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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 27888/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23958/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] A RL, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 290, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA

V. [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n.1031/2017 depositata il 07/03/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso ( avendo solo provveduto alla nomina di nuovo difensore in sostituzione); Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento,tenuto conto del valore della controversia, in favore di ciascuna parte controricorrente costituita, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.300,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 in favore del Comune di Roma ed oltre eventuali spese prenotate a debito in favore della Riscossione.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23958/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] A RL, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 290, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n.1031/2017 depositata il 07/03/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso ( avendo solo provveduto alla nomina di nuovo difensore in sostituzione); Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento,tenuto conto del valore della controversia, in favore di ciascuna parte controricorrente costituita, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.300,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 in favore del Comune di Roma ed oltre eventuali spese prenotate a debito in favore della Riscossione. Co
Decreto Cassazione n. 27888/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris