CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 13396/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di Arfaoui labeur, avverso la sentenza di in epigrafe indicata, è inammissibile, dal momento che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; - che d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'Indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso .f-16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] lere estensore [OSCURATO:PERSONA] . t> E i> C) :NiTZ17+ M CANCELLERIA - 7 7Ap