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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 39719/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 09/11/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri, in data 26/03/2012, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale viene contestata la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di ricettazione in luogo dell'ipotesi depenalizzata di appropriazione di cose smarrite, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata sull'insufficienza della sola prossimità temporale tra lo smarrimento dell'assegno e il suo utilizzo da parte dell'imputato per provarne il concorso nel delitto presupposto) ed è, comunque, manifestamente infondato in considerazione del condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori. (Sez. 2 - , Sentenza n. 4132 del 18/10/2019 Ud. (dep. 31/01/2020 ) Rv. 278225 - 01; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, il 13 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 09/11/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri, in data 26/03/2012, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale viene contestata la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di ricettazione in luogo dell'ipotesi depenalizzata di appropriazione di cose smarrite, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata sull'insufficienza della sola prossimità temporale tra lo smarrimento dell'assegno e il suo utilizzo da parte dell'imputato per provarne il concorso nel delitto presupposto) ed è, comunque, manifestamente infondato in considerazione del condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori. (Sez. 2 - , Sentenza n. 4132 del 18/10/2019 Ud. (dep. 31/01/2020 ) Rv. 278225 - 01; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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