CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22830/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza qui impugnata, confermava la decisione diprimo grado, che aveva accertato e dichiarato la responsabilità dell’imputato per i reati diappropriazione indebita e uso di atto falso contestati. La Corte territoriale rigettava il motivo digravame speso in tema di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonricorrendone i presupposti, ma rimodulava il trattamento sanzionatorio complessivamenteirrogato (un anno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, pena aumentata per la continuazionenella misura di un mese di reclusione e 100,00 euro di multa), tenendo conto del minimo edittaleprevisto a seguito della sentenza n. 46/2024 della Corte costituzionale.1.1. La Corte territoriale argomentava la statuizione sanzionatoria, richiamandoimplicitamente la motivazione spesa per il rigetto del motivo di appello proposto in tema dicircostanze attenuanti generiche, stimando esplicitamente congrua, secondo i criteri dettatidall’art. 133 cod. pen., la sanzione calcolata.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a ministero del difensore di fiducia,facendo rilevare, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b, la seguente violazione della legge penalesostanziale (art. 62 bis cod. pen.) e la inosservanza della norma propcessuale prevista a penadi nullità dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.:2.1. Con il primo motivo la difesa denunzia la violazione del divieto di reformatio in peius(artt. 597, comma 3, cod. proc. pen.), atteso che la Corte di appello avrebbe dovuto tener contodella motivazione che reggeva in primo grado l’indicazione della pena, individuata nel minimoedittale in allora erroneamente previsto per il reato di appropriazione indebita, laddove il minimoedittale (15 giorni di reclusione) previsto per effetto della sentenza della Corte costituzionale (n.46, del 22 marzo 2024) regolava già la disciplina sanzionatoria della fattispecie alla data (3 luglio2024) della sentenza di primo grado;2.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione della legge penale ed ilvizio di motivazione (per mancnaza o mera apparenza) che sostiene il rigetto del motivo diappello speso in tema di presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il secondo motivo di ricorso difetta della necessaria specificità, non confrontandosi con gliargomenti spesi dalla Corte territoriale sul tema del richiesto riconoscimento delle circostanze2. Il primo motivo di ricorso è infondato in diritto.2.1. Non sussiste il dedotto divieto di reformatio in peius (art. 597, commi 3, cod. proc.pen.), giacché la Corte di appello, nel ridurre sensibilmente la pena calcolata in primo grado peril più grave delitto di appropriazione indebita posto alla base della piramide sanzionatoria, hafatto tesoro dei criteri regolatori indicati nel testo dell’art. 133 cod. pen., valorizzando perimplicito gli elementi già esposti in tema di difetto di presupposti per il richiesto riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche.La Corte ha correttamente riconosciuto che al fatto commesso nell’anno 2021 si applica lasanzione più mite prevista per effetto della successiva sentenza della Corte costituzionale (n. 46del 2024), per effetto di quanto dispongono gli articoli 2, comma quarto, cod. pen. e 30, commaquarto, l. n. 87 del 11/03/1953, giacchè quella pena più grave introdotta dalla legge del 2019 èstata espunta ex tunc dall’ordinamento penale e deve ritenersi tamquam non fuisset (Sez. U, n.42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260698 – 01, in motivazione).Neppure risulta applicata una pena illegale, con riferimento alla cornice edittale di cui all’art.646 cod. pen. per come risultante dalla pronuncia demolitoria di cui alla sentenza cost. n. 46 del22 marzo 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 646, primo comma, delcodice penale, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera u), della legge 9 gennaio 2019, n.3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia diprescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), nella parte incui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni».La determinazione della pena base, operata dalla Corte di appello nella misura di un anno direclusione ed euro 1.000 di multa, si colloca nel primo quinto della cornice edittale risultantedalla pronuncia di incostituzionalità.È ben vero, infatti, che, secondo la più recente evoluzione della giurisprudenza di questaCorte, la rideterminazione della pena, per effetto degli interventi demolitori della Cortecostituzionale deve sostanziarsi in una completa rinnovazione del giudizio in ordine alla penadetentiva, ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., al fine di pervenire all'individuazione di unapena "giusta", in quanto commisurata alla gravità del fatto ed alla personalità del reo nel contestodi una cornice edittale che, in quanto diversa da quella originaria, condiziona di per sél'individuazione della pena in concreto irroganda.Tuttavia, è altrettanto vero che il riconoscimento di una "discrezionalità vincolata" al giudicedella rideterminazione della pena, così in sede d'impugnazione come in sede di esecuzione, haragion d'essere nella misura in cui effettivamente sussista un margine all'interno del quale unadiscrezionalità -pur vincolata- è suscettibile di essere esercitata ed in tal senso è orientata lagiurisprudenza di queta Corte (Sez. 1, n. 51086 del 20/11/2019, Saliasi, Rv. 277867-01; Sez.2. n. 37089 del 08/07/2021, Boufoura, Rv. 282016-01; Sez. 4, n. 39535 del 07/07/2023,Mercurio, n. m.).Nella fattispecie, pur avendo il giudice di primo grado dichiarato di essersi attestato sulminimo edittale della pena erroneamente ritenuta applicabile, il doveroso riassestamento dellapena base operato dalla Corte d’apello in misura discosta dal “nuovo” minino, ma comunquecalcolata nel primo quinto della nuova cornice edittale, esclude la necessità di un ulterioregiudizio "a tutto tondo” sulla pena ritenuta “giusta”, per quanto sganciata da criteri di strettaequazione aritmetica (Sez. 6, n. 3481 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278132-01: «ilgiudice di appello che, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 40 del 2019, rideterminala pena, inflitta in primo grado in misura prossima al minimo edittale all'epoca vigente, è tenutoa rimodularla alla luce della nuova e più favorevole cornice sanzionatoria, secondo i parametridi cui all'art. 133 cod. pen., non essendo tuttavia vincolato a seguire un criterio proporzionaledi tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità»).3. Alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguentecondanna del ricorrente, secondo quanto dispone il testo dell'art. 616 cod. proc. pen., alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 4 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]