CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00454/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreOLGA MIGNOLO che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenzadel 26 giugno 2025, la Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] ha riformato, quanto alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la sentenza pronunciata il 2 febbraio 2024 dal Tribunale di Locri confermandola nel resto. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen. perché, mediante un tubo che collegava la rete idrica comunale a una cisterna posta all’interno del garage dell’abitazione di residenza, si era reiteratamente impossessato di acqua (in quantità non determinata con certezza) s ottraendola al Comune di Platì senza pagarne il prezzo (fatto accertato in Platì, l’11 luglio 2018). Per questo reato, l’imputato è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed € 150 di multa(condizionalmente sospesa dalla Corte di appello), determinata applicando le attenuanti generiche e valutandole prevalenti sulla aggravante . È stato condannato, inoltre, al risarcimento dei danni in favore del Comune di Platì costituitosi parte civile. Non essendo stati forniti in giudizio elementi idonei a tal fine, per la liquidazione del dann o le parti sono state rimesse di fronte al competente giudice civile. 2. Per mezzo del proprio difensore di fiducia,[OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appellodeducendo violazione di legge e vizi di motivazione per non essere stata ritenuta applicabile la causa di non punibilità di cui all’art. 131 biscod. pen. Lasentenza impugnata ha escluso la particolare tenuità del fatto sostenendo: che il reato ascritto all’imputato è «a consumazione continuata»; che ha implicato «la fruizione abusiva, per un consistente periodo di tempo, di un bene di pubblica utilità»; che tali circostanze sono ostative all’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.,possibile solo «in ipotesi di comportamento non abituale e in presenza di una offesa particolarmente tenue al bene giuridico tutelato dalla norma» (così testualmente pag. 5 della motivazione). La difesa si duole di tali conclusioni e sostiene chela Corte territoriale sarebbe incorsa in errore di diritto. In tesi difensiva, un reato a consumazione continuata, anche se produce effetti nel tempo, si realizza con una sola condotta tipica,sicché quando l’offesa, pur essendosi protratta nel tempo, è di particolare tenuità l’applicazione dell’art. 131 biscod. pen. non è preclusa. Il difensore ricorda che, ai sensi dell’art. 131 bis, comma 1, cod. pen. , la particolare tenuità del fatto può essere ritenuta se «il comportamento risulta non abituale» e, ai sensi dell’art. 131 bis, comma 4, il comportamento è abituale se l’autore «è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza» ovvero ha «commesso più reati della stessa indole», nonché «nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate» . Osserva che, nel caso di specie, all’imputato è stato ascritto un furto (in specie, un impossessamento di acqua realizzato tramite l’allaccio abusivo alla rete idrica comunale) e tale condotta è «ontologicamente unica in quanto posta in essere una sola volta»,essendo irrilevante ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità che i suoi effetti si siano protratti nel tempo. Il difensore sostiene che, per escludere l’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. al reato di furto ritenendol’abitualità della condotta, sarebbe stato necessario poter attribuire all’imputato almeno due reati della medesima indole diversi rispetto a quello oggetto del procedimento in corso. Sottolinea infine che , per la liquidazione del danno, le parti sono state rimesse di fronte al giudice civile competente, sicché nel giudizio penale non si è raggiunta la prova dell ’ entità dell’offesa e non è possibile escluderne la particolare tenuità. 3.Con memoria scritta, tempestivamente depositata, il Procuratore generale ha concluso peril rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Come noto, il giudizio sulla tenuità del fatto necessario per poter applicare la causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (cfr., per tutte, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 , Rv.266590). Come efficacemente chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza citata (pag. 8 della motivazione),al giudice è richiesta «una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta» e non solo di quelle che «attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto » . Ai fini della applicazione dell’art. 131 biscod. pen., infatti, «non esiste un’offesa tenue o grave in chiave archetipica. È la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore». L’ambito di applicazione dell’istituto è stato definito dal legislatore:in primo luogo, attraverso una graduazione qualitativa astratta, basata sull’entità e sulla natura della pena; in secondo luogo, attraverso una valutazione di gravità in concreto che deve svolgersi ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., ma (dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150) comprende anche la condotta susseguente al reato; infine, con la previsione di « un elemento d’impronta personale, pure esso tipizzato, tassativo, relativo alla abitualità o meno del comportamento»(così, in motivazione, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016). In presenza di situazioni ritenute incompatibili con l’idea di speciale tenuità (tra gli altri: motivi abietti o futili, crudeltà, minorata difesa della vittima)l’applicabilità della norma è stata esclusa. A questi elementi, a seguito della entrata in vigore del d.lgs.n. 150/2022 (che ha modificato, ampliandoli, i limiti di pena entro i quali la disposizione in esame può operare), si è aggiunta l’esclusione espressa di alcune categoriedi reati. L’art. 131 biscod. pen., al comma 4, definisce la nozione di comportamento abituale, prevedendo che esso sia tale «nel caso in cui l’autore di reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate». Com’è evidente, la tipizzazione della nozione di comportamento abituale è stata operata non solo attraverso il richiamo alle nozioni codicistiche di delinquente abituale, professionale e per tendenza (artt. 102, 103, 104, 105, 108 cod. pen.) e di commissione di più reati della stessa indole (art. 101 cod. pen.), ma anche attraverso il richiamo alla commissione di un reato che abbia ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Nella sentenza n.13681/2016, le Sezioni Unite hanno precisato (pag. 16 e 17 della motivazione): «che il nuovo istituto dell’abitualità è frutto del sottosistema generato dalla riforma ed al suo interno deve essere letto», con la conseguenza che sarebbe «fuorviante riferirsi esclusivamente alle categorie tradizionali della condanna e della recidiva»; che «la norma intende escludere dall ’ ambito della particolare tenuità del fatto comportamenti “seriali”» e alcune indicazioni sono chiare in tal senso, atteso il riferimento a gli istituti codicistici del delinquente abituale, professionale, per tendenza; che è chiaro in tal senso anche il riferimento alla commissione di «più reati della stessa indole» , dal quale si evince « che l’abitualità si concretizza in presenza di unapluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quellooggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell’applicabilità dell’art.131bis». Si è affermato inoltre: che i reati possono essere successivi a quello in esame, perché si verte in un ambito diverso da quello della disciplina legale della recidivae possono rilevare anche fatti di reato non accertati con sentenza irrevocabile di condanna purché quei fatti sianoposti all’attenzione del giudice e questi sia in grado di valutarne l’esistenza. Con specifico riferimento ai reati che hanno ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate, le Sezioni Unite hanno osservato che il legislatore ha evocato reati che presentano l’abitualità come tratto tipico (ad esempio, il delitto di maltrattamenti in famiglia), reati che presentano nel tipo condotte reiterate (ad esempio, il delitto di atti persecutori), reati che implic a no, nelle fattispecie concrete, plurime distinte condotte nello sviluppo degli accadimenti (ad esempio, un reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, generato dalla mancata adozione di distinte misure di prevenzionee da un consolidato regime di disinteresse per la sicurezza). 3. Applicando questi principi al caso oggetto del presente ricorso si deve subito rilevare che i furti realizzati tramite allaccio abusivo ad una rete di erogazione predisposta per consentire ai consociati di fruire di un bene destinato a pubblica utilità, sono reati a “consumazione prolungata”o a “condotta frazionata”. Come è stato recentemente affermato, tale è il furto di acqua potabile effettuato mediante allacciamento abusivo alla rete idrica « la cui consumazione cessa con l ’ ultimo prelievo» (Sez. 5, n.19053 del 24/04/2025, Rv. 288007). Nello stesso senso si è concluso con riferimento al furto di energia elettrica, che è stato fatto rientrare tra i delitti a consumazione prolungata (o a condotta frazionata), « perché l ’ evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, sicché le plurime captazioni di energia che si susseguono costituiscono singoli atti di un’unica azione furtiva, posticipando la cessazione della consumazione fino all’ultimo prelievo» (Sez. 5, n. 1324 del 27/10/2015, dep.2016, Rv. 265850 ; Sez. 4, Sentenza n. 1537 del 02/10/2009 , dep. 2010 , Rv.246294). Nella medesima prospettiva si è affermato che « Il termine di prescrizione del delitto di furto di energia elettrica decorre dall’ultima delle plurime captazioni di energia, che costituiscono i singoli atti di un’unica azione furtiva a consumazione prolungata» (Sez. 4, n. 53456 del 15/11/2018, Rv. 274501). La Corte di appello si è mossa all’interno di queste coordinate ermeneutiche quando ha ritenuto che un allaccio abusivo alla rete idrica comunale integri un reato a consumazione prolungata.Rientrano in questa nozione, infatti, i reati nei quali l ’originario e unico comportamento produce effetti dannosi che si protraggono nel tempo e, nel caso di specie, dall’allaccio abusivo sono derivate plurime acquisizioni di acqua non contabilizzate e non pagate; dunque, plurime sottrazioni del bene all’ente erogatoreche legittimamente lo detiene. 4. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di occuparsi della possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. ai reati a consumazione prolungata e ha concluso in senso negativo. Si è sostenuto che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto nonpuò trovare applicazione in caso di « omesso versamento del contributo al mantenimento dei figli minori posto in essere con reiterati inadempimenti» perché, quando gli inadempimenti siano ripetuti nel tempo, «l’omesso versamento dell’assegno integra un reato “a consumazione prolungata”, caratterizzato dal fatto che ogni singolo inadempimento aggrava l’offesa al bene giuridico tutelato» (Sez. 6, n. 22523 del 01/07/2020, Rv. 279563 ; Sez. 6, n.20941 del 20/04/2022, Rv. 283304 ) . Più in particolare, si è osservato che la fattispecie di cui all’art. 570 biscod. pen. si consuma nel momento in cui viene omesso il versamento del dovuto e, tuttavia, se si trattadi versamenti dovuti a scadenze predeterminate e l’omissione si protrae, «pur non perdendo la sua struttura unitaria», il reato si realizza attraverso una pluralità di atti. In questi casi, secondo le sentenze in esame, «ogni singolo inadempimento rappresenta soltanto l’aggravamento di un’offesa già inferta ed in essere». Ilprotrarsi della condotta omissiva, quindi, approfondisce il disvalore della condotta, ma gli inadempimenti successivi al primo non costituiscono «un ulteriore autonomo momento di disvalore»e non integrano un nuovo reato. Nondimeno, ciascuna omissione « contribuisce ad accentuare la lesione arrecata al bene giuridico protetto dalla norma» e, proprio per questo, «non può consistere in un mero post factum penalmente irrilevante». Muovendo da queste premesse, si è ritenuto che il delitto previsto dall’art.570 bis cod. pen. se reiterato nel tempo, abbia la struttura di un reato «a consumazione prolungata» e da questa qualificazione giuridica è stata fatta discendere l’inapplicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. Si è sostenuto infatti – con una argomentazione che il Collegio condivide e allaquale ritiene di dover dare continuità –che i reati “a consumazione prolungata” sianocaratterizzati dalla commissione di «condotte reiterate, e comunque plurime, le quali rappresentano forme di manifestazione di quel “comportamento abituale” che, per espressa disposizione normativa, esclude la possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen.» ( Sez. 6, n. 22523 del 01/07/2020, Rv. 279563pag. 3 della motivazione). Ad analoghe conclusioni si è giunti con riferimento al reato di cui all’art. 356 cod. pen. Si è affermato, infatti, che « Il delitto di frode in pubbliche forniture, quando riguardi contratti di somministrazione di beni o servizi, assume la struttura di un reato aconsumazione prolungata, connotato da pluralità delle condotte, come tale ostativo all’applicazione della causa di non punibilità exart. 131 bis cod. pen. anche in caso di particolare tenuità di ogni singola azione od omissione» (Sez. 6, n. 12073 del 06/02/2020 , Rv. 278752 ) . Nella medesima prospettiva, si è ritenuto che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto,non possa «essere applicata ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica. (Fattispecie relativa a condotte reiterate nel tempo integranti il reato di esercizio abusivo della professione)» (Sez. 7, Ordinanza n. 13379 del 12/01/2017, Rv. 269406). Si è affermato, inoltre, che « La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131bis cod. pen., non può essere applicata a l reiterato conferimento di rifiuti urbani e speciali,prodotti da terzi in assenza del necessario titolo abilitativo, di cui al reato eventualmente abituale previsto dall’art.256, comma primo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).» (Sez. 3, n. 48318 del 11/10/2016, Rv. 268566; nello stesso senso,con riferimento al reiterato trasporto non autorizzato di notevoli quantità di materiale ferroso,Sez. 3, n. 30134 del 05/04/2017, Rv. 270255). 5. Il principio di diritto enucleato dalla giurisprudenza citata è applicabile anche al caso oggetto del presente ricorso.Il furto ascritto all’imputato, infatti, è stato commesso con più condotte di sottrazione di acqua all’ente erogatore. Si tratta, dunque, di un reato che, in concreto, si è realizzato tramite plurime condotte che rappresentano forme di manifestazione di quel “comportamento abituale” che, per espressa disposizione normativa, osta all’applicazione dell’art.131 bis cod. pen. Rileva in tal senso la constatazione che l’odierno ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato,non quale autore dell’allaccio abusivo, ma quale utilizzatore dell’impianto abusivamente realizzato. I giudici di merito hanno sottolineato, infatti (pag. 4 della sentenza impugnata),che dell’allaccio abusivo [OSCURATO:PERSONA] si è servito «per impossessarsi di acqua pubblica senza pagarne il corrispettivo». Ponendosi in questa prospettiva, non può avere rilievo nel senso auspicato dalla difesa la circostanza che, nel caso di specie, l’entità del danno non sia stata accertata e non sia noto da quanto tempo [OSCURATO:PERSONA] stesse utilizzando l’allaccio abusivo. Non è controverso, infatti, che l’abitazione nella quale l’imputato era residente fosse rifornita di acqua attraverso una cisterna che si riempiva grazie ad un allaccio abusivo alla rete idrica comunale,in assenza di un contratto di fornitura e di un sistema dicontabilizzazione dei consumi. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processu