CassazionedecretoSezione 6Decisione del 19 ottobre 2021
Cassazione n. 34565/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3944-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, L.G0 [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2123/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 743 del 21 giugno 2018, con cui quel giudice aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine all'opposizione, proposta dal medesimo Olmi, a precetto per complessivi euro 45.633,11, oltre accessori e spese successivi, intimatogli da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in base alla sentenza n. 95 del 2 febbraio 2016, emessa dallo stesso Tribunale e con la quale era stato confermato il decreto ingiuntivo numero 2347/2014 e condannato l'Olmi al pagamento delle spese di lite; Il Tribunale di Siena aveva evidenziato che la parte attrice, come unico motivo di opposizione, aveva lamentato l'inesistenza dell'efficacia provvisoriamente esecutiva della sentenza n. 95/2016 a fronte della dichiarata, inaudita altera parte, sospensione di tale efficacia da parte del Presidente della Corte di appello di Firenze con provvedimento del 15 marzo 2016 e che il precetto in questione era stato legittimamente notificato, in quanto, al momento della notifica dello stesso, l'efficacia esecutiva della sentenza non era stata ancora sospesa e non erano sopravvenuti fatti estintivi del credito; inoltre, quel Tribunale aveva ritenuto che profili di natura deontologica - per essere stato il legale del precettante in precedenza avvisato dell'interposto appello avverso la menzionata sentenza e della contestuale richiesta di sospensione della sua provvisoria esecutività, anche inaudita altera parte - erano irrilevanti ai fini della decisione; l'appellata resistette all'appello, del quale chiese il rigetto, con vittoria di spese di quel grado; in via subordinata, chiese di riconoscere comunque la validità e l'efficacia del precetto in relazione C/\? Ric. 2020 n. 03944 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -2- all'importo corrispondente alle spese di lite, come determinate nella sentenza del Tribunale di Siena n. 95/2016; la Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 2123/19 del 10 settembre 2019, rigettò l'appello e condannò l'appellante alle spese di quel grado; avverso la sentenza della Corte di merito [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo e illustrato da memoria, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.; considerato che: il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni di cui all'art. 375 cod. proc. civ. per la trattazione camerale del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., P.Q.M. La Corte rimette la causa alla Terza Sezione civile, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. Si comunichi. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 19 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Cappi, 16 NOV 2021