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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17730/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15 ottobre 2020, la Corte d'Appello di Trieste ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di energia elettrica, parzialmente riformando la pronunzia di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia e affidato a un unico motivo, con il quale si denunzia l'inosservanza del principio della correlazione tra l'imputazione e la sentenza previsto dall'articolo 521 cod. proc. pen..

Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale, affermando che l'imputata "ha tratto vantaggio dalla manomissione del contatore, sia stato o meno opera delle sue mani", ha addebitato una condotta diversa da quella ascritta: "....collegando fraudolentemente due cavi elettrici al contatore di pertinenza dell'abitazione in uso a [OSCURATO:PERSONA] sottraeva energia alla medesima alimentando l'appartamento concesso in locazione..." [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Non sussiste la denunziata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, l'appartamento occupato dalla imputata, in virtù di contratto di locazione, ha usufruito di energia elettrica i cui costi sono stati addebitati a un terzo, titolare di un contratto ENEL al cui contatore erano stati collegati dei cavi in modo fraudolento.

A fronte della doglianza difensiva, proposta con l'atto di appello, secondo la quale non v'era prova che la manomissione fosse addebitabile alla Sali, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che il dato era irrilevante, giacché l'imputata per mesi aveva consapevolmente sottratto l'energia elettrica giacché non ne aveva sostenuto i costi.

In proposito, va rilevato che l'illecita fruizione consapevole dell'energia elettrica altro non rappresenta che l'impossessamento della "res", attuato attraverso l'uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell'ente erogatore; la registrazione del consumo ha solo natura di prova del fatto e della entità del danno causato.

Di conseguenza, il fatto che la ricorrente non sia stata colei che abbia allacciato i "cavi volanti" alla rete elettrica, per fruire abusivamente dell'erogazione, non rileva ai fini della configurabilità del reato nei suoi confronti, dal momento che ella ha utilizzato continuativamente l'energia elettrica illecitamente sottratta, in modo assolutamente consapevole riguardo all'illegittimità del servirsene (si veda nello stesso senso Sez. 5, Sentenza n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440).

Quanto alla dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, va ribadito che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051).

Né la diversa qualificazione giuridica del fatto effettuata con la sentenza di appello, senza preventivamente renderne edotte le parti, determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, in conformità dell'art. 111, comma 2, Cost. e dell'ad. 6 CEDU, secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c.

Italia, ove non avvenga a sorpresa, allorchè l'imputato e il suo difensore 2 / / / siano stati posti in condizione sin dall'inizio del processo di interloquire sulla questione, ed il fatto storico non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione.

3. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 ottobre 2020, la Corte d'Appello di Trieste ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di energia elettrica, parzialmente riformando la pronunzia di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia e affidato a un unico motivo, con il quale si denunzia l'inosservanza del principio della correlazione tra l'imputazione e la sentenza previsto dall'articolo 521 cod. proc. pen.. Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale, affermando che l'imputata "ha tratto vantaggio dalla manomissione del contatore, sia stato o meno opera delle sue mani", ha addebitato una condotta diversa da quella ascritta: "....collegando fraudolentemente due cavi elettrici al contatore di pertinenza dell'abitazione in uso a [OSCURATO:PERSONA] sottraeva energia alla medesima alimentando l'appartamento concesso in locazione..." [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Non sussiste la denunziata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, l'appartamento occupato dalla imputata, in virtù di contratto di locazione, ha usufruito di energia elettrica i cui costi sono stati addebitati a un terzo, titolare di un contratto ENEL al cui contatore erano stati collegati dei cavi in modo fraudolento. A fronte della doglianza difensiva, proposta con l'atto di appello, secondo la quale non v'era prova che la manomissione fosse addebitabile alla Sali, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che il dato era irrilevante, giacché l'imputata per mesi aveva consapevolmente sottratto l'energia elettrica giacché non ne aveva sostenuto i costi. In proposito, va rilevato che l'illecita fruizione consapevole dell'energia elettrica altro non rappresenta che l'impossessamento della "res", attuato attraverso l'uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell'ente erogatore; la registrazione del consumo ha solo natura di prova del fatto e della entità del danno causato. Di conseguenza, il fatto che la ricorrente non sia stata colei che abbia allacciato i "cavi volanti" alla rete elettrica, per fruire abusivamente dell'erogazione, non rileva ai fini della configurabilità del reato nei suoi confronti, dal momento che ella ha utilizzato continuativamente l'energia elettrica illecitamente sottratta, in modo assolutamente consapevole riguardo all'illegittimità del servirsene (si veda nello stesso senso Sez. 5, Sentenza n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440). Quanto alla dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, va ribadito che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051). Né la diversa qualificazione giuridica del fatto effettuata con la sentenza di appello, senza preventivamente renderne edotte le parti, determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, in conformità dell'art. 111, comma 2, Cost. e dell'ad. 6 CEDU, secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, ove non avvenga a sorpresa, allorchè l'imputato e il suo difensore 2 / / / siano stati posti in condizione sin dall'inizio del processo di interloquire sulla questione, ed il fatto storico non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione. 3. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17
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