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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44512/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.ERRICO Bruno ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tribunale di Bologna che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata adozione della messa alla prova laddove i giudici avevano del tutto omesso di valutare la funzione riparativa del programma richiesto all'ufficio com- petente e avevano escluso la definizione alternativa del giudizio solo sulla base di una valutazione prognostica basata su precedenti penali specifici.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.

Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e si fonda sui principi elaborati dal giudice di legittimità secondo cui la sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell'idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati; si tratta di due giudizi diversi rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.

Ne consegue che l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipen- dentemente dalla presentazione del programma di trattamento (sez.5, n.7983 del 26/10/2015, Matera e altro, Rv.266256).

Con congrua motivazione il giudice di- strettuale ha evidenziato come il ricorrente era incorso nella terza inosservanza al precetto di cui all'art.186 C.d.S. di cui il secondo a poca distanza dalla irrevocabi- lità della pronuncia che aveva accertato la prima violazione, così non consentire un giudizio prognostico favorevole sul punto.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 5 Ottobre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.ERRICO Bruno ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tribunale di Bologna che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata adozione della messa alla prova laddove i giudici avevano del tutto omesso di valutare la funzione riparativa del programma richiesto all'ufficio com- petente e avevano escluso la definizione alternativa del giudizio solo sulla base di una valutazione prognostica basata su precedenti penali specifici. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e si fonda sui principi elaborati dal giudice di legittimità secondo cui la sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell'idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati; si tratta di due giudizi diversi rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. Ne consegue che l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipen- dentemente dalla presentazione del programma di trattamento (sez.5, n.7983 del 26/10/2015, Matera e altro, Rv.266256). Con congrua motivazione il giudice di- strettuale ha evidenziato come il ricorrente era incorso nella terza inosservanza al precetto di cui all'art.186 C.d.S. di cui il secondo a poca distanza dalla irrevocabi- lità della pronuncia che aveva accertato la prima violazione, così non consentire un giudizio prognostico favorevole sul punto. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 Ottobre 20
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