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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 29317/2022

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e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8/11/2021 della Corte di appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili dì censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di mancata disapplicazione della recidiva, richiesta denegata evidenziando il giudizio di pericolosità sociale conclamato dalla condotta di evasione e dai precedenti dell'imputato e, a fronte di pena determinata nel minimo edittale, condividendo le valutazioni espresse dal giudice di primo grado; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8/11/2021 della Corte di appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili dì censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di mancata disapplicazione della recidiva, richiesta denegata evidenziando il giudizio di pericolosità sociale conclamato dalla condotta di evasione e dai precedenti dell'imputato e, a fronte di pena determinata nel minimo edittale, condividendo le valutazioni espresse dal giudice di primo grado; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 29317/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris