CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 luglio 2025
Cassazione n. 41497/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Verona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Verona non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] eseguito in data 21 luglio 2025 in flagranza del reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen., ritenendo che l'arresto fosse stato operato illegittimamente considerato che la condotta posta in essere dall'arrestato non aveva impedito o ostacolato il compimento di alcun atto d'ufficio, essendosi il predetto limitato ad offendere gli operanti con epiteti volgari senza porre in essere violenze o minacce nei loro riguardi. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, chiedendone l'annullamento, sul rilievo che il giudice avrebbe travisato i fatti, poiché l'arresto era stato legittimamente eseguito. Alle ragioni del ricorso ha aderito anche il Procuratore Generale della Corte di cassazione che nella sua memoria scritta, ha richiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, evidenziando la superfluità di un giudizio rescissorio che avrebbe solo una valenza formale, trattandosi di un procedimento che ha già esaurito i suoi effetti, residuando solo la verifica della legittimità dell'operato degli agenti che hanno proceduto all'arresto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'interesse del pubblico ministero per il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza di mancata convalida dell'arresto sussiste sotto plurimi aspetti, tra cui quello evitare che, in sede di fungibilità della detenzione (art. 657 cod.proc.pen.), l'indagato possa costituirsi, per eventuali reati in precedenza commessi, un titolo per fruire di una detrazione di pena derivante da una privazione della libertà personale senza titolo, oltre all'interesse a rimuovere le condizioni per una potenziale domanda di riparazione per ingiusta detenzione da parte dell'indagato ed all'interesse a vedere riconosciuta la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria che ha eseguito l'arresto con un intervento che l'ufficio del p.m. ha condiviso e fatto proprio, non disponendone l'immediata liberazione. Ciò premesso, risulta palese il travisamento operato dal giudice che ha qualificato come ingiustificato l'arresto senza considerare che gli agenti erano intervenuti per sedare le intemperanze dell'arrestato il quale per opporsi al loro intervento aveva afferrato prima una tazzina per colpirli e poi aveva strattonato uno di essi. Nel caso di specie, trattandosi di una ipotesi di arresto facoltativo, inoltre, l'atteggiamento minaccioso assunto anche nei confronti dei propri datori di lavoro rendeva senz'altro giustificata la valutazione operata in punto di gravità, considerato anche il comportamento dell'indagato che aveva manifestato estrema agitazione ed insofferenza al momento dell'intervento dei Carabinieri. Anche in tema di arresto facoltativo in flagranza, peraltro, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi, quindi, ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità o sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Hraich, Rv. 252949; Sez. 1, n. 15296 del 04/04/2006, Oprea, Rv. 234211). In adesione all'orientamento oramai prevalente della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. 2, n. 21389 del 11/03/2015, Morelli, Rv. 264026), l'annullamento va disposto senza rinvio, trattandosi di situazione in cui appare superfluo lo svolgimento di un giudizio di rinvio con riferimento ad una fase oramai esauritasi, nella quale il giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria e, perciò, l'esistenza dei presupposti che avrebbero giustificato la relativa convalida, già riconosciuti con la presente decisione. PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata dic