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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27787/2026

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IO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati, sono manifestamente infondati e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con motivazione esente dai lamentati vizi logici e giuridici, a pagine 2 e 3 della sentenza impugnata (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), ove hanno richiamato i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di possesso ingiustificato di strumenti idonei allo scasso, evidenziando la sufficienza della disponibilità degli strumenti in questione ai fini della configurabilità del reato, tenendo altresì conto della condotta dell'imputato che, alla vista dei verbalizzanti, si era dato alla fuga e che, una volta fermato, non era riuscito a fornire una spiegazione alternativa del possesso di detti strumenti; che, a pagine 4 e 5, la Corte territoriale ha ribadito come il rifiuto categorico di sottoporsi al rilevamento etilometrico senza alcuna motivazione da parte del prevenuto integrasse gli estremi della contravvenzione contestata non sussistendo l'obbligo di dare gli avvisi previsti per gli accertamenti tecnici irripetibili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati, sono manifestamente infondati e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con motivazione esente dai lamentati vizi logici e giuridici, a pagine 2 e 3 della sentenza impugnata (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), ove hanno richiamato i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di possesso ingiustificato di strumenti idonei allo scasso, evidenziando la sufficienza della disponibilità degli strumenti in questione ai fini della configurabilità del reato, tenendo altresì conto della condotta dell'imputato che, alla vista dei verbalizzanti, si era dato alla fuga e che, una volta fermato, non era riuscito a fornire una spiegazione alternativa del possesso di detti strumenti; che, a pagine 4 e 5, la Corte territoriale ha ribadito come il rifiuto categorico di sottoporsi al rilevamento etilometrico senza alcuna motivazione da parte del prevenuto integrasse gli estremi della contravvenzione contestata non sussistendo l'obbligo di dare gli avvisi previsti per gli accertamenti tecnici irripetibili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 27787/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris