CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 39310/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENIZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della Corte di appello di Perugia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere i reati estinti per prescrizione. Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse delle parti civili, con la quale si insiste per la inammissibilità del ricorso e, comunque, in caso di declaratoria per prescrizione, per la conferma delle statuizioni civili. Si chiede, altresì la condanna alla rifusione delle spese del grado da distrarsi a favore del difensore antistatario. Lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse degli imputati, che ha insistito nei motivi di ricorso. Trattato il procedimento con le conclusioni scritte a norma dell'art. 23 comma 8, D.L. 137 del 28/10/2020 convertito nella Legge 176 del 18/12/2020 e successivo D.L. 228 del 30/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Terni il 14 novembre 20:L9 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che erano condannati alla pena di legge per i reati di resistenza a pubblico ufficiale. I primi due erano condannati anche per i reati di oltraggio e calunnia. La condotta contestata a tutti gli imputati (capo A) è quella di avere usato violenza e minaccia per opporsi agli ufficiali e agenti della Squadra mobile della Questura di Terni e all'operante in servizio presso il Gabinetto di [OSCURATO:PERSONA], mentre compivano un atto dell'ufficio consistito nel recarsi presso la residenza di [OSCURATO:PERSONA], al fine di eseguire un decreto di perquisizione locale e personale delegato dalla Procura della Repubblica. In particolare, il 7 settembre 2012: - [OSCURATO:PERSONA] rifiutava di aprire il cancello preannunciando la presentazione di denunce nei confronti del personale operante, rifiutandosi al contempo di ottemperare all'invito di richiamare i sei cani di grossa taglia che abbaiavano aggressivi all'interno della recinzione, mostrando immediatamente la sua ostilità e pronunciando le parole "siete venuti a rompere i coglioni"; - [OSCURATO:PERSONA] poneva l'autovettura dalla stessa condotta davanti al cancello della proprietà, al fine di impedire le procedure per l'apertura forzosa del cancello, dicendo di non fidarsi della polizia di Terni e che era pronta a metterlo per iscritto, aggiungendo, inoltre, "state giocando invece di andare a lavorare, siamo noi che vi paghiamo lo stipendio"; - [OSCURATO:PERSONA], giunta a bordo della propria autovettura, la parcheggiava al centro della strada, in modo da costituire intralcio per le procedure di apertura forzosa del cancello e, invitata a spostare l'autovettura, rifiutava. A [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è anche contestato il reato di oltraggio a pubblico ufficiale perché, alla presenza delle persone di cui al capo che precede e, pronunciando le parole di cui sopra, offendevano l'onore e il decoro delle stesse. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano, inoltre, ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 368 cod. pen. perché, Ferroni, proferendo nei confronti del personale operante le parole "venite pagati sottobanco, prendete i soldi" (...) mi avete minacciato al cancello e siete entrati arbitrariamente in casa mia", [OSCURATO:PERSONA], pronunciando la frase "adesso devo cambiare le chiavi della cassaforte e dovrò chiedervi i danni, perché se rubano ...", nonché quest'ultima, trasmettendo alla Questura di Terni un esposto nel quale dichiarava che gli operanti avevano posto in essere minacce e reso false dichiarazioni, incolpavano il personale di polizia dei reati di minacce, falsità ideologica e danneggiamento sapendoli innocenti. 2. Avverso la sentenza ricorrono tutti e tre gli imputati, con un unico atto a firma del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla richiesta sentenza di non doversi procedere per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione di tutti i reati. Tutte le fattispecie criminose risalgono al 7 settembre 2012, fatta eccezione della calunnia contestata alla Valentini consumata al 15 gennaio 2013, e, ad oggi, tutti fatti di reato sono ampiamente prescritti tenuto conto degli eventi sospensivi interruttivi, che comunque non possono superare il termine di prescrizione lungo. I reati si sono prescritti l' 1 febbraio 2021, ad eccezione della calunnia commessa dalla Valentini il 15 gennaio 2013, che si è prescritta il 30 aprile 2021. La motivazione in punto di prescrizione è assente, mentre era stata eccepita nei motivi di appello. 2.2. Violazione di legge processuale vizio di motivazione con riferimento al diritto di difesa. Gli operanti, giunti sul posto, non hanno comunicato la reale natura dell'atto da eseguire, limitandosi a riferire che dovevano effettuare una notifica, e ciò anche parlando col difensore di fiducia delle parti. Il diritto di difesa è stato, inoltre, leso anche dalla mancata adeguata individuazione del difensore d'ufficio nominato in occasione del compimento della perquisizione, il quale veniva indicato solo con l'indirizzo dello studio, non venendo riportati nell'atto i recapiti telefonici del medesimo. E' del tutto illogica la apparente motivazione circa la segretezza dell'atto e la giustificazione della medesima sul fatto che la comunicazione della perquisizione locale da dovere compiere avrebbe potuto compromettere l'esito della stessa. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di oltraggio. [OSCURATO:PERSONA] e la moglie pronunciavano le accese e colorite frasi all'interno della loro abitazione, in assenza di persone estranee, e all'esterno della stessa, nella loro proprietà privata, o sulla strada di proprietà dei Ferroni ed aperta al pubblico, ma in assenza di altre persone estranee ai fatti. Al momento dell'arrivo degli operanti, il signor Ferroni si trovava da solo con questi; successivamente arrivarono la figlia e la moglie, ma nessun altro era presente anche in tale fase; anche i carabinieri di Amelia chiamati dalla signora Valentini per farsi assistere in occasione della perquisizione, sono arrivati al momento dell'accesso nell'abitazione quando le parti, venute a conoscenza della natura dell'atto da compiere, permettevano l'esecuzione della perquisizione. In tale circostanza accedevano all'interno dell'abitazione solo le parti interessate e i carabinieri di Amelia rimanevano all'esterno dell'abitazione. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza pubblico ufficiale. La Corte di appello ha omesso di esaminare, in concreto, la motivazione oggetto di impugnazione, riportandosi alla sentenza di primo grado senza considerare le deduzioni difensive. Gli imputati non hanno posto in essere alcuna violenza o minaccia e l'eventuale resistenza passiva non integra la violenza o minaccia utili a configurare il reato contestato. Ferroni si è limitato a sostenere che la notifica poteva essere effettuata anche esternamente alla proprietà, attraverso il cancello; se gli operanti avessero fatto presente la natura dell'atto da compiere, l'imputato avrebbe aperto sin da subito il cancello. Anche a volere ammettere che [OSCURATO:PERSONA] abbia usato parole colorite in tale occasione, le stesse non costituivano violenza o minaccia ed erano dirette a manifestare il senso di sfiducia verso le forze di polizia. Anche i cani non costituivano minaccia: si trovavano, come sempre, liberi all'interno della recinzione ed è normale che abbaiassero, ma non rappresentavano pericolo visto che poi, quando è stato aperto il cancello, non hanno dato alcun fastidio. [OSCURATO:PERSONA] non poneva in essere alcuna minaccia o violenza, essendosi limitata a parcheggiare davanti alla propria abitazione. La predetta contestava il difensore che asseriva che la notifica poteva essere effettuata anche attraverso il cancello e che poteva rifiutare la notifica. Dopodiché chiedeva notizie al commissariato di zona e veniva a conoscenza che si trattava di una perquisizione e non avendo nulla da nascondere avvisava il marito e aprivano il cancello permettendo l'espletamento dell'attività. [OSCURATO:PERSONA] parcheggiava la vettura in fondo alla strada perché poi doveva entrare in casa e non per ostacolare l'apertura forzosa del cancello anche perché, per aprire il passaggio pedonale, bastava un fabbro. Infine, per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA], la stessa nulla ha fatto se non fermare la macchina dopo l'ultima vettura; la stessa si è limitata a manifestare il suo disprezzo verso gli operanti, di fronte ad un abuso di potere, non sapendo che si trattava di una perquisizione. Gli operanti avrebbero potuto, comunque, scavalcare la recinzione, come fatto dai figli dei Ferroni.2.5. Violazione di legge in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di calunnia. Le espressioni riferite dai due imputati il 7 settembre 2012 non integrano il reato di cui all'art. 368 cod. pen. e, al limite, possono essere valutate in relazione ai reati di resistenza e di oltraggio. L'unica condotta degna di essere valutata è quella commessa dalla sola Valentini il 15 gennaio 2013 avente ad oggetto la missiva inviata alla Questura di Terni. Difetta, però, in questo caso l'elemento soggettivo del reato. La stessa si è limitata a inviare al Questore una lettera di sollecito di quella inoltrate in precedenza, nel settembre 2012, al fine di fare presente le modalità illegittime con cui è stata compiuta l'attività di perquisizione ed ottenere il dovuto riscontro. L'imputata nella raccomandata riferiva del danno morale subito dalla arbitraria condotta di pubblici ufficiali. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla violazione dell'articolo 393-bis cod. pen. Erroneamente la Corte non ha ravvisato gli elementi che permettono l'applicazione della scriminante, sia nella mancata comunicazione dell'atto da compiere da parte degli operanti, sia nella insistenza di accedere all'interno della proprietà degli odierni ricorrenti per effettuare una notifica, sia, infine, nel comportamento provocatorio degli stessi allorché comunicavano che avrebbero fatto abbattere il cancello d'ingresso della proprietà, chiamato i pompieri e un carro attrezzi, nonché I' A.s.l. per l'abbattimento dei cani. 2.7. Violazioni di legge processuale e vizio di motivazione con riferimento alla mancata ed erronea valutazione delle prove in atti. Alcuna motivazione hanno avuto le doglianze della difesa in merito alla illegittimità del filmino della perquisizione, essendo le registrazioni audiovisive sul posto prodotte parzialmente e non integralmente riprodotte dal competente personale, durando il filmato circa un quarto d'ora mentre l'intera perquisizione era durata due ore. Questa Corte, con sentenza numero 26011/13 emessa in favore di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la nullità della perquisizione e del sequestro trattandosi di un sequestro preventivo e non probatorio e mancando la convalida da parte del Pubblico ministero nei termini di legge; infatti„ la pistola ricercata non aveva alcun nesso di pertinenza con il procedimento dal quale era scaturita la perquisizione. La nullità dell'atto travolge anche tutti gli atti che dallo stesso scaturiscono. 2.8. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 538 e 539, comma 2, cod. proc. pen. In assenza di prove, si fa riferimento a un generico danno morale non meglio individuato e determinato, e liquidato in un importo esorbitante in favore di tutti gli operanti senza discriminare rispetto alle condotte di cui ciascun pubblico ufficiale è stato vittima. La condanna è stata emessa in violazione di quanto prescritto in tema di provvisionale, che può essere liquidata solo nei limiti in cui è raggiunta la prova del danno, ipotesi non ricorrente nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi del ricorso non appaiono manifestamente infondati; conseguentemente, poiché solo la genetica inammissibilità del ricorso, impedendo l'instaurarsi di un valido rapporto impugnatoti°, preclude la verifica di eventuali cause estintive prescrizionali sopravvenute alla decisione di appello, nel caso in esame, non essendo il ricorso geneticamente inammissibile, bensì semplicemente non fondato, il reato deve ritenersi prescritto e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. In particolare, i reati si sono prescritti il 7 maggio 2021 (resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio) e il 15 settembre 2021(reato di calunnia), tenuto conto dei 14 mesi di sospensione dei termini analiticamente indicati in sentenza. 2.In primis non è manifestamente infondato il motivo circa la scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. con riferimento al reato di resistenza. La norma suindicata prevede una causa di giustificazione fondata sul diritto soggettivo, costituzionalmente garantito, del privato di reagire all'atto arbitrario del pubblico agente, sicché è configurabile anche nella forma putativa di cui all'art. 59, quarto comma, cod. pen., quando il soggetto versi nel ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto ingiustamente persecutorio del pubblico ufficiale, non potendo rilevare, invece, l'errore di diritto (Sez. 6, n. 25314 del 20/05/2021, Picciolo, Rv. 281687 - 01). Nel caso di specie, la situazione di scarsa chiarezza che si era creata circa la natura dell'intervento degli operanti, i quali si erano limitati a dire che dovevano notificare un atto, e la circostanza che gli imputati che dichiaravano di essersi attenuti a quanto loro consigliato dal legale di fiducia impedisce di ritenere gli stessi manifestamente infondati. 3. Per quanto concerne il reato di oltraggio, deve evidenziarsi che è stata a lungo dibattuta nella giurisprudenza di legittimità la questione se fra le persone (almeno due) alla presenza delle quali deve avvenire l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale, possano o meno computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni. Nel caso in esame la sentenza impugnata rinvia per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado che sottolinea che l'offesa era proferita alla presenza di più persone, essendo presenti sul posto diversi operanti della Polizia di Stato, parti offese, nonché i carabinieri intervenuti su richiesta della stessa Ferroni. Solo recentissimamente, con la sentenza Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata, Rv. 281838, questa Corte ha chiarito che il requisito della pluralità di persone è integrato unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai "civili"), ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio- temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente. Alla luce di quanto sopra esposto, il terzo motivo di ricorso non può ritenersi manifestamente infondato. 4.Per quanto concerne il reato di calunnia, infine, non è sicuramente inammissibile il motivo della difesa che sottolinea che, quando la persona calunniata è unicamente il pubblico ufficiale presente ai fatti, la fattispecie deve essere inquadrata nel reato di oltraggio e non in quello più grave di cui all'art.368 cod. pen. Si discute, infatti, se chi accusa sia animato dalla volontà di formulare una denuncia istanza querela agli operanti affinchè questi la riportino all'autorità giudiziaria, o voglia unicamente offendere e ingiuriare gli operanti. Del pari, non manifestamente infondato è il motivo sulla sussistenza del dolo in capo a [OSCURATO:PERSONA], non essendoci chiarezza in merito al fatto che la lettera inviata dalla donna alla Questura di Terni, volesse calunniare gli operanti o, piuttosto, fare presente le modalità illegittime con cui riteneva compiuta l'attività di perquisizione. 5. Deve osservarsi che, in considerazione del fatto che la responsabilità è stata accertata concordemente in entrambi i gradi del giudizio di merito e che le deduzioni difensive non integrano i presupposti per un proscioglimento nel merito, ancorato al requisito della "evidenza" di una delle altre cause di proscioglimento di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve prevalere, nel caso di specie, l'accertata prescrizione dei reati. Del resto, la dichiarazione di estinzione pronunciata da questa Corte di legittimità, in presenza di una c.d. sentenza "doppia conforme", determina la irrevocabilità delle statuizioni civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reali sono estinti per prescrizione, confermate le statuizioni civili. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza