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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13220/2026

Testo disponibile della fonte

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ricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] popolare di [OSCURATO:SOCIETA].), inpersona della procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procurain calce al controricorso;- controricorrente -avverso il DECRETO N. 479/2025 della CORTE D’APPELLO DIBARI del 4/3/2025;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del14/4/2026;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore Generale della Repubblica STANISLAO DEMATTEISNumero registro generale 8124/2025Nu2m ero sezionale 1717/2026Numero di raccolta generale 13220/2026Data pubblicazione 07/05/20261.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], hachiesto l’esdebitazione dell’incapiente prevista dall’art. 283c.c.i.i.1.2.

Il tribunale di Foggia, con decreto in data 1/10/2024,ha accolto la domanda e ha, per l’effetto, concesso all’istante ilbeneficio richiesto.2.1. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorsodepositato innanzi alla corte d’appello di Bari, ha propostoreclamo avverso tale decreto.2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al reclamo deducendo,tra l’altro, la sua inammissibilità per violazione dell’art. 124c.c.i.i., sul rilievo che, trattandosi di decreto pronunciato dalgiudice delegato, il reclamo sarebbe dovuto essere propostoinnanzi al tribunale di Foggia in composizione collegiale e nonalla corte d’appello di Bari.2.3.

La corte d’appello, con il decreto in epigrafe, haaccolto il reclamo.2.4.

La corte, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto,l’infondatezza dell’eccezione d’inammissibilità del reclamosollevata dalla reclamata, evidenziando che: - “ai sensi dell’art.123 CCII, così come in precedenza, l’art. 25 della L.F., il giudicedelegato sia un organo della procedura concorsuale con funzionidi mero controllo e sorveglianza della procedura stessa”; -quindi, “il GD non è competente a definire i giudizi quali quelloin esame che, peraltro si pongono al di fuori della proceduraliquidatoria/fallimentare”; - pertanto, “la competenza a deciderei reclami avverso i provvedimenti di accoglimento e/o rigettodelle istanze di esdebitazione spetta alla Corte di Appello”.2.5.

La corte, inoltre, ha ritenuto che il reclamo propostodalla banca fosse, nel merito, fondato.2.6.

La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che: - anorma dell’art. 283 c.c.i.i., la concessione dell’esdebitazioneRic. 2025 n. 8124 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero registro generale 8124/2025Nu3m ero sezionale 1717/2026Numero di raccolta generale 13220/2026Data pubblicazione 07/05/2026richiede che il giudice accerti la meritevolezza del debitore everifichi l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpagrave nella formazione dell’indebitamento; - a fronte di unaliberazione dai debiti che non offre alcuna utilità al creditore, ilsacrificio può, infatti, giustificarsi, ancor più per i crediti pubblici(anche sotto il profilo costituzionale), solo a condizione che ildebitore sia “meritevole”; ha ritenuto, quanto al caso di specie,che: - la debitrice istante, come rappresentato dal professionistaOCC e condiviso dal giudice, era, in realtà, “completamenteestranea alle attività di impresa, svolta effettivamente dal padre,Antonio, quale imprenditore occulto”; - non può, tuttavia,affermarsi che “l’aver assunto la veste di imprenditrice "palese"ed aver consentito a terzi soggetti … quand’anche familiari, diesercitare l’impresa sotto il proprio nome … di esercitarel’impresa sotto il proprio nome, senza operare i necessaricontrolli sulla gestione”, “ed anzi disinteressandosi totalmentedella stessa”, “costituisca un’esimente tale da escludere la colpagrave” della debitrice, trattandosi, per contro, di fatti chedepongono in senso opposto; - l’istante, infatti, “eramaggiorenne, capace, culturalmente attrezzata e benconsapevole, come dalla stessa ammesso, che l’attivitàimprenditoriale sarebbe stata (come poi era stata) nei fattiesercitata dal padre”; - la debitrice, pertanto, “si è prestata,nella consapevolezza della propria impossidenza e dellamancanza delle capacità di impresa necessarie, a consentirel’intestazione di una impresa fittiziamente al posto del padre,artefice occulto (ai terzi ma non alla figlia) di tutta la vicenda” e“già … titolare una ditta avente il medesimo oggetto, che avevalasciato inattiva in quanto indebitata”; - non può, allora ritenersiche la debitrice istante si sia ritrovata in una condizione di“incolpevole sovraindebitamento”, laddove, invece,“colpevolmente aveva quanto meno omesso qualsiasi vigilanzaRic. 2025 n. 8124 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero registro generale 8124/2025Nu4m ero sezionale 1717/2026Numero di raccolta generale 13220/2026Data pubblicazione 07/05/2026nel corso del tempo sull’attività di cui era titolare e della qualegestiva gli adempimenti anche contabili, quantomenoapponendo delle sottoscrizioni”.2.7.

La corte, quindi, ha accolto il reclamo ed ha, perl’effetto, rigettato l’istanza di esdebitazione proposta dalla DeLuca3.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il ricorsonotificato (lunedì) 14/4/2025, ha chiesto, per due motivi, lacassazione del decreto.3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.3.3.

Fissata l’adunanza in camera di consiglio, il PubblicoMinistero, con memoria depositata il 19/2/2026, ha chiestol’accoglimento del primo motivo di ricorso.3.4.

Le parti hanno depositato memorie.

La banca, inparticolare, ha chiesto, in via subordinata, “l’applicazione delprincipio della traslatio iudicii con termine per la riassunzionedinanzi al Giudice competente”.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 283, comma 8, c.c.i.i.,in comb.disp. dell’art. 124 c.c.i.i., in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui haritenuto che il reclamo della banca era stato correttamenteproposto alla corte d’appello e non, come la reclamata avevaeccepito, innanzi al tribunale in composizione collegiale,omettendo, per contro, di considerare che: - l’art. 283 c.c.i.i.,nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n.136/2024, entrate in vigore il 28/9/2024 ed applicabili, ai sensidell’art. 56 del d.lgs. n. 136 cit., “ai procedimenti diesdebitazione … pendenti alla data della sua entrata in vigore”,dispone che il decreto che si pronuncia sull’esdebitazione ècomunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporreRic. 2025 n. 8124 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero registro generale 8124/2025Nu5m ero sezionale 1717/2026Numero di raccolta generale 13220/2026Data pubblicazione 07/05/2026reclamo a norma dell’art. 124 c.c.i.i. nel termine di trenta giorni;- il decreto pronunciato, come nel caso in esame, dal tribunalein composizione monocratica è, dunque, reclamabile innanzi altribunale in composizione collegiale e non, come ha inveceritenuto la pronuncia impugnata, alla corte d’appello; - delresto, se anche fosse applicabile l’art. 283, comma 8, c.c.i.i. neltesto anteriormente in vigore, il reclamo della banca eracomunque inammissibile perché proposto senza il preventivoesperimento dell’opposizione, ai fini della conferma o dellarevoca, innanzi al medesimo giudice che aveva concessol’esdebitazione; - in definitiva, se si ritiene applicabile l’art. 283,comma 8, c.c.i.i., nel testo novellato dal d.lgs. n. 136/2024, ilreclamo della banca era inammissibile perché doveva essereproposto al tribunale di Foggia in composizione collegiale; - se,invece, si ritiene applicabile l’art. 283, comma 8, c.c.i.i., neltesto anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 136/2024,il reclamo era comunque inammissibile perché la banca dovevaproporre opposizione innanzi al tribunale di Foggia incomposizione monocratica.4.2.

Il motivo, nei limiti che seguono, è fondato conassorbimento del secondo.4.3.

L’art. 283, comma 8, c.c.i.i. prevede, infatti, che il“decreto” con il quale “il giudice” (e cioè, come nel caso inesame, il tribunale in composizione monocratica) decide sullarelativa esdebitazione e la “concede” è soggetto a “reclamo” anorma dell’art. 124 c.c.i.i., vale a dire con ricorso da presentarenon alla corte d’appello, come ha ritenuto il decreto impugnato,ma al tribunale in composizione collegiale.4.4.

Non v’è dubbio, del resto, che il procedimento inesame risulta assoggettato all’art. 283, comma 8, c.c.i.i., nellaformulazione successiva alle modifiche apportate dal d.lgs. n.136/2024.Ric. 2025 n. 8124 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero r6eg istro generale 8124/2025Numero sezionale 1717/2026Numero di raccolta generale 13220/2026Data pubblicazione 07/05/20264.5.

Le disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 136 cit., comequella che (con l’art. 43, comma 2, lett. e) ha dettato il nuovotesto dell’art. 283, comma 6, cit., si applicano, infatti, (ai sensidell’art. 56, comma 4, del d.lgs. n. 136 cit.) anche “aiprocedimenti di esdebitazione” che (come quello in esame)erano “pendenti alla data della sua entrata in vigore …”, vale adire il 28/9/2024.4.6.

È vero che: - l’art. 56, comma 4, del d.lgs. n. 136cit., come ha stabilito l’art. 8 del d.l. n. 178/2024, conv. con l.n. 4/2025, “si interpreta” nel senso che “l’applicabilità delledisposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del2024 … ai procedimenti di esdebitazione e alle procedurependenti non richiede il rinnovo, la modifica o l’integrazionedegli atti compiuti prima della data di entrata in vigore deldecreto legislativo n. 136 del 2024” e che “sono fatti salvi iprovvedimenti adottati”; - l’art. 8 del d.l. n. 178 cit. ha, in talmodo, escluso che l’applicazione delle norme introdotte dald.lgs. n. 136 cit., come il nuovo testo dell’art. 283, comma 8,cit., possa travolgere i provvedimenti già assunti prima dellaloro entrata in vigore, la cui legittimità, dunque, tanto sul pianosostanziale, quanto sul piano processuale, dev’essere valutata,al pari degli atti del relativo procedimento, avendo esclusivoriguardo alle norme in vigore al momento della loro adozione(Cass. n. 7663 del 2026, in motiv.).4.7.

Resta, nondimeno, il fatto che: - nel caso in esame,il decreto del tribunale è stato pronunciato in data 1/10/2024,vale a dire dopo l’entrata in vigore (in data 28/9/2024) dellanorma sopravvenuta dichiaratamente retroattiva (e, come tale,derogatoria del principio generale previsto dall’art. 5 c.p.c.), edera, come tale, già assoggettato alla norma dell’art. 43, comma2, lett. e), del d.lgs. n. 136 cit., che, nell’introdurre il nuovotesto dell’art. 283, comma 6, c.c.i.i., ha stabilito che il decretoRic. 2025 n. 8124 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero r7eg istro generale 8124/2025Numero sezionale 1717/2026Numero di raccolta generale 13220/2026Data pubblicazione 07/05/2026(decisorio) con il quale il tribunale si pronuncia sulla domandadi esdebitazione (non è più, come nel testo anteriore, soggettoad opposizione da parte dei creditori e, all’esito, oggetto diconferma, modifica o revoca da parte dello stesso tribunale condecreto reclamabile alla corte d’appello, ma) è (direttamente)“comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporrereclamo a norma dell’articolo 124 nel termine di trenta giorni”.4.8.

La competenza a pronunciarsi sul reclamo spettava,dunque, come stabilito dall’art. 283, comma 8, c.c.i.i., altribunale di Foggia in composizione collegiale e non, come haritenuto il decreto impugnato, alla corte d’appello di Bari.4.9.

Il decreto impugnato dev’essere, dunque, cassatocon rinvio al tribunale di Foggia in composizione collegiale,innanzi al quale rimette le parti nel termine previsto dall’art. 50c.p.c.4.10.

La Corte, sul punto, considera che: - l’appelloproposto ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quelloindicato dall’art. 341 c.p.c. non determina l’inammissibilitàdell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapportoprocessuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudicecompetente attraverso il meccanismo della translatio iudicii,vale a dire mediante riassunzione della causa davanti allostesso, a seguito della dichiarazione dell’incompetenza ad operadel giudice originariamente adito (ovvero, come nel caso inesame, della Corte di cassazione, la quale, infatti, quandoaccoglie un motivo di ricorso riconducibile, nella sostanza, aquello previsto dall’art. 360, comma 1°, n. 2 c.p.c., cassa ladecisione impugnata e, a norma dell’art. 382, comma 2°, c.p.c.,statuisce sulla competenza: cfr. Cass. n. 22810 del 2018), comesi desume dall’art. 50 c.p.c., che non distingue tra sentenza diprimo grado e sentenza di secondo grado (cfr. Cass.

SU 18121del 2016); Cass. n. 8155 del 2018); - tale principio, del resto,Ric. 2025 n. 8124 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero registro generale 8124/2025Nu8m ero sezionale 1717/2026Numero di raccolta generale 13220/2026Data pubblicazione 07/05/2026trova applicazione anche nei procedimenti che, come quelloconseguente alla domanda di esdebitazione prevista dall’art.283 c.c.i.i., sono di volontaria giurisdizione, per i quali, infatti,l’impugnazione proposta davanti al giudice incompetente non èinammissibile, in quanto comunque idonea a instaurare unvalido rapporto processuale, suscettibile, pertanto, di essereproseguita dinanzi al giudice competente, per territorio o grado,50 c.p.c. (cfr. Cass. 15463 del 2020).5.

Le spese del giudizio sono rimesse al merito.

P.Q.MLa Corte accoglie, nei limiti esposti in motivazione, il primomotivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e, per l’effetto,cassa il decreto impugnato con rinvio al tribunale di Foggia incomposizione collegiale, innanzi al quale rimette le parti cononere di riassunzione nel termine previsto dall’art. 50 c.p.c.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 14 aprile 2026.Il PresidenteMassimo FerroRic. 2025 n. 8124 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] popolare di [OSCURATO:SOCIETA].), inpersona della procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procurain calce al controricorso;- controricorrente -avverso il DECRETO N. 479/2025 della CORTE D’APPELLO DIBARI del 4/3/2025;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del14/4/2026;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore Generale della Repubblica STANISLAO DEMATTEISNumero registro generale 8124/2025Nu2m ero sezionale 1717/2026Numero di raccolta generale 13220/2026Data pubblicazione 07/05/20261.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], hachiesto l’esdebitazione dell’incapiente prevista dall’art. 283c.c.i.i.1.2. Il tribunale di Foggia, con decreto in data 1/10/2024,ha accolto la domanda e ha, per l’effetto, concesso all’istante ilbeneficio richiesto.2.1. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorsodepositato innanzi alla corte d’appello di Bari, ha propostoreclamo avverso tale decreto.2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al reclamo deducendo,tra l’altro, la sua inammissibilità per violazione dell’art. 124c.c.i.i., sul rilievo che, trattandosi di decreto pronunciato dalgiudice delegato, il reclamo sarebbe dovuto essere propostoinnanzi al tribunale di Foggia in composizione collegiale e nonalla corte d’appello di Bari.2.3. La corte d’appello, con il decreto in epigrafe, haaccolto il reclamo.2.4. La corte, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto,l’infondatezza dell’eccezione d’inammissibilità del reclamosollevata dalla reclamata, evidenziando che: - “ai sensi dell’art.123 CCII, così come in precedenza, l’art. 25 della L.F., il giudicedelegato sia un organo della procedura concorsuale con funzionidi mero controllo e sorveglianza della procedura stessa”; -quindi, “il GD non è competente a definire i giudizi quali quelloin esame che, peraltro si pongono al di fuori della proceduraliquidatoria/fallimentare”; - pertanto, “la competenza a deciderei reclami avverso i provvedimenti di accoglimento e/o rigettodelle istanze di esdebitazione spetta alla Corte di Appello”.2.5. La corte, inoltre, ha ritenuto che il reclamo propostodalla banca fosse, nel merito, fondato.2.6. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che: - anorma dell’art. 283 c.c.i.i., la concessione dell’esdebitazioneRic. 2025 n. 8124 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero registro generale 8124/2025Nu3m ero sezionale 1717/2026Numero di raccolta generale 13220/2026Data pubblicazione 07/05/2026richiede che il giudice accerti la meritevolezza del debitore everifichi l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpagrave nella formazione dell’indebitamento; - a fronte di unaliberazione dai debiti che non offre alcuna utilità al creditore, ilsacrificio può, infatti, giustificarsi, ancor più per i crediti pubblici(anche sotto il profilo costituzionale), solo a condizione che ildebitore sia “meritevole”; ha ritenuto, quanto al caso di specie,che: - la debitrice istante, come rappresentato dal professionistaOCC e condiviso dal giudice, era, in realtà, “completamenteestranea alle attività di impresa, svolta effettivamente dal padre,Antonio, quale imprenditore occulto”; - non può, tuttavia,affermarsi che “l’aver assunto la veste di imprenditrice "palese"ed aver consentito a terzi soggetti … quand’anche familiari, diesercitare l’impresa sotto il proprio nome … di esercitarel’impresa sotto il proprio nome, senza operare i necessaricontrolli sulla gestione”, “ed anzi disinteressandosi totalmentedella stessa”, “costituisca un’esimente tale da escludere la colpagrave” della debitrice, trattandosi, per contro, di fatti chedepongono in senso opposto; - l’istante, infatti, “eramaggiorenne, capace, culturalmente attrezzata e benconsapevole, come dalla stessa ammesso, che l’attivitàimprenditoriale sarebbe stata (come poi era stata) nei fattiesercitata dal padre”; - la debitrice, pertanto, “si è prestata,nella consapevolezza della propria impossidenza e dellamancanza delle capacità di impresa necessarie, a consentirel’intestazione di una impresa fittiziamente al posto del padre,artefice occulto (ai terzi ma non alla figlia) di tutta la vicenda” e“già … titolare una ditta avente il medesimo oggetto, che avevalasciato inattiva in quanto indebitata”; - non può, allora ritenersiche la debitrice istante si sia ritrovata in una condizione di“incolpevole sovraindebitamento”, laddove, invece,“colpevolmente aveva quanto meno omesso qualsiasi vigilanzaRic. 2025 n. 8124 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero registro generale 8124/2025Nu4m ero sezionale 1717/2026Numero di raccolta generale 13220/2026Data pubblicazione 07/05/2026nel corso del tempo sull’attività di cui era titolare e della qualegestiva gli adempimenti anche contabili, quantomenoapponendo delle sottoscrizioni”.2.7. La corte, quindi, ha accolto il reclamo ed ha, perl’effetto, rigettato l’istanza di esdebitazione proposta dalla DeLuca3.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il ricorsonotificato (lunedì) 14/4/2025, ha chiesto, per due motivi, lacassazione del decreto.3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.3.3. Fissata l’adunanza in camera di consiglio, il PubblicoMinistero, con memoria depositata il 19/2/2026, ha chiestol’accoglimento del primo motivo di ricorso.3.4. Le parti hanno depositato memorie. La banca, inparticolare, ha chiesto, in via subordinata, “l’applicazione delprincipio della traslatio iudicii con termine per la riassunzionedinanzi al Giudice competente”.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 283, comma 8, c.c.i.i.,in comb.disp. dell’art. 124 c.c.i.i., in relazione all’art. 360 n. 4c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui haritenuto che il reclamo della banca era stato correttamenteproposto alla corte d’appello e non, come la reclamata avevaeccepito, innanzi al tribunale in composizione collegiale,omettendo, per contro, di considerare che: - l’art. 283 c.c.i.i.,nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n.136/2024, entrate in vigore il 28/9/2024 ed applicabili, ai sensidell’art. 56 del d.lgs. n. 136 cit., “ai procedimenti diesdebitazione … pendenti alla data della sua entrata in vigore”,dispone che il decreto che si pronuncia sull’esdebitazione ècomunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporreRic. 2025 n. 8124 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero registro generale 8124/2025Nu5m ero sezionale 1717/2026Numero di raccolta generale 13220/2026Data pubblicazione 07/05/2026reclamo a norma dell’art. 124 c.c.i.i. nel termine di trenta giorni;- il decreto pronunciato, come nel caso in esame, dal tribunalein composizione monocratica è, dunque, reclamabile innanzi altribunale in composizione collegiale e non, come ha inveceritenuto la pronuncia impugnata, alla corte d’appello; - delresto, se anche fosse applicabile l’art. 283, comma 8, c.c.i.i. neltesto anteriormente in vigore, il reclamo della banca eracomunque inammissibile perché proposto senza il preventivoesperimento dell’opposizione, ai fini della conferma o dellarevoca, innanzi al medesimo giudice che aveva concessol’esdebitazione; - in definitiva, se si ritiene applicabile l’art. 283,comma 8, c.c.i.i., nel testo novellato dal d.lgs. n. 136/2024, ilreclamo della banca era inammissibile perché doveva essereproposto al tribunale di Foggia in composizione collegiale; - se,invece, si ritiene applicabile l’art. 283, comma 8, c.c.i.i., neltesto anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 136/2024,il reclamo era comunque inammissibile perché la banca dovevaproporre opposizione innanzi al tribunale di Foggia incomposizione monocratica.4.2. Il motivo, nei limiti che seguono, è fondato conassorbimento del secondo.4.3. L’art. 283, comma 8, c.c.i.i. prevede, infatti, che il“decreto” con il quale “il giudice” (e cioè, come nel caso inesame, il tribunale in composizione monocratica) decide sullarelativa esdebitazione e la “concede” è soggetto a “reclamo” anorma dell’art. 124 c.c.i.i., vale a dire con ricorso da presentarenon alla corte d’appello, come ha ritenuto il decreto impugnato,ma al tribunale in composizione collegiale.4.4. Non v’è dubbio, del resto, che il procedimento inesame risulta assoggettato all’art. 283, comma 8, c.c.i.i., nellaformulazione successiva alle modifiche apportate dal d.lgs. n.136/2024.Ric. 2025 n. 8124 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero r6eg istro generale 8124/2025Numero sezionale 1717/2026Numero di raccolta generale 13220/2026Data pubblicazione 07/05/20264.5. Le disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 136 cit., comequella che (con l’art. 43, comma 2, lett. e) ha dettato il nuovotesto dell’art. 283, comma 6, cit., si applicano, infatti, (ai sensidell’art. 56, comma 4, del d.lgs. n. 136 cit.) anche “aiprocedimenti di esdebitazione” che (come quello in esame)erano “pendenti alla data della sua entrata in vigore …”, vale adire il 28/9/2024.4.6. È vero che: - l’art. 56, comma 4, del d.lgs. n. 136cit., come ha stabilito l’art. 8 del d.l. n. 178/2024, conv. con l.n. 4/2025, “si interpreta” nel senso che “l’applicabilità delledisposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del2024 … ai procedimenti di esdebitazione e alle procedurependenti non richiede il rinnovo, la modifica o l’integrazionedegli atti compiuti prima della data di entrata in vigore deldecreto legislativo n. 136 del 2024” e che “sono fatti salvi iprovvedimenti adottati”; - l’art. 8 del d.l. n. 178 cit. ha, in talmodo, escluso che l’applicazione delle norme introdotte dald.lgs. n. 136 cit., come il nuovo testo dell’art. 283, comma 8,cit., possa travolgere i provvedimenti già assunti prima dellaloro entrata in vigore, la cui legittimità, dunque, tanto sul pianosostanziale, quanto sul piano processuale, dev’essere valutata,al pari degli atti del relativo procedimento, avendo esclusivoriguardo alle norme in vigore al momento della loro adozione(Cass. n. 7663 del 2026, in motiv.).4.7. Resta, nondimeno, il fatto che: - nel caso in esame,il decreto del tribunale è stato pronunciato in data 1/10/2024,vale a dire dopo l’entrata in vigore (in data 28/9/2024) dellanorma sopravvenuta dichiaratamente retroattiva (e, come tale,derogatoria del principio generale previsto dall’art. 5 c.p.c.), edera, come tale, già assoggettato alla norma dell’art. 43, comma2, lett. e), del d.lgs. n. 136 cit., che, nell’introdurre il nuovotesto dell’art. 283, comma 6, c.c.i.i., ha stabilito che il decretoRic. 2025 n. 8124 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero r7eg istro generale 8124/2025Numero sezionale 1717/2026Numero di raccolta generale 13220/2026Data pubblicazione 07/05/2026(decisorio) con il quale il tribunale si pronuncia sulla domandadi esdebitazione (non è più, come nel testo anteriore, soggettoad opposizione da parte dei creditori e, all’esito, oggetto diconferma, modifica o revoca da parte dello stesso tribunale condecreto reclamabile alla corte d’appello, ma) è (direttamente)“comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporrereclamo a norma dell’articolo 124 nel termine di trenta giorni”.4.8. La competenza a pronunciarsi sul reclamo spettava,dunque, come stabilito dall’art. 283, comma 8, c.c.i.i., altribunale di Foggia in composizione collegiale e non, come haritenuto il decreto impugnato, alla corte d’appello di Bari.4.9. Il decreto impugnato dev’essere, dunque, cassatocon rinvio al tribunale di Foggia in composizione collegiale,innanzi al quale rimette le parti nel termine previsto dall’art. 50c.p.c.4.10. La Corte, sul punto, considera che: - l’appelloproposto ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quelloindicato dall’art. 341 c.p.c. non determina l’inammissibilitàdell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapportoprocessuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudicecompetente attraverso il meccanismo della translatio iudicii,vale a dire mediante riassunzione della causa davanti allostesso, a seguito della dichiarazione dell’incompetenza ad operadel giudice originariamente adito (ovvero, come nel caso inesame, della Corte di cassazione, la quale, infatti, quandoaccoglie un motivo di ricorso riconducibile, nella sostanza, aquello previsto dall’art. 360, comma 1°, n. 2 c.p.c., cassa ladecisione impugnata e, a norma dell’art. 382, comma 2°, c.p.c.,statuisce sulla competenza: cfr. Cass. n. 22810 del 2018), comesi desume dall’art. 50 c.p.c., che non distingue tra sentenza diprimo grado e sentenza di secondo grado (cfr. Cass. SU 18121del 2016); Cass. n. 8155 del 2018); - tale principio, del resto,Ric. 2025 n. 8124 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero registro generale 8124/2025Nu8m ero sezionale 1717/2026Numero di raccolta generale 13220/2026Data pubblicazione 07/05/2026trova applicazione anche nei procedimenti che, come quelloconseguente alla domanda di esdebitazione prevista dall’art.283 c.c.i.i., sono di volontaria giurisdizione, per i quali, infatti,l’impugnazione proposta davanti al giudice incompetente non èinammissibile, in quanto comunque idonea a instaurare unvalido rapporto processuale, suscettibile, pertanto, di essereproseguita dinanzi al giudice competente, per territorio o grado,50 c.p.c. (cfr. Cass. 15463 del 2020).5. Le spese del giudizio sono rimesse al merito. P.Q.MLa Corte accoglie, nei limiti esposti in motivazione, il primomotivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e, per l’effetto,cassa il decreto impugnato con rinvio al tribunale di Foggia incomposizione collegiale, innanzi al quale rimette le parti cononere di riassunzione nel termine previsto dall’art. 50 c.p.c.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 14 aprile 2026.Il PresidenteMassimo FerroRic. 2025 n. 8124 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026
Decreto Cassazione n. 13220/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris