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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 10852/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -36549/21 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il motivo unico di ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per manifesta infondatezza ed assoluta genericità.

1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione per il reato accertato di cui all'art. 648 cod. pen., ipotesi attenuata di cui al secondo comma (oggi comma quarto), tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame.

1.2. Quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., la Corte ha argomentato il diniego opposto alla richiesta difensiva rinnovata in grado di appello, valorizzando il comportamento plurale della illecita ricezione di orologi recanti marchi di note montres contraffatti, che palesa dunque dimensione offensiva certamente non mininnale, come pure il precedente specifico, testimone di una condotta non certo episodica o meramente occasionale.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rotti S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -36549/21 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il motivo unico di ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per manifesta infondatezza ed assoluta genericità. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione per il reato accertato di cui all'art. 648 cod. pen., ipotesi attenuata di cui al secondo comma (oggi comma quarto), tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. 1.2. Quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., la Corte ha argomentato il diniego opposto alla richiesta difensiva rinnovata in grado di appello, valorizzando il comportamento plurale della illecita ricezione di orologi recanti marchi di note montres contraffatti, che palesa dunque dimensione offensiva certamente non mininnale, come pure il precedente specifico, testimone di una condotta non certo episodica o meramente occasionale. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rotti S
Sentenza Cassazione n. 10852/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris