CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 40170/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Napoli con sentenza in data 21 dicembre 2022 riformando la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data 27 aprile 2015 assolveva l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di truffa. Il ricorso ex art. 576 cod.proc.pen. presentato dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], inammissibile alla luce della sua genericità e della totale assenza di confronto in ordine alle affermazioni della corte di merito circa l'assoluzione dell'imputato ed in particolare trattasi di ricorso generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che infondata appare la richiesta della difesa dell'imputato di condanna alle spese del grado avuto riguardo al contenuto della memoria difensiva che non ha apportato alcun contributo concreto ed ulteriore alla decisione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese formulata dall'imputato. Itonna, 11 luglio 2023