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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 agosto 1990

Cassazione n. 28959/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/08/1990 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato in presenza di una motivazione, alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, esente da evidenti illogicità, e rispettosa delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Cassazione; La Corte con motivazione aderente alle emergenze processuali rilevava come il pagamento della somma di duecento euro non fosse idonea ad integrare i presupposti per la concessione dell'attenuante, tenuto conto che con tale versamento non veniva interamente riparato il danno attesa l'esiguità della somma v e la pluralità dei danneggiati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell'o ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/08/1990 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato in presenza di una motivazione, alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, esente da evidenti illogicità, e rispettosa delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Cassazione; La Corte con motivazione aderente alle emergenze processuali rilevava come il pagamento della somma di duecento euro non fosse idonea ad integrare i presupposti per la concessione dell'attenuante, tenuto conto che con tale versamento non veniva interamente riparato il danno attesa l'esiguità della somma v e la pluralità dei danneggiati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell'o ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28959/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris