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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 17941/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 5815/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, giusta procura speciale notarile; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 81/08/12, depositata il 6 luglio 2012. nonché sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, giusta procura speciale notarile; – ricorrente – F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 5815/2013 Numero sezionale 1629/2022 Numero di raccolta generale 17941/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 contro Agenzia delle entrate – intimata – avverso l’atto di diniego di condono ex art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018 notificato il 4 dicembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con un motivo, la sentenza della CTR in epigrafe che, in riforma della decisione della CTP di Milano, aveva annullato la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato in relazione a credito Iva utilizzato in compensazione ma la cui indicazione era stata omessa nella dichiarazione per l’anno 2006, attesa la ritenuta emendabilità, con dichiarazione integrativa, nel termine quadriennale previsto per la rettifica della dichiarazione da parte dell’[OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA], resiste con controricorso.

Nelle more del giudizio la contribuente ha presentato, ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, istanza per la definizione agevolata della controversia, che veniva denegata dall’Ufficio sull’assunto che la cartella non costituisse atto definibile ai sensi della citata disciplina.

Avverso il diniego la contribuente ha proposto ricorso con un motivo chiedendo altresì la fissazione dell’udienza per la trattazione.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

La contribuente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. È utile precisare che l’oggetto del complessivo contenzioso è costituito dalla cartella emessa ex artt. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione alla dichiarazione Iva per 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 5815/2013 Numero sezionale 1629/2022 Numero di raccolta generale 17941/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 l’anno 2006, per aver la parte portato in compensazione un credito Iva pur avendone omesso l’indicazione nella dichiarazione stessa.

2. La contribuente, vittoriosa nel merito, ha presentato istanza di definizione agevolata, cui l’Ufficio ha opposto diniego, che la [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato con ricorso successivo.

L’esame dell’impugnazione avverso il diniego ha, dunque, carattere pregiudiziale al giudizio sul merito della pretesa erariale.

3. L’unico motivo del ricorso della contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, conv. nella l. n. 136 del 2018 per aver l’Agenzia delle entrate ritenuto la cartella impugnata mero atto di riscossione, senza considerare che con la cartella in questione l’Amministrazione aveva contestato il credito Iva pur esistente e che lo stesso giudizio non investiva asseriti vizi formali dell’atto ma direttamente la pretesa impositiva e, in ispecie, la titolarità del credito in capo alla società e la validità della dichiarazione integrativa.

3.1. Il motivo è fondato.

Sulla questione, invero, è sufficiente dare seguito al recente arresto delle Sezioni Unite n. 18298 del 25/06/2021, che ha affermato il principio, qui condiviso, secondo il quale «In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva». 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 5815/2013 Numero sezionale 1629/2022 Numero di raccolta generale 17941/2022 Data pubblicazione 01/06/2022

3.2. In tale ambito si colloca la vicenda in esame.

È pacifico, infatti, che: la cartella, emessa ai sensi degli artt. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972, è stata il primo atto con cui la pretesa è stata portata all’attenzione della contribuente; la controversia ha avuto ad oggetto la pretesa sostanziale; le questioni sollevate concernevano la correttezza e validità della dichiarazione integrativa, nonché, più in generale, la stessa possibilità di emendare l’originaria dichiarazione.

4. In accoglimento del ricorso successivo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], pertanto, va annullato il diniego di definizione agevolata.

5. Ne deriva che, in ordine al contenzioso principale, deve ritenersi perfezionata la definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, sicché il processo va dichiarato estinto.

6. Le spese relative al ricorso successivo vanno compensate atteso l’intervento regolatore delle Sezioni Unite a composizione dei diversi contrastanti orientamenti precedentemente emersi, mentre quelle del giudizio principale restano, come per legge, a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata e compensa le spese.

Dichiara estinto il processo.

Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 5815/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, giusta procura speciale notarile; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 81/08/12, depositata il 6 luglio 2012. nonché sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, giusta procura speciale notarile; – ricorrente – F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 5815/2013 Numero sezionale 1629/2022 Numero di raccolta generale 17941/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 contro Agenzia delle entrate – intimata – avverso l’atto di diniego di condono ex art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018 notificato il 4 dicembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con un motivo, la sentenza della CTR in epigrafe che, in riforma della decisione della CTP di Milano, aveva annullato la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato in relazione a credito Iva utilizzato in compensazione ma la cui indicazione era stata omessa nella dichiarazione per l’anno 2006, attesa la ritenuta emendabilità, con dichiarazione integrativa, nel termine quadriennale previsto per la rettifica della dichiarazione da parte dell’[OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA], resiste con controricorso. Nelle more del giudizio la contribuente ha presentato, ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, istanza per la definizione agevolata della controversia, che veniva denegata dall’Ufficio sull’assunto che la cartella non costituisse atto definibile ai sensi della citata disciplina. Avverso il diniego la contribuente ha proposto ricorso con un motivo chiedendo altresì la fissazione dell’udienza per la trattazione. L’Agenzia delle entrate non si è costituita. La contribuente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. È utile precisare che l’oggetto del complessivo contenzioso è costituito dalla cartella emessa ex artt. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione alla dichiarazione Iva per 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 5815/2013 Numero sezionale 1629/2022 Numero di raccolta generale 17941/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 l’anno 2006, per aver la parte portato in compensazione un credito Iva pur avendone omesso l’indicazione nella dichiarazione stessa. 2. La contribuente, vittoriosa nel merito, ha presentato istanza di definizione agevolata, cui l’Ufficio ha opposto diniego, che la [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato con ricorso successivo. L’esame dell’impugnazione avverso il diniego ha, dunque, carattere pregiudiziale al giudizio sul merito della pretesa erariale. 3. L’unico motivo del ricorso della contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, conv. nella l. n. 136 del 2018 per aver l’Agenzia delle entrate ritenuto la cartella impugnata mero atto di riscossione, senza considerare che con la cartella in questione l’Amministrazione aveva contestato il credito Iva pur esistente e che lo stesso giudizio non investiva asseriti vizi formali dell’atto ma direttamente la pretesa impositiva e, in ispecie, la titolarità del credito in capo alla società e la validità della dichiarazione integrativa. 3.1. Il motivo è fondato. Sulla questione, invero, è sufficiente dare seguito al recente arresto delle Sezioni Unite n. 18298 del 25/06/2021, che ha affermato il principio, qui condiviso, secondo il quale «In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva». 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 5815/2013 Numero sezionale 1629/2022 Numero di raccolta generale 17941/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 3.2. In tale ambito si colloca la vicenda in esame. È pacifico, infatti, che: la cartella, emessa ai sensi degli artt. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972, è stata il primo atto con cui la pretesa è stata portata all’attenzione della contribuente; la controversia ha avuto ad oggetto la pretesa sostanziale; le questioni sollevate concernevano la correttezza e validità della dichiarazione integrativa, nonché, più in generale, la stessa possibilità di emendare l’originaria dichiarazione. 4. In accoglimento del ricorso successivo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], pertanto, va annullato il diniego di definizione agevolata. 5. Ne deriva che, in ordine al contenzioso principale, deve ritenersi perfezionata la definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, sicché il processo va dichiarato estinto. 6. Le spese relative al ricorso successivo vanno compensate atteso l’intervento regolatore delle Sezioni Unite a composizione dei diversi contrastanti orientamenti precedentemente emersi, mentre quelle del giudizio principale restano, come per legge, a carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata e compensa le spese. Dichiara estinto il processo. Spese a carico della parte che le ha anticipate. Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E
Sentenza Cassazione n. 17941/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris