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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 14361/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 12/1/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di MARSALA il 25/11/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli all'art. 648 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Nell'unico motivo la difesa deduce il vizio di motivazione alla dichiarazione di responsabilità evidenziando che la Corte territoriale non avrebbe risposto alle censure della difesa in merito alla riferibilità della sim utilizzata nel telefono oggetto della ricettazione all'imputato.

La doglianza, reiterativa della medesima censura proposta con l'atto di appello, è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico alle dichiarazioni rese dall'ufficiale di polizia giudiziaria, che ha riferito degli accertamenti esaminando i tabulati telefonici, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.

Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è d'altro canto consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2/3/2022. [OSCURATO:PERSONA] re [OSCURATO:PERSONA] '. - '. -co [OSCURATO:PERSONA] DEPOSATATO !N [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 12/1/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di MARSALA il 25/11/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli all'art. 648 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo la difesa deduce il vizio di motivazione alla dichiarazione di responsabilità evidenziando che la Corte territoriale non avrebbe risposto alle censure della difesa in merito alla riferibilità della sim utilizzata nel telefono oggetto della ricettazione all'imputato. La doglianza, reiterativa della medesima censura proposta con l'atto di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico alle dichiarazioni rese dall'ufficiale di polizia giudiziaria, che ha riferito degli accertamenti esaminando i tabulati telefonici, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è d'altro canto consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022. [OSCURATO:PERSONA] re [OSCURATO:PERSONA] '. - '. -co [OSCURATO:PERSONA] DEPOSATATO !N [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14361/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris