugnata sentenza della Sestasezione penale e che, in accoglimento del suo originario ricorso per cassazione, la sentenzadel 21/06/2023 della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] venga annullata con rinvio per ladecisione «sul punto […] afferente al trattamento sanzionatorio».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso straordinario è fondato.Dalla lettura dell’atto di appello che era stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta infatti chequesti, dopo avere menzionato, nell’epigrafe, la richiesta di «riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche», nella penultima pagina dello stesso atto aveva indicato leragioni di tali richiesta con l’argomentazione: «[c]ontrariamente, nel caso di specie, e conriferimento alla personalità dell’odierno appellante, ben avrebbe potuto e dovuto riconoscereil beneficio delle circostanze attenuanti generiche. Difatti trattasi di un soggettoassolutamente e sostanzialmente incensurato, ma soprattutto estraneo a qualsiasiconsorteria mafiosa». La richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti genericheveniva infine ribadita dallo [OSCURATO:PERSONA] nelle conclusioni del suo atto di appello («riconoscere lecircostanze attenuanti generiche, con relativa diminuzione della pena»).Pertanto, con l’affermare che lo [OSCURATO:PERSONA] non aveva proposto un motivo di appello sul puntodel trattamento sanzionatorio e, in particolare, del diniego delle circostanze attenuantigeneriche, ma aveva censurato tale statuizione del giudice di primo grado «soltanto con unasuccessiva memoria difensiva» – con la conseguente dichiarazione di inammissibilità delmotivo di ricorso (il quarto) con il quale lo [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato la mancanza dellamotivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche perché tale punto nonsarebbe stato devoluto con l’atto di appello ma solo con la successiva memoria difensiva –,la Sesta sezione penale è effettivamente incorsa nel denunciato errore percettivo, causatoda una svista in cui essa è incorsa nella lettura dell’atto di appello dello [OSCURATO:PERSONA], il quale erroreha influito sul processo formativo della volontà, avendo evidentemente condotto a unadecisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.Ne consegue che deve essere disposta la revoca della sentenza n. 2326 del05/11/2025, dep. 2026, della Corte di cassazione, Sesta sezione penale, emessa neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla valutazione inerente al riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche.2. Posta tale revoca, il Collegio ritiene di potere procedere direttamente alla faserescissoria e, quindi, al nuovo giudizio sull’originario ricorso per cassazione, in applicazionedel condiviso principio di diritto, prevalente nella più recente giurisprudenza della Corte dicassazione, secondo cui, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, poiché l’art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., dispone che la Corte di cassazione, ove accolga la richiesta,adotta i provvedimenti necessari per correggere l’errore, la definizione della procedura nondeve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione delprovvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudiziosul precedente ricorso per cassazione, potendosi adottare un’immediata pronuncia delladecisione che, se è di accoglimento del ricorso, sostituisce la precedente (Sez. 1, n. 18363del 17/11/2022, dep. 2023, Gheri, Rv. 284541-01; Sez. 3, n. 15307 del 05/03/2020, Reguig,Rv. 279754-01).3. Venendo, dunque, al merito del giudizio rescissorio, con sentenza del 21/06/2023, laCorte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], per quanto qui interessa, confermava la sentenza del28/01/2016 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] era statocondannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di induzione a non rendere dichiarazionio a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria in concorso (con [OSCURATO:PERSONA] eAngela [OSCURATO:PERSONA]), aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l’attività di unacosca di ‘ndrangheta.4. Avverso tale sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], ha proposito ricorsoper cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],denunciando, con il quarto motivo, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc.pen., e con riferimento all’art. 546 dello stesso codice, la mancanza della motivazione inpunto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un motivo di appello«ripreso e arricchito» nella memoria difensiva successivamente depositata.5. Tale motivo di ricorso è inammissibile.Ciò in quanto, nel corrispondente motivo di appello, lo [OSCURATO:PERSONA], a sostegno della propriarichiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, aveva dedotto deglielementi, specificamente, l’essere «soggetto assolutamente e sostanzialmente incensurato,ma soprattutto estraneo a qualsiasi consorteria mafiosa», non conferenti rispetto alla stessarichiesta, atteso che, per l’espresso disposto del terzo comma dell’art. 62-bis cod. pen., lostato di incensurato («l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico delcondannato») e, quindi, in particolare, anche lo stato di incensurato rispetto a reati dipartecipazione a consorterie di tipo mafioso, «non può essere, per ciò solo, post[o] afondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma», cioè dellecircostanze attenuanti generiche.Né la conseguente inammissibilità del motivo di appello dello [OSCURATO:PERSONA], per l’assenza dirilievi conferenti rispetto alla richiesta avanzata con lo stesso motivo, poteva essere sanatacon la successiva memoria difensiva, atteso che le cause di inammissibilità non sonosoggette a sanatoria, sicché devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado delprocedimento (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630-01; Sez.2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359-01).6. In conclusione: a) deve essere revocata la sentenza della Corte di cassazione, Sestasezione penale, del 15/11/2025, n. 2326/2026 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],limitatamente alla valutazione inerente al riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche; b) il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 988 del 21/06/2023 della Corted’appello di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla valutazione inerente al riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassadelle ammende. P.Q.MRevoca la sentenza di questa Corte, Sesta sezione penale, del 05/11/2025, n. 2326/2026emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla valutazione inerente alriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Dichiara inammissibile il ricorso diIetto [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 988 del 21/06/2023 della Corte di appello di ReggioCalabria limitatamente alla valutazione inerente al riconoscimento delle circostanzesomma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 30/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]