CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 luglio 2023
Cassazione n. 19462/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 26955-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 2858/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/6/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (successivamente dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma n. 671/2018) propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. in accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente avverso preavviso di fermo amministrativo, conseguente al mancato pagamento di undici cartelle di pagamento relative a debiti erariali; Agenzia delle entrate riscossione resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 10/7/2023, il Fallimento ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di ammissione al passivo con riserva del credito erariale; 1.2. non emerge l’adesione alla rinuncia da parte dell’agente per la riscossione; 1.3. ciò posto, in presenza di formale rinuncia al presente ricorso deve pregiudizialmente dichiararsi l'estinzione del processo, anche in assenza di accettazione della controparte; 1.4. invero, come è stato affermato da questa Corte la rinuncia non ha carattere recettizio, non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, ex art. 390 cod. proc. civ. (cfr. Cass.n. 1014072020; Cass. n. 3971/2015; Cass. Sez. U. n. 7378/2013; Cass. n. 9857/2011; Cass. n. 21894/2009), ciò derivando anche dal quarto comma dell'art. 391, secondo cui in caso di rinuncia, non è pronunciata condanna alle spese «se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale»; 1.5. l'accettazione della controparte rileva dunque unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo l'art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., che, in assenza di accettazione, il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese; 1.6. nella specie, l’atteggiamento di desistenza manifestato dalla Curatela con la rinuncia e la disposta ammissione al passivo con riserva del credito erariale inducono questa Corte, nell’esercizio del potere discrezionale riconosciutole dall’art 391, secondo comma, cod. proc. civ., a compensare integralmente le spese di lite tra le parti; 1.7. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228) non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175) P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da rem