CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44208/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., in particolare lamentando l'insussistenza dell'elemento soggettivo, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 5 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata riqualificazione del delitto ascritto all'odierna ricorrente nel meno grave reato di cui all'art. 712 cod. pen. è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione ove si ritiene correttamente sussistente il dolo eventuale del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. che rappresenta il discrimen rispetto alla fattispecie di incauto acquisto; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità per cui «l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto» (per tutte, Sez. U, Sentenza n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324); considerato che il terzo motivo di ricorso che lamenta il mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 comma primo n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato, oltre che reiterativo, a fronte di una corretta motivazione della corte di appello in aderenza ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «l'attenuante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non è compatibile con quella speciale di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., nella quale resta pertanto assorbita nel caso in cui l'esiguità del danno patrimoniale sia già stata valutata onde ricondurre la fattispecie all'ipotesi attenuata di cui a tale ultima disposizione, posto che il medesimo elemento favorevole non può essere considerato due volte» (Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023, Montella, Rv. 285693; Sez. 2, Sentenza n. 43394 del 17/10/2003, Marcianò, Rv. 227135); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,