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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 ottobre 2025

Cassazione n. 27371/2025

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24678/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo, domiciliato per legge presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1179/2022 depositata il 20/07/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] , sulla base di tre motivi, ha proposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1179/2022, che ha respinto il suo gravame avverso la sentenza n. 386/2018 del Tribunale di Macerata, che aveva rigettato l’opposizione a precetto, da lui proposta (unitamente a [OSCURATO:PERSONA]) ai sensi dell’art. 615 c.p.c nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA].(quale mandataria di R.E.V. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., creditore procedente) e di tale [OSCURATO:PERSONA], avverso un atto di precetto (notificato dal predetto istituto di credito, nella predetta qualità) con cui era stato intimato a lui ed alla Michelini il pagamento della somma di € 3.126.063,00, quali garanti dell’[OSCURATO:PERSONA] srl.

2. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), quale mandataria della società [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già R.E.V. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che ha chiesto la distrazione delle spese.

Non ha svolto difese l’intimato [OSCURATO:PERSONA].

Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte ed i Difensori delle parti non hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. In disparte la verifica della rituale produzione in atti - a pena di improcedibilità -della copia notificata della sentenza gravata, in base ai principî affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza n. 6826/2010 (seguita dalla successiva giurisprudenza di legittimità: cfr., tra le tante, Cass. n. 21141/2011; n. 15106/2013; n. 11287 e n. 12515/2018; n. 8980/2020 e n. 10718/2023) ed in considerazione dell’inammissibilità del ricorso può prescindersi dalla verifica della ritualità delle notificazioni eseguite.

2. Risulta, infatti, pregiudiziale ad assorbente, tale da rendere superflua la stessa illustrazione dei motivi (in estrema sintesi, incentrati sull’erroneità - anche per violazione della giurisprudenza di legittimità - dell’interpretazione della volontà novativa integrale dei patti intercorsi, idonea invece a travolgere le garanzie reali originarie), il rilievo di inammissibilità del ricorso principale.

È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis: Cass. n. 8245/2018, n. 26837/2020, n. 33353/2023) il principio per cui il ricorso per cassazione cd.

“assemblato” mediante integrale riproduzione di una serie di documenti, implicando un’esposizione dei fatti non sommaria, viola l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., ed è pertanto inammissibile, salvo che, espunti i documenti e gli atti integralmente riprodotti, in quanto facilmente individuabili ed isolabili, l’atto processuale, ricondotto al canone di sinteticità, rispetti il principio di autosufficienza.

Tale indirizzo deve ritenersi, a più forte ragione, applicabile con riguardo alla nuova formulazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., che ha previsto in maniera ancor più stringente il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione costituito dalla «chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso», evidenziando, in tal modo, che l’esposizione deve essere non solo chiara, ma anche limitata ai fatti essenziali per la comprensione dei motivi di ricorso, quindi non integrale e, soprattutto, non inutilmente sovrabbondante.

Orbene, nella specie, la parte del ricorso dedicata all’esposizione dei fatti ècostituita dalla riproduzione integrale degli atti difensivi del ricorrente.

Manca ed è comunque inadeguato nell’atto introduttivo del presente giudizio:sia un discorso linguistico organizzato in virtù di una concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi volti ad illustrare l’effettivo oggetto e l’andamento del processo; sia, soprattutto, la necessaria operazione di sintesi ed individuazione dei fatti e del contenuto degli atti processuali effettivamente rilevanti per la comprensione dei motivi del ricorso.

L’inosservanza del requisito di sinteticità e chiarezza pregiudica l’intellegibilità delle questioni poste con la presente impugnazione, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e, soprattutto, impendendo di valutare le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (sul punto cfr. Cass. n. 8425/2020).

Una chiara esposizione dei fatti di causa essenziali per la comprensione delle censure formulate con il presente ricorso non è neanche desumibile dalla mera lettura degli stessi motivi di ricorso.

Invero, dall’esposizione del primo motivo si evince soltanto la esistenza di una fideiussione originaria e di due successive delibere del CDA di Banca che a seguito dell’acquisto delle quote dell’[OSCURATO:PERSONA] da parte del Sig. [OSCURATO:PERSONA] ed al deposito di una nuova fideiussione per € 17.000.000,00 (euro diciassettemilioni) intendevano liberare dalle garanzie rilasciate tutti i soci, senza alcuna riserva, concedendo peraltro nuova linea di credito per ulteriore importo (pag. 15, ricorso) e che La novazione è stata effettuata infatti tra il creditore ([OSCURATO:PERSONA]) ed uno dei debitori che originariamente erano assuntori in solido delle obbligazioni ([OSCURATO:PERSONA]) e ciò chiaramente con effetto liberatorio per tutti, ed i privilegi, il pegno e le ipoteche anteriori possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione ([OSCURATO:PERSONA], fideiussione di € 17.000.000,00, concessione di un credito per € 2.250.000,00) (pag. 19, ricorso).

Tuttavia, non emerge in modo adeguatamente chiaro (soprattutto, dalle parti discorsive del ricorso diverse da quelle di mera riproduzione di altri atti): a) né il contenuto e le parti dell’originario rapporto obbligatorio e dell’accessoria fideiussione; b) né il contenuto (o, quantomeno, la parte rilevante ai fini della decisione del ricorso) del contratto intercorso tra l’[OSCURATO:PERSONA] e il Pierini, attraverso cui il ricorrente afferma essersi realizzata una novazione; c) né la descrizione dell’effettivo svolgimento della vicenda processuale.

Si tratta di elementi necessari per comprendere e per valutare la fondatezza, in diritto, del ricorso.

Il difetto di esposizione dei fatti di causa, in violazione della prescrizione di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., deve pertanto ritenersi sostanziale ed insuperabile, nella presente fattispecie, ragion per cui il ricorso va dichiarato inammissibile, con preclusione di ogni altra questione, tra cui quella della stessa integrità originaria del contraddittorio.

3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese del ricorrente in favore della controparte (con la chiesta distrazione) e la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 9.100 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; -distrae le spese, come sopra liquidate, a favore del difensore.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24678/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo, domiciliato per legge presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1179/2022 depositata il 20/07/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] , sulla base di tre motivi, ha proposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1179/2022, che ha respinto il suo gravame avverso la sentenza n. 386/2018 del Tribunale di Macerata, che aveva rigettato l’opposizione a precetto, da lui proposta (unitamente a [OSCURATO:PERSONA]) ai sensi dell’art. 615 c.p.c nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA].(quale mandataria di R.E.V. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., creditore procedente) e di tale [OSCURATO:PERSONA], avverso un atto di precetto (notificato dal predetto istituto di credito, nella predetta qualità) con cui era stato intimato a lui ed alla Michelini il pagamento della somma di € 3.126.063,00, quali garanti dell’[OSCURATO:PERSONA] srl. 2. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), quale mandataria della società [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già R.E.V. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che ha chiesto la distrazione delle spese. Non ha svolto difese l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte ed i Difensori delle parti non hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. In disparte la verifica della rituale produzione in atti - a pena di improcedibilità -della copia notificata della sentenza gravata, in base ai principî affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza n. 6826/2010 (seguita dalla successiva giurisprudenza di legittimità: cfr., tra le tante, Cass. n. 21141/2011; n. 15106/2013; n. 11287 e n. 12515/2018; n. 8980/2020 e n. 10718/2023) ed in considerazione dell’inammissibilità del ricorso può prescindersi dalla verifica della ritualità delle notificazioni eseguite. 2. Risulta, infatti, pregiudiziale ad assorbente, tale da rendere superflua la stessa illustrazione dei motivi (in estrema sintesi, incentrati sull’erroneità - anche per violazione della giurisprudenza di legittimità - dell’interpretazione della volontà novativa integrale dei patti intercorsi, idonea invece a travolgere le garanzie reali originarie), il rilievo di inammissibilità del ricorso principale. È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis: Cass. n. 8245/2018, n. 26837/2020, n. 33353/2023) il principio per cui il ricorso per cassazione cd. “assemblato” mediante integrale riproduzione di una serie di documenti, implicando un’esposizione dei fatti non sommaria, viola l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., ed è pertanto inammissibile, salvo che, espunti i documenti e gli atti integralmente riprodotti, in quanto facilmente individuabili ed isolabili, l’atto processuale, ricondotto al canone di sinteticità, rispetti il principio di autosufficienza. Tale indirizzo deve ritenersi, a più forte ragione, applicabile con riguardo alla nuova formulazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., che ha previsto in maniera ancor più stringente il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione costituito dalla «chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso», evidenziando, in tal modo, che l’esposizione deve essere non solo chiara, ma anche limitata ai fatti essenziali per la comprensione dei motivi di ricorso, quindi non integrale e, soprattutto, non inutilmente sovrabbondante. Orbene, nella specie, la parte del ricorso dedicata all’esposizione dei fatti ècostituita dalla riproduzione integrale degli atti difensivi del ricorrente. Manca ed è comunque inadeguato nell’atto introduttivo del presente giudizio:sia un discorso linguistico organizzato in virtù di una concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi volti ad illustrare l’effettivo oggetto e l’andamento del processo; sia, soprattutto, la necessaria operazione di sintesi ed individuazione dei fatti e del contenuto degli atti processuali effettivamente rilevanti per la comprensione dei motivi del ricorso. L’inosservanza del requisito di sinteticità e chiarezza pregiudica l’intellegibilità delle questioni poste con la presente impugnazione, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e, soprattutto, impendendo di valutare le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (sul punto cfr. Cass. n. 8425/2020). Una chiara esposizione dei fatti di causa essenziali per la comprensione delle censure formulate con il presente ricorso non è neanche desumibile dalla mera lettura degli stessi motivi di ricorso. Invero, dall’esposizione del primo motivo si evince soltanto la esistenza di una fideiussione originaria e di due successive delibere del CDA di Banca che a seguito dell’acquisto delle quote dell’[OSCURATO:PERSONA] da parte del Sig. [OSCURATO:PERSONA] ed al deposito di una nuova fideiussione per € 17.000.000,00 (euro diciassettemilioni) intendevano liberare dalle garanzie rilasciate tutti i soci, senza alcuna riserva, concedendo peraltro nuova linea di credito per ulteriore importo (pag. 15, ricorso) e che La novazione è stata effettuata infatti tra il creditore ([OSCURATO:PERSONA]) ed uno dei debitori che originariamente erano assuntori in solido delle obbligazioni ([OSCURATO:PERSONA]) e ciò chiaramente con effetto liberatorio per tutti, ed i privilegi, il pegno e le ipoteche anteriori possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione ([OSCURATO:PERSONA], fideiussione di € 17.000.000,00, concessione di un credito per € 2.250.000,00) (pag. 19, ricorso). Tuttavia, non emerge in modo adeguatamente chiaro (soprattutto, dalle parti discorsive del ricorso diverse da quelle di mera riproduzione di altri atti): a) né il contenuto e le parti dell’originario rapporto obbligatorio e dell’accessoria fideiussione; b) né il contenuto (o, quantomeno, la parte rilevante ai fini della decisione del ricorso) del contratto intercorso tra l’[OSCURATO:PERSONA] e il Pierini, attraverso cui il ricorrente afferma essersi realizzata una novazione; c) né la descrizione dell’effettivo svolgimento della vicenda processuale. Si tratta di elementi necessari per comprendere e per valutare la fondatezza, in diritto, del ricorso. Il difetto di esposizione dei fatti di causa, in violazione della prescrizione di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., deve pertanto ritenersi sostanziale ed insuperabile, nella presente fattispecie, ragion per cui il ricorso va dichiarato inammissibile, con preclusione di ogni altra questione, tra cui quella della stessa integrità originaria del contraddittorio. 3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese del ricorrente in favore della controparte (con la chiesta distrazione) e la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 9.100 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; -distrae le spese, come sopra liquidate, a favore del difensore. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific
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