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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34849/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca della somma di denaro; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Latina ha applicato, ai sensi dell'art. •444 cod. proc. pen., •a [OSCURATO:PERSONA] la. pena concordata tra 'le parti in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificata l'originaria fattispecie, disponendo la confisca, ai sensi degli artt. 85- bis e 87 D.P.R. n. 309/90 della somma di denaro in sequestro.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce violazione dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309/90 in relazione all'art. 240-bis cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine alla disposta confisca della somma di denaro in sequestro, essendosi la sentenza limitata alla sola indicazione delle disposizioni di legge.

3. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Rileva questa Corte che, nel disporre la confisca della somma di denaro sequestrata all'imputato, la sentenza non ha espresso alcuna valutazione a riguardo della sussistenza dei suoi presupposti, così incorrendo nella violazione di legge e nel vizio di motivazione denunciato.

3. Costituisce jus receptum, applicabile anche alla fattispecie in esame, il principio secondo il quale, in tema di patteggiannento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 12-sexies d.

I. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica (Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358 - 01).

4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro, con rinvio al Tribunale di Latina in diversa persona fisica per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Latina, in diversa persona fisica.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca della somma di denaro; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Latina ha applicato, ai sensi dell'art. •444 cod. proc. pen., •a [OSCURATO:PERSONA] la. pena concordata tra 'le parti in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificata l'originaria fattispecie, disponendo la confisca, ai sensi degli artt. 85- bis e 87 D.P.R. n. 309/90 della somma di denaro in sequestro. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce violazione dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309/90 in relazione all'art. 240-bis cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine alla disposta confisca della somma di denaro in sequestro, essendosi la sentenza limitata alla sola indicazione delle disposizioni di legge. 3. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Rileva questa Corte che, nel disporre la confisca della somma di denaro sequestrata all'imputato, la sentenza non ha espresso alcuna valutazione a riguardo della sussistenza dei suoi presupposti, così incorrendo nella violazione di legge e nel vizio di motivazione denunciato. 3. Costituisce jus receptum, applicabile anche alla fattispecie in esame, il principio secondo il quale, in tema di patteggiannento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 12-sexies d. I. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica (Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358 - 01). 4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro, con rinvio al Tribunale di Latina in diversa persona fisica per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Latina, in diversa persona fisica.
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