CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 14275/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di -Sorveglianza di Roma in data 1 dicembre 2025 rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], valutati i numerosi precedenti penali e carichi pendenti che gravavano sullo stesso, dai quali si traeva un giudizio di pericolosità sociale del richiedente, persona dedita in maniera costante alla commissione di reati, anche in epoca recente. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, ha censurato la motivazione perché ritenuta carente ed illogica, in quanto fondata esclusivamente sulle iscrizioni presenti nei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del richiedente, senza operare alcuna concreta valutazione della personalità dello stesso; la difesa, in particolare, ha sottolineato che non è stata acquisita la relazione redatta dall'Uepe, circostanza che ha necessariamente impedito una valutazione in termini di attualità del giudizio di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA]. 13. In data 23 gennaio 2026 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato la relazione redatta dall'Uepe e i documenti allegati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2.1 L'ordinanza impugnata è basata esclusivamente sulla valutazione dei reati commessi da [OSCURATO:PERSONA], emergenti dai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti; non vi è alcun altro riferimento concreto ed attuale ai profili di personalità del richiedente ed anche i riferimenti alla nota della P.S. "Primavalle" traggono il giudizio negativo sulla personalità di [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente dai suoi precedenti penali. Il provvedimento impugnato, quindi, si è discostato dal condiviso principio di diritto secondo il quale, per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Nicolai, Rv. 278174-01). Sul punto, più di recente, si è chiarito che "In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono di per sé soli assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione la Corte ha chiarito che il giudice deve valutare in concreto l'esistenza di elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo, valorizzando i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante)". (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Rv. 287151-01). Va anche sottolineato che il Tribunale di sorveglianza, laddove sia chiamato a decidere su una istanza presentata da un condannato in stato di libertà, non ha l'obbligo di effettuare accertamenti ulteriori sulla personalità del richiedente (Sez. 1, 2Sentenza n. 26232 del 07/07/2020, Rv. 279581 - 01), sempreché gli elementi che emergono dalla documentazione già acquisita siano idonei a chiarire il quadro della personalità dello stesso, consentendo un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva; ne consegue che il Tribunale non deve necessariamente acquisire la relazione sull'osservazione della personalità nel caso in cui il condannato sia libero e le risultanze documentali rivelino l'inidoneità della misura richiesta, a fronte dell'accertata pericolosità del richiedente e dell'assenza di prospettive di una sperimentazione fruttuosa in attività risocializzanti, tale da non richiedere ulteriori approfondimenti. 2.2. Tanto premesso, come anticipato, nel caso di specie il provvedimento impugnato si limita a valorizzare, ai fini della valutazione della istanza per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, i precedenti penali e i carichi pendenti del richiedente, omettendo qualsiasi valutazione in ordine alla condotta successivamente serbata dal condannato, utile per analizzare i comportamenti attuali dello stesso; come anticipato, quest'ultimo costituisce un approfondimento necessario, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. 2.3. Ebbene, la motivazione del provvedimento impugnato sul punto appare essere insufficiente, considerato che il Tribunale si è limitato a valorizzare in negativo i precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA], senza prendere in considerazione la prospettazione della sussistenza di un idoneo domicilio del richiedente e la sua disponibilità di un'attività lavorativa, elementi che meritano di essere valutati anche al fine di accertare la sussistenza di un quadro di revisione critica del percorso antisociale di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Alla luce delle riportate considerazioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio ai un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. P.Q.M