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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:C:1995:242
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61993C0449 - IT Avviso legale importante | 61993C0449 Conclusioni dell'avvocato generale Cosmas del 13 luglio 1995. - [OSCURATO:PERSONA] A/S [OSCURATO:PERSONA] I DANMARK. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - DANIMARCA. - [OSCURATO:PERSONA] - ART. 1 DELLA DIRETTIVA 75/129/CEE - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-449/93. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-04291 Conclusioni dell avvocato generale ++++ 1 La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte dall'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Copenaghen in virtù dell'art. 177 del Trattato CE, verte sull'interpretazione dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 17 febbraio 1975, 75/129/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (1) (in prosieguo: la «direttiva»). 2 La questione di cui sopra è insorta nell'ambito di una controversia pendente in seguito ad un ricorso promosso dalla società [OSCURATO:PERSONA] A/S (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») dinanzi all'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Copenaghen. 3 Il giudice nazionale chiede che venga definita la nozione di stabilimento, ai sensi della terminologia della direttiva, in modo da poter stabilire se la società in questione abbia operato seguendo la procedura fissata dalla direttiva nel procedere al licenziamento di un certo numero di dipendenti nel novembre 1989.

I - Sfondo giuridico 4 La direttiva mira al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi. 5 L'art. 1, n. 1, recita: «1.

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva:

a) per licenziamento collettivo si intende ogni licenziamento effettuato da un datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore se il numero dei licenziamenti effettuati è, a scelta degli Stati membri: - per un periodo di 30 giorni:

1. almeno pari a 10 negli stabilimenti che occupano abitualmente più di 20 e meno di 100 lavoratori;

2. almeno pari al 10% del numero dei lavoratori negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 100 e meno di 300 lavoratori;

3. almeno pari a 30 negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 300 lavoratori; - oppure, per un periodo di 90 giorni, almeno pari a 20, senza tener conto del numero di lavoratori abitualmente occupati negli stabilimenti interessati;

b) (...)». 6 In seguito, la direttiva stabilisce la procedura di consultazione tra datori di lavoro e rappresentanti del personale (art. 2) (2) e il procedimento per i licenziamenti collettivi (artt. 3 e 4). 7 Il legislatore danese, conformandosi alle disposizioni della direttiva, ha optato per la prima delle due alternative prospettate dall'art. 1, n. 1, lett. a), della direttiva.

Ma con legge n. 38 del 26 gennaio 1977 ha aggiunto il capo 5 a alla legge sulla tutela del lavoro e sull'assicurazione contro la disoccupazione, che all'art. 23 a, primo comma, recita: «Le norme del presente capo si applicano ai licenziamenti effettuati da un datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del dipendente se il numero dei licenziamenti progettati per un periodo di 30 giorni è: 1) almeno pari a 10 dipendenti negli stabilimenti nei quali sono occupati di regola da 20 a 100 dipendenti; 2) almeno pari al 10% del numero dei dipendenti negli stabilimenti nei quali sono occupati di regola da 100 a 300 dipendenti; 3) almeno pari a 30 negli stabilimenti nei quali sono occupati di regola almeno 300 dipendenti». 8 L'art. 23 a, terzo comma, dello stesso capo della legge danese di cui sopra conferisce al ministro del Lavoro la facoltà di adottare le modalità necessarie per l'esecuzione della legge e, tra l'altro dispone che: «Il ministro del Lavoro, previa consultazione della commissione del lavoro (Landarbejdsnaevn), emana norme specifiche in ordine (...) ai criteri per accertare se esista un'impresa ai sensi di detto capo». 9 In virtù di tale norma, il ministro del Lavoro ha adottato il decreto 4 marzo 1977, n. 74, sulla nozione d'impresa.

L'art. 2, primo comma, di detto decreto dispone: «[OSCURATO:PERSONA] d'impresa.

Per impresa ai sensi del capo 5 a della legge si intende un'unità che produce, acquista o vende merci o servizi (ad esempio officina, stabilimento, cantiere, negozio, ufficio o magazzino), e la cui direzione può autonomamente procedere a licenziamenti di notevole entità ai sensi dell'art. 23 a, primo comma, della legge» (3).

II - I fatti 10 [OSCURATO:PERSONA] appartiene al gruppo internazionale [OSCURATO:PERSONA] che nel 1989 occupava in totale 5 300 persone, 1 435 delle quali in Danimarca.

Dei 1 435 dipendenti danesi, 1 085 lavoravano nella sede di Hedehusene. 11 Il gruppo [OSCURATO:PERSONA] è costituito, a Hedehusene, di 4 società di produzione, una delle quali è la [OSCURATO:PERSONA].

Per le quattro società in questione è stata concordata una procedura, in base alla quale tutti i licenziamenti e le assunzioni di personale vengono esaminati globalmente da un ufficio comune costituito presso la [OSCURATO:PERSONA] A/S (una delle quattro società del gruppo).

Tanto la [OSCURATO:PERSONA] quanto la [OSCURATO:PERSONA] A/S sono consociate della [OSCURATO:PERSONA]. 12 Conformemente ad una direttiva interna della [OSCURATO:PERSONA] del gennaio 1985 sui licenziamenti e sulla rescissione dei rapporti di lavoro, nel caso di licenziamenti su grande scala, per scarsità di lavoro, le decisioni di licenziamenti o di trasferimenti ad altri settori devono venir prese di comune accordo con l'ufficio comune del personale della [OSCURATO:PERSONA] A/S.

Il responsabile dell'impresa informa il rappresentante del personale del settore interessato, accertandosi che le quote CEE non vengono superate.

Si può invocare «la scarsità di lavoro» come motivo di scioglimento del rapporto solo se l'ufficio del personale non è in grado di assegnare il lavoratore ad altra attività adeguata. 13 Nel 1989, la società [OSCURATO:PERSONA], che occupava 162 persone, trovandosi in difficoltà per scarsità di lavoro, licenziava un certo numero di dipendenti.

In pratica tra il 10 e il 28 novembre 1989 venivano licenziati 24 o 25 dipendenti, dei quali 9 impiegati e 15 o 16 membri del sindacato danese degli operai specializzati ([OSCURATO:PERSONA] i Danmark). 14 Detti licenziamenti sono stati effettuati senza tener conto delle norme sul preavviso e della prescritta procedura di consultazione in caso di licenziamenti collettivi, previste da diverse norme di tutela della vigente legge danese.

Per questo motivo, i dipendenti colpiti da licenziamento adivano la commissione paritetica del mercato del lavoro, che il 19 dicembre 1989, dichiarava che la [OSCURATO:PERSONA] costituiva parte di un'impresa più grande, il gruppo [OSCURATO:PERSONA], e che i licenziamenti dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] dovevano considerarsi effettuati da un'impresa con oltre 300 dipendenti.

Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva contravvenuto alla legge poiché in base alle norme vigenti, si sarebbero dovute seguire le procedure di informazione e di consultazione prima dei licenziamenti solo nel caso in cui venissero licenziati più di 30 dipendenti in un periodo di 30 giorni. 15 In seguito, in sindacato danese degli operai specializzati ha presentato appello contro questa sentenza dinanzi all'amministrazione del lavoro, che confermava la pronuncia della commissione paritetica.

Per questo ha citato in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il risarcimento del danno per inosservanza delle norme nazionali in materia di licenziamenti collettivi. 16 La controversia è stata risolta in primo grado dal [OSCURATO:PERSONA] di Taastrup, dinanzi al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di essere impresa di produzione autonoma, ma priva della facoltà di procedere a licenziamenti collettivi, giacché la questione viene esaminata globalmente dall'ufficio comune per le assunzioni e i licenziamenti costituito presso la [OSCURATO:PERSONA] A/S e, di conseguenza, non si applicano nella fattispecie le disposizioni enunciate a tutela dei lavoratori nella direttiva e nella legislazione nazionale in materia. 17 [OSCURATO:PERSONA] di Taastrup, con sentenza 1_ ottobre 1992, dichiarava che la [OSCURATO:PERSONA] costituisce impresa ai sensi della legge n. 38 del 26 gennaio 1977 e del decreto ministeriale emanato per darvi esecuzione, poiché l'ufficio comune del personale che era stato costituito presso la società [OSCURATO:PERSONA] aveva solo competenze consultive e solo la [OSCURATO:PERSONA] era competente ad operare licenziamenti.

Di conseguenza, i licenziamenti decretati dovevano venir comunicati ai dipendenti.

Poiché ciò non era stato fatto, il giudice, accogliendo la domanda degli attori, condannava la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno a favore dei licenziati. 18 [OSCURATO:PERSONA] si appellava contro la sentenza dinanzi all'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che, come membro del gruppo delle società [OSCURATO:PERSONA] in Hedehusene, deve attenersi, in materia di licenziamenti, alle direttive dell'ufficio comune del personale, costituito nell'ambito della società [OSCURATO:PERSONA], che la società non dispone di una direzione in grado di decidere autonomamente i licenziamenti su vasta scala e che, quindi, non è soggetta ai vincoli della normativa comunitaria e nazionale. 19 Il sindacato danese degli operai specializzati che agisce come mandatario del signor [OSCURATO:PERSONA] e di altri 13 licenziati (in prosieguo: gli «appellati») chiedeva la reiezione dell'appello.

III - La questione pregiudiziale 20 Per la soluzione della controversia pendente, l'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Copenaghen, con ordinanza 16 novembre 1993, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se le disposizioni di cui all'art. 1 della direttiva del Consiglio 17 febbraio 1975, 75/129/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, vadano interpretate nel senso che ostano a che due o più imprese consociate, una delle quali non ha potere decisionale nei confronti dell'altra o delle altre, istituiscano un organo comune competente in materia di assunzioni e di licenziamenti con la conseguenza che ad esempio i licenziamenti di una delle società possano essere effettuati solo con l'approvazione di detto organo e che il numero complessivo dei lavoratori delle società viene pertanto preso in considerazione per il calcolo del numero di dipendenti ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva».

IV - Soluzione della questione pregiudiziale 21 In linea generale osservo che il tenore, la formulazione delle relative disposizioni della direttiva, che ivi paiono chiari, si riferiscono esclusivamente ed unicamente ai licenziamenti collettivi e alla procedura da seguire e non fissano norme in materia di organizzazione interna delle imprese e di atti di amministrazione del personale.

Non si può ritenere che la direttiva intendesse limitare, in qualsiasi modo, la libertà delle imprese di procedere, nel modo ritenuto migliore, all'organizzazione delle attività sociali e alla ripartizione delle competenze relative in base agli atti di gestione del personale, come d'altronde hanno osservato il governo del [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione nelle loro memorie. 22 In altre parole, la direttiva non vieta a due o più imprese collegate tra loro, appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali non ha influenza sulle decisioni dell'altra o delle altre, di costituire un organo comune competente per le assunzioni e per i licenziamenti, cosicché, ad esempio, i licenziamenti di una delle imprese possono venir effettuati solo previa approvazione di detto organo.

Questa libertà delle imprese di gestire come meglio ritengono i propri problemi di personale è soggetta ad un limite.

Non devono venir eluse le norme poste dalla direttiva a tutela dei dipendenti in caso di licenziamenti collettivi. 23 Come riferisce la Commissione nelle sue osservazioni, l'espressione «licenziamenti collettivi» usata nella direttiva, all'art. 1, n. 1, lett. a), si definisce in base a due criteri, uno quantitativo e uno qualitativo.

Secondo il criterio qualitativo sono «licenziamenti collettivi» quelli «effettuati da un datore di lavoro per uno o più motivi che non hanno rapporto con la persona del dipendente».

Il criterio quantitativo riguarda il rapporto tra il numero dei licenziamenti e le dimensioni dell'impresa alla quale si chiede di attenersi alle disposizioni della direttiva. 24 Il giudice nazionale vuol sapere, e qui sta il nocciolo del problema, se dalla direttiva si desume che si deve tener conto del numero totale dei dipendenti nell'ambito della società oppure nel gruppo delle società collegate per determinare il numero dei dipendenti in funzione del quale si fissa il massimo di licenziamenti consentiti in caso di licenziamenti collettivi. 25 Il problema è insorto in quanto la versione danese della direttiva rende il termine «établissement» con «virksomhed» che corrisponde normalmente al termine francese «entreprise».

Poiché esistono divergenze linguistiche nella resa del termine controverso «impresa» («établissement», «virksomhed») nelle varie legislazioni nazionali si dovrà chiarire il termine chiave per interpretare la direttiva, che è il termine «établissement». 26 Esaminando l'accezione comune del termine «établissement», nella lingua francese, osserviamo che significa il complesso delle installazioni costituite per lo sfruttamento, il funzionamento di un'impresa (4).

Il termine «entreprise» però, letteralmente, in francese ha il senso di un ente economicamente indipendente che procura beni e servizi sul mercato e che può essere formato da più «établissements» (5).

Vale a dire il termine «entreprise» definisce il genere, il termine «établissement» definisce la specie. 27 Nelle altre lingue facenti fede al momento dell'emanazione della direttiva, il termine in questione è tradotto con «establishments» in inglese, «Betriebe» in tedesco, «stabilimenti» in italiano, che corrispondono al termine francese «établissements», usato nella traduzione ufficiale.

Il termine tedesco però può significare non solo un «établissement», ma la stessa impresa (6).

Nella versione olandese è usata l'espressione «plaatselijke eenheden» che vuol dire unità locali (7). 28 Esaminando il termine «établissement», talvolta usato dal legislatore comunitario in vari testi nel settore della politica comunitaria, osserviamo che rivela il suo intento di indicare alcunché di diverso da quello che si intende con il termine «impresa» («entreprise»).

Osserviamo dunque che in taluni casi sono stati usati indifferentemente i due termini, distinguendo chiaramente il loro senso.

Ciò si è verificato, ad esempio, nella direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (8), che all'art. 1, n. 1, recita: «La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore». 29 Questa distinzione tra «imprese, stabilimenti o parti di stabilimenti» la ritroviamo sovente in tutta la legislazione.

E' sintomatico anche il primo `considerando' della direttiva 77/187, nel quale si legge che «(...) l'evoluzione economica implica, sul piano nazionale e comunitario, modifiche delle strutture delle imprese effettuate, tra l'altro, con trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti a nuovi imprenditori in seguito a cessioni contrattuali o a fusioni». 30 Del pari, ciò si è verificato anche nel caso della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (9), nella quale all'art. 2, n. 1, lett. b), si stabilisce che un datore di lavoro si considera in istato di insolvenza anche allorché l'autorità competente «(...) ha (...) accertato che l'impresa o lo stabilimento del datore di lavoro ha chiuso definitivamente (...)». 31 In altri termini, anche nelle due direttive summenzionate (77/187 e 80/987) il termine «entreprise» è tradotto con «aaðé÷aassñçóç» (impresa) e il termine «établissement» con «aaãêáôUEóôáóç» (stabilimento).

Da questa interpretazione grammaticale deduciamo che, allorché il legislatore comunitario usa congiuntamente i due termini, il termine impresa ha portata più ampia del termine stabilimento, cioè il loro rapporto corrisponde alla relazione tra genere e specie. 32 Nella fattispecie in esame, se il legislatore comunitario avesse inteso che tutti i lavoratori di un'impresa, indipendentemente dalla sede di lavoro, dovevano venir accomunati per calcolare il totale dei dipendenti in base al quale commisurare la legittimità o meno del licenziamento, avrebbe dovuto usare un termine più consono.

D'altra parte, ciò è stato osservato anche dal governo del [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni. 33 La questione dell'esistenza di divergenze linguistiche nella traduzione di termini o di espressioni dei testi legislativi delle istituzioni comunitarie è già stata tratatta dalla Corte, che nella sentenza Stauder (10) ha dichiarato: «Quando una decisione unica è destinata a tutti gli Stati membri, l'esigenza ch'essa sia applicata e quindi interpretata in modo uniforme esclude la possibilità di considerare isolatamente una delle versioni, e rende al contrario necessaria l'interpretazione basata sulla reale volontà del legislatore e sullo scopo da questo perseguito, alla luce di tutte le versioni linguistiche» (11).

In un caso «non si può poi ammettere che il legislatore abbia voluto, in determinati paesi membri, imporre obblighi più gravosi che in altri» (12). 34 Nel caso che ci occupa, dato che la tutela offerta dalla direttiva controversa ai lavoratori in caso di licenziamenti collettivi deve esser uniforme in tutti gli Stati membri, dobbiamo esaminare anche la finalità della disposizione relativa in modo che non vi siano per questa ragione supplementare differenze tra gli obblighi degli Stati membri e, di conseguenza, la tutela dei lavoratori pregiudicati non dipenda sostanzialmente dalla redazione linguistica scelta dagli Stati membri. 35 Le espressioni usate nelle versioni facenti fede delle varie lingue della Comunità per tradurre il termine controverso di «établissement» («virksomhed») implicano nella fattispecie una variante ristretta ed una più ampia.

Il termine «établissement» il quale, letteralmente, significa l'unità locale di lavorazione, costituisce la variante ristretta, mentre il termine «entreprise», che comprende l'ente nel suo complesso, costituisce la variante più ampia. 36 Per la soluzione di questo problema può essere utile la giurisprudenza della Corte, la quale, nella sentenza Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (13), pronunciata nell'ambito di un ricorso per declaratoria di inadempimento da parte di uno Stato membro, ha dichiarato che «l'esame comparativo delle varie versioni linguistiche del regolamento non consente di concludere a favore di alcuna delle tesi contrapposte, cosicché non si possono trarre conseguenze giuridiche dai termini usati».

Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (14), la Corte ha dichiarato che la versione di una norma in una lingua comunitaria (nella fattispecie l'inglese) «non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione della norma in causa né vi si può attribuire un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche.

Infatti, tale modo di procedere sarebbe in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto comunitario».

Essa ha però sottolineato che «in caso di divergenza fra le versioni stesse, la disposizione in questione dev'essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa parte» (15). 37 In linea di massima, osservo che l'oggetto della direttiva è la disciplina dei licenziamenti collettivi.

E' stata adottata in base all'art. 100 del Trattato CE, per il ravvicinamento delle legislazioni, ma anche in base all'art. 117, che si richiama alla necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera che consenta la loro parificazione nel progresso. 38 Inoltre osservo che un fondamentale principio orientativo che emerge dall'economia generale delle norme della direttiva è la tutela dei lavoratori in caso di licenziamenti collettivi.

Vale a dire, dall'interpretazione sistematica delle disposizioni della direttiva veniamo orientati verso un'interpretazione del termine controverso («stabilimento», «virksomhed») che si concilia con lo stesso principio fondamentale di tutela dei lavoratori in caso di licenziamenti collettivi. 39 Di conseguenza, nella fattispecie è necessario accertare la finalità che ha perseguito il legislatore comunitario con la norma controversa, in modo che, tramite detta interpretazione teleologica si giunga ad una conclusione circa il senso del termine contestato «stabilimento». 40 Il tentativo di accertare la finalità dell'art. 1, n. 1, lett. a), primo comma, della direttiva ci induce ad esaminare, da un lato, la situazione nella quale è stata adottata la direttiva e, dall'altro, a chiarire perché il Consiglio ha preferito questa formulazione. 41 Quanto alle circostanze nelle quali la direttiva è stata emanata, dobbiamo risalire, in linea di massima, alla risoluzione del Consiglio 21 gennaio 1974, relativa ad un programma di azione sociale (16).

Nel terzo `considerando' di tale atto si sottolinea che «l'espansione economica non è un fine a sé stante, ma deve tradursi in un miglioramento della qualità come del tenore di vita».

Di conseguenza «gli obiettivi sociali debbono costituire una costante preoccupazione per tutte le politiche della Comunità».

In realtà, si è ripresa in quell'occasione l'iniziativa dell'adozione di misure per il «miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera che consenta la loro parificazione nel progresso» al fine di «proteggere gli interessi dei lavoratori, segnatamente per quanto riguarda il mantenimento dei diritti e vantaggi in caso di fusione, concentrazione o razionalizzazione» (punto undici).

La risoluzione conclude dichiarando che la Commissione aveva presentato al Consiglio una proposta di adozione di una direttiva «sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi». 42 In seguito a queste dichiarazioni, in considerazione della necessità di adottare misure di tutela per i lavoratori anche nel settore dei licenziamenti collettivi, è stata adottata la direttiva in questione, nella quale, nel primo `considerando' si dichiara espressamente che «occorre rafforzare la tutela dei lavoratori in caso di licenziamenti collettivi, tenendo conto della necessità di uno sviluppo economico-sociale equilibrato nella Comunità».

In seguito, nel secondo `considerando' si sottolinea che «nonostante un'evoluzione convergente, sussistono differenze tra le disposizioni in vigore negli Stati membri della Comunità per quanto riguarda le modalità e la procedura dei licenziamenti collettivi e le misure che possono attenuare per i lavoratori le conseguenze di tali licenziamenti». 43 Di conseguenza, la finalità della direttiva, vista sullo sfondo delle circostanze nelle quali è stata adottata, è l'efficace tutela dei lavoratori, tramite il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi e sotto questo aspetto si deve interpretare la norma controversa dell'art. 1, n. 1. 44 E' pure utile rifarsi ai lavori preparatori conclusisi con l'adozione della norma di cui trattasi, come osserva la Commissione nelle sue memorie.

In questa sede appare che, nel primitivo progetto di direttiva, la Commissione aveva usato il termine «impresa» e, all'art. 1, n. 1, ultimo comma, del progetto aveva definito questa nozione come «unità locale di impiego» («unité locale d'emploi», «local unit of employment», «oertliche Beschaeftigungseinheit») (17).

Il Consiglio, ciononostante, ha deciso di sostituire il termine «impresa» con il termine «stabilimento» e dopo questa sostituzione la vecchia definizione contenuta nella proposta è stata ritenuta inutile e soppressa.

Questo argomento vagliato, assieme a quanto precede, corrobora l'idea che, se il legislatore comunitario avesse voluto tener conto del numero di lavoratori in tutta l'impresa e non nell'unità locale d'impiego per valutare se fosse stata o meno rispettata la procedura contemplata nella direttiva nel caso di licenziamenti collettivi, avrebbe dovuto manifestare la sua intenzione con chiarezza, ricorrendo ad espressioni adeguate. 45 Per la mia indagine è utile pure la sentenza della Corte nella causa Botzen e a. (18), come osserva la Commissione.

In questa pronuncia la Corte, nell'accertare se vi è un equilibrio tra i diritti e gli obblighi che scaturiscano dal rapporto di lavoro, ha dichiarato che «il rapporto di lavoro è essenzialmente caratterizzato dal vincolo esistente tra il lavoratore e la parte dell'impresa o dello stabilimento cui esso è addetto per svolgere il suo compito».

Credo che questo spazio, questo settore dell'impresa sia quello definito dal termine «stabilimento» usato nella direttiva e, in base al numero di lavoratori occupati nello stesso deve stabilirsi se sono state osservate le condizioni prescritte per i licenziamenti collettivi. 46 Infine, poiché la [OSCURATO:PERSONA], appellante nella causa principale, ha chiesto di stabilire entro quali limiti uno «stabilimento» possa considerarsi tale ai sensi della direttiva, se non ha facoltà di decidere l'effettuazione di licenziamenti collettivi, dall'analisi che precede non si può affatto desumere che per poter classificare un'unità come «stabilimento» ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. a), della direttiva è necessario che questa stessa possa autonomamente procedere a licenziamenti collettivi.

Vale a dire, questa facoltà può benissimo essere stata attribuita ad un servizio che si trova fuori dallo «stabilimento».

Se si ammettesse questo presupposto, si aprirebbe la via all'elusione delle norme di tutela della direttiva, poiché si consentirebbe allo stabilimento di sottrarsi elegantemente agli obblighi che gli incombono, procedendo ad libitum a licenziamenti collettivi. 47 Come giustamente osserva la Commissione, la norma in questione fa una chiara distinzione tra le nozioni di «datore di lavoro» e di «stabilimento».

Il termine «datore di lavoro» significa, in linea di massima, la persona fisica o giuridica con la quale il lavoratore ha un rapporto di lavoro e che normalmente ha le competenze specifiche del datore di lavoro.

Chi sia il datore di lavoro interessa dal momento in cui si decide di effettuare licenziamenti collettivi e ciò poiché questo soggetto è sottoposto a determinati obblighi in virtù delle norme della direttiva e in pratica deve effettuare le comunicazioni prescritte all'autorità competente, ma deve pure intavolare trattative con i rappresentanti sindacali. 48 Certamente, può essere importante il fatto che la decisione sui licenziamenti collettivi venga presa dallo stesso datore di lavoro oppure a più alto livello, poiché sarebbe possibile l'insorgere di problemi circa l'osservanza delle norme della direttiva, qualora il datore di lavoro diretto non venisse informato in merito dall'organo che ha adottato le decisioni di licenziamento collettivo.

Questa ipotesi è contemplata dalla disciplina della direttiva 92/56 che sancisce espressamente che gli obblighi di informazione e di consultazione vincolano indipendentemente dal fatto che la decisione scaturisca dal datore di lavoro o dallo stabilimento che lo controlla.

V - Conclusione 49 Dopo quanto precede, propongo alla Corte di risolvere come segue la questione pregiudiziale sottopostale: «L'art. 1, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 17 febbraio 1975, 75/129/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, non vieta a due o più stabilimenti tra loro collegati e facenti parte di un gruppo, uno dei quali non ha influenza decisionale nei confronti degli altri o dell'altro, di costituire un ufficio comune per l'assunzione e il licenziamento del personale, sicché i licenziamenti da uno di detti stabilimenti possono essere effettuati solo previa approvazione di detto ufficio.

Esso implica però che, per il calcolo del numero dei lavoratori, in caso di licenziamenti collettivi in uno stabilimento, si deve tener conto del numero totale degli occupati nell'unità, nell'ambito della quale si concreta il rapporto di lavoro dei licenziati, indipendentemente dal fatto che detta unità possa procedere o meno a licenziamenti collettivi». (1) - GU L 48, pag.

29. Questa direttiva è stata modificata dalla direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/56/CEE (GU L 245, pag. 3). (2) - All'art. 1, n. 2, punto 4, primo comma, della direttiva 92/56, che ha modificato la direttiva, sostituendosi al primitivo art. 2, si legge:<"NOTE", Font = F2, [OSCURATO:PERSONA] = 0.000 inches, [OSCURATO:PERSONA] = 0.721 inches, [OSCURATO:PERSONA] = Column>«Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono applicabili indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti collettivi siano prese dal datore di lavoro o da una impresa che lo controlli». (3) - Detto decreto è stato poi abrogato e sostituito con il decreto 755 del 12 novembre 1990, nel quale è stato mantenuto quanto dispone l'art. 2, primo comma, cui è stato aggiunto, come nuova disposizione, un secondo trattino, che stabilisce quanto segue:<"NOTE", Font = F2, [OSCURATO:PERSONA] = 0.000 inches, [OSCURATO:PERSONA] = 0.721 inches, [OSCURATO:PERSONA] = Column>«Un'unità organizzata come consociata ai sensi dell'art. 2 della legge sulle società per azioni e dell'art. 2 della legge sulla società a responsabilità limitata, unitamente ad altre unità che abbiano rapporti analoghi con la capogruppo, va però considerata come un'impresa ai sensi del capo 5 a anche qualora la direzione della consociata non possa autonomamente procedere a licenziamenti di notevole entità». (4) -

V. il dizionario [OSCURATO:PERSONA], pag.

697. (5) -

V. [OSCURATO:PERSONA]: Vocabulaire juridique, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PUF, 1987. (6) -

V. Dietl, Clara-Erika: Dictionary of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], volume II, Verlag C.H.

Beck, pag.

148. (7) - Infine nella versione greca si usa il termine «aaðé÷aassñçóç» che corrisponde fondamentalmente al termine «entreprise» in francese.

Letteralmente il termine «établissement» viene tradotto in greco con il termine «aaãêáôUEóôáóç» (insediamento, installazione), ma anche con il termine «êáôUEóôçìá» (stabilimento, sede): v.

Ipitis, Antonios: ÌÝãá [OSCURATO:PERSONA], volume I, pag.

856. Per questo motivo l'uso del termine impresa fa insorgere difficoltà. (8) - GU L 61, pag.

26. (9) - GU L 283, pag.

23. (10) - Sentenza 12 novembre 1969, causa 29/69 (Racc. pag. 419). (11) - Punto 3. V., inoltre, sentenza 5 dicembre 1967, causa 19/67, Van der Vecht (Racc. pag. 407). (12) - Punto

4. (13) - Sentenza 28 marzo 1985, causa 100/84 (Racc. pag. 1169, punto 16). (14) - Sentenza 27 marzo 1990, causa C-372/88 (Racc. pag.

I-1345, punto 18). (15) -

V. sentenza Commissione/[OSCURATO:PERSONA], citata alla nota 13, punto 17, e sentenza 17 ottobre 1991, causa C-100/90, Commissione/Danimarca (Racc. pag.

I-5089, punto 8).

Su questo argomento, in materia di pronunce pregiudiziali, v. sentenze 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau (Racc. pag. 1999, punto 14), 13 luglio 1989, causa 173/88, Henriksen (Racc. pag. 2763, punto 11), le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella stessa causa, paragrafi 12 e seguenti, e la sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata alla nota 14, punto 18, e le conclusioni dell'avvocato generale Tesauro nella stessa causa, paragrafi 6 e seguenti. (16) - GU C 13, pag.

1. (17) - [OSCURATO:PERSONA] economico e sociale nel parere emesso sul primitivo progetto di direttiva della Commissione aveva aggiunto che era necessario chiarire che il termine «impresa» al quale si riferiva l'art. 1 del progetto, si riferiva all'«unità locale di impiego» (GU 1973, C 100, pag. 11). (18) - Sentenza 7 febbraio 1985, causa 186/83 (Racc. pag. 519, punto 15).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61993C0449 - IT Avviso legale importante | 61993C0449 Conclusioni dell'avvocato generale Cosmas del 13 luglio 1995. - [OSCURATO:PERSONA] A/S [OSCURATO:PERSONA] I DANMARK. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - DANIMARCA. - [OSCURATO:PERSONA] - ART. 1 DELLA DIRETTIVA 75/129/CEE - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-449/93. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-04291 Conclusioni dell avvocato generale ++++ 1 La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte dall'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Copenaghen in virtù dell'art. 177 del Trattato CE, verte sull'interpretazione dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 17 febbraio 1975, 75/129/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (1) (in prosieguo: la «direttiva»). 2 La questione di cui sopra è insorta nell'ambito di una controversia pendente in seguito ad un ricorso promosso dalla società [OSCURATO:PERSONA] A/S (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») dinanzi all'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Copenaghen. 3 Il giudice nazionale chiede che venga definita la nozione di stabilimento, ai sensi della terminologia della direttiva, in modo da poter stabilire se la società in questione abbia operato seguendo la procedura fissata dalla direttiva nel procedere al licenziamento di un certo numero di dipendenti nel novembre 1989. I - Sfondo giuridico 4 La direttiva mira al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi. 5 L'art. 1, n. 1, recita: «1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva: a) per licenziamento collettivo si intende ogni licenziamento effettuato da un datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore se il numero dei licenziamenti effettuati è, a scelta degli Stati membri: - per un periodo di 30 giorni: 1. almeno pari a 10 negli stabilimenti che occupano abitualmente più di 20 e meno di 100 lavoratori; 2. almeno pari al 10% del numero dei lavoratori negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 100 e meno di 300 lavoratori; 3. almeno pari a 30 negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 300 lavoratori; - oppure, per un periodo di 90 giorni, almeno pari a 20, senza tener conto del numero di lavoratori abitualmente occupati negli stabilimenti interessati; b) (...)». 6 In seguito, la direttiva stabilisce la procedura di consultazione tra datori di lavoro e rappresentanti del personale (art. 2) (2) e il procedimento per i licenziamenti collettivi (artt. 3 e 4). 7 Il legislatore danese, conformandosi alle disposizioni della direttiva, ha optato per la prima delle due alternative prospettate dall'art. 1, n. 1, lett. a), della direttiva. Ma con legge n. 38 del 26 gennaio 1977 ha aggiunto il capo 5 a alla legge sulla tutela del lavoro e sull'assicurazione contro la disoccupazione, che all'art. 23 a, primo comma, recita: «Le norme del presente capo si applicano ai licenziamenti effettuati da un datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del dipendente se il numero dei licenziamenti progettati per un periodo di 30 giorni è: 1) almeno pari a 10 dipendenti negli stabilimenti nei quali sono occupati di regola da 20 a 100 dipendenti; 2) almeno pari al 10% del numero dei dipendenti negli stabilimenti nei quali sono occupati di regola da 100 a 300 dipendenti; 3) almeno pari a 30 negli stabilimenti nei quali sono occupati di regola almeno 300 dipendenti». 8 L'art. 23 a, terzo comma, dello stesso capo della legge danese di cui sopra conferisce al ministro del Lavoro la facoltà di adottare le modalità necessarie per l'esecuzione della legge e, tra l'altro dispone che: «Il ministro del Lavoro, previa consultazione della commissione del lavoro (Landarbejdsnaevn), emana norme specifiche in ordine (...) ai criteri per accertare se esista un'impresa ai sensi di detto capo». 9 In virtù di tale norma, il ministro del Lavoro ha adottato il decreto 4 marzo 1977, n. 74, sulla nozione d'impresa. L'art. 2, primo comma, di detto decreto dispone: «[OSCURATO:PERSONA] d'impresa. Per impresa ai sensi del capo 5 a della legge si intende un'unità che produce, acquista o vende merci o servizi (ad esempio officina, stabilimento, cantiere, negozio, ufficio o magazzino), e la cui direzione può autonomamente procedere a licenziamenti di notevole entità ai sensi dell'art. 23 a, primo comma, della legge» (3). II - I fatti 10 [OSCURATO:PERSONA] appartiene al gruppo internazionale [OSCURATO:PERSONA] che nel 1989 occupava in totale 5 300 persone, 1 435 delle quali in Danimarca. Dei 1 435 dipendenti danesi, 1 085 lavoravano nella sede di Hedehusene. 11 Il gruppo [OSCURATO:PERSONA] è costituito, a Hedehusene, di 4 società di produzione, una delle quali è la [OSCURATO:PERSONA]. Per le quattro società in questione è stata concordata una procedura, in base alla quale tutti i licenziamenti e le assunzioni di personale vengono esaminati globalmente da un ufficio comune costituito presso la [OSCURATO:PERSONA] A/S (una delle quattro società del gruppo). Tanto la [OSCURATO:PERSONA] quanto la [OSCURATO:PERSONA] A/S sono consociate della [OSCURATO:PERSONA]. 12 Conformemente ad una direttiva interna della [OSCURATO:PERSONA] del gennaio 1985 sui licenziamenti e sulla rescissione dei rapporti di lavoro, nel caso di licenziamenti su grande scala, per scarsità di lavoro, le decisioni di licenziamenti o di trasferimenti ad altri settori devono venir prese di comune accordo con l'ufficio comune del personale della [OSCURATO:PERSONA] A/S. Il responsabile dell'impresa informa il rappresentante del personale del settore interessato, accertandosi che le quote CEE non vengono superate. Si può invocare «la scarsità di lavoro» come motivo di scioglimento del rapporto solo se l'ufficio del personale non è in grado di assegnare il lavoratore ad altra attività adeguata. 13 Nel 1989, la società [OSCURATO:PERSONA], che occupava 162 persone, trovandosi in difficoltà per scarsità di lavoro, licenziava un certo numero di dipendenti. In pratica tra il 10 e il 28 novembre 1989 venivano licenziati 24 o 25 dipendenti, dei quali 9 impiegati e 15 o 16 membri del sindacato danese degli operai specializzati ([OSCURATO:PERSONA] i Danmark). 14 Detti licenziamenti sono stati effettuati senza tener conto delle norme sul preavviso e della prescritta procedura di consultazione in caso di licenziamenti collettivi, previste da diverse norme di tutela della vigente legge danese. Per questo motivo, i dipendenti colpiti da licenziamento adivano la commissione paritetica del mercato del lavoro, che il 19 dicembre 1989, dichiarava che la [OSCURATO:PERSONA] costituiva parte di un'impresa più grande, il gruppo [OSCURATO:PERSONA], e che i licenziamenti dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] dovevano considerarsi effettuati da un'impresa con oltre 300 dipendenti. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva contravvenuto alla legge poiché in base alle norme vigenti, si sarebbero dovute seguire le procedure di informazione e di consultazione prima dei licenziamenti solo nel caso in cui venissero licenziati più di 30 dipendenti in un periodo di 30 giorni. 15 In seguito, in sindacato danese degli operai specializzati ha presentato appello contro questa sentenza dinanzi all'amministrazione del lavoro, che confermava la pronuncia della commissione paritetica. Per questo ha citato in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il risarcimento del danno per inosservanza delle norme nazionali in materia di licenziamenti collettivi. 16 La controversia è stata risolta in primo grado dal [OSCURATO:PERSONA] di Taastrup, dinanzi al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di essere impresa di produzione autonoma, ma priva della facoltà di procedere a licenziamenti collettivi, giacché la questione viene esaminata globalmente dall'ufficio comune per le assunzioni e i licenziamenti costituito presso la [OSCURATO:PERSONA] A/S e, di conseguenza, non si applicano nella fattispecie le disposizioni enunciate a tutela dei lavoratori nella direttiva e nella legislazione nazionale in materia. 17 [OSCURATO:PERSONA] di Taastrup, con sentenza 1_ ottobre 1992, dichiarava che la [OSCURATO:PERSONA] costituisce impresa ai sensi della legge n. 38 del 26 gennaio 1977 e del decreto ministeriale emanato per darvi esecuzione, poiché l'ufficio comune del personale che era stato costituito presso la società [OSCURATO:PERSONA] aveva solo competenze consultive e solo la [OSCURATO:PERSONA] era competente ad operare licenziamenti. Di conseguenza, i licenziamenti decretati dovevano venir comunicati ai dipendenti. Poiché ciò non era stato fatto, il giudice, accogliendo la domanda degli attori, condannava la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno a favore dei licenziati. 18 [OSCURATO:PERSONA] si appellava contro la sentenza dinanzi all'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che, come membro del gruppo delle società [OSCURATO:PERSONA] in Hedehusene, deve attenersi, in materia di licenziamenti, alle direttive dell'ufficio comune del personale, costituito nell'ambito della società [OSCURATO:PERSONA], che la società non dispone di una direzione in grado di decidere autonomamente i licenziamenti su vasta scala e che, quindi, non è soggetta ai vincoli della normativa comunitaria e nazionale. 19 Il sindacato danese degli operai specializzati che agisce come mandatario del signor [OSCURATO:PERSONA] e di altri 13 licenziati (in prosieguo: gli «appellati») chiedeva la reiezione dell'appello. III - La questione pregiudiziale 20 Per la soluzione della controversia pendente, l'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Copenaghen, con ordinanza 16 novembre 1993, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se le disposizioni di cui all'art. 1 della direttiva del Consiglio 17 febbraio 1975, 75/129/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, vadano interpretate nel senso che ostano a che due o più imprese consociate, una delle quali non ha potere decisionale nei confronti dell'altra o delle altre, istituiscano un organo comune competente in materia di assunzioni e di licenziamenti con la conseguenza che ad esempio i licenziamenti di una delle società possano essere effettuati solo con l'approvazione di detto organo e che il numero complessivo dei lavoratori delle società viene pertanto preso in considerazione per il calcolo del numero di dipendenti ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva». IV - Soluzione della questione pregiudiziale 21 In linea generale osservo che il tenore, la formulazione delle relative disposizioni della direttiva, che ivi paiono chiari, si riferiscono esclusivamente ed unicamente ai licenziamenti collettivi e alla procedura da seguire e non fissano norme in materia di organizzazione interna delle imprese e di atti di amministrazione del personale. Non si può ritenere che la direttiva intendesse limitare, in qualsiasi modo, la libertà delle imprese di procedere, nel modo ritenuto migliore, all'organizzazione delle attività sociali e alla ripartizione delle competenze relative in base agli atti di gestione del personale, come d'altronde hanno osservato il governo del [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione nelle loro memorie. 22 In altre parole, la direttiva non vieta a due o più imprese collegate tra loro, appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali non ha influenza sulle decisioni dell'altra o delle altre, di costituire un organo comune competente per le assunzioni e per i licenziamenti, cosicché, ad esempio, i licenziamenti di una delle imprese possono venir effettuati solo previa approvazione di detto organo. Questa libertà delle imprese di gestire come meglio ritengono i propri problemi di personale è soggetta ad un limite. Non devono venir eluse le norme poste dalla direttiva a tutela dei dipendenti in caso di licenziamenti collettivi. 23 Come riferisce la Commissione nelle sue osservazioni, l'espressione «licenziamenti collettivi» usata nella direttiva, all'art. 1, n. 1, lett. a), si definisce in base a due criteri, uno quantitativo e uno qualitativo. Secondo il criterio qualitativo sono «licenziamenti collettivi» quelli «effettuati da un datore di lavoro per uno o più motivi che non hanno rapporto con la persona del dipendente». Il criterio quantitativo riguarda il rapporto tra il numero dei licenziamenti e le dimensioni dell'impresa alla quale si chiede di attenersi alle disposizioni della direttiva. 24 Il giudice nazionale vuol sapere, e qui sta il nocciolo del problema, se dalla direttiva si desume che si deve tener conto del numero totale dei dipendenti nell'ambito della società oppure nel gruppo delle società collegate per determinare il numero dei dipendenti in funzione del quale si fissa il massimo di licenziamenti consentiti in caso di licenziamenti collettivi. 25 Il problema è insorto in quanto la versione danese della direttiva rende il termine «établissement» con «virksomhed» che corrisponde normalmente al termine francese «entreprise». Poiché esistono divergenze linguistiche nella resa del termine controverso «impresa» («établissement», «virksomhed») nelle varie legislazioni nazionali si dovrà chiarire il termine chiave per interpretare la direttiva, che è il termine «établissement». 26 Esaminando l'accezione comune del termine «établissement», nella lingua francese, osserviamo che significa il complesso delle installazioni costituite per lo sfruttamento, il funzionamento di un'impresa (4). Il termine «entreprise» però, letteralmente, in francese ha il senso di un ente economicamente indipendente che procura beni e servizi sul mercato e che può essere formato da più «établissements» (5). Vale a dire il termine «entreprise» definisce il genere, il termine «établissement» definisce la specie. 27 Nelle altre lingue facenti fede al momento dell'emanazione della direttiva, il termine in questione è tradotto con «establishments» in inglese, «Betriebe» in tedesco, «stabilimenti» in italiano, che corrispondono al termine francese «établissements», usato nella traduzione ufficiale. Il termine tedesco però può significare non solo un «établissement», ma la stessa impresa (6). Nella versione olandese è usata l'espressione «plaatselijke eenheden» che vuol dire unità locali (7). 28 Esaminando il termine «établissement», talvolta usato dal legislatore comunitario in vari testi nel settore della politica comunitaria, osserviamo che rivela il suo intento di indicare alcunché di diverso da quello che si intende con il termine «impresa» («entreprise»). Osserviamo dunque che in taluni casi sono stati usati indifferentemente i due termini, distinguendo chiaramente il loro senso. Ciò si è verificato, ad esempio, nella direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (8), che all'art. 1, n. 1, recita: «La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore». 29 Questa distinzione tra «imprese, stabilimenti o parti di stabilimenti» la ritroviamo sovente in tutta la legislazione. E' sintomatico anche il primo `considerando' della direttiva 77/187, nel quale si legge che «(...) l'evoluzione economica implica, sul piano nazionale e comunitario, modifiche delle strutture delle imprese effettuate, tra l'altro, con trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti a nuovi imprenditori in seguito a cessioni contrattuali o a fusioni». 30 Del pari, ciò si è verificato anche nel caso della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (9), nella quale all'art. 2, n. 1, lett. b), si stabilisce che un datore di lavoro si considera in istato di insolvenza anche allorché l'autorità competente «(...) ha (...) accertato che l'impresa o lo stabilimento del datore di lavoro ha chiuso definitivamente (...)». 31 In altri termini, anche nelle due direttive summenzionate (77/187 e 80/987) il termine «entreprise» è tradotto con «aaðé÷aassñçóç» (impresa) e il termine «établissement» con «aaãêáôUEóôáóç» (stabilimento). Da questa interpretazione grammaticale deduciamo che, allorché il legislatore comunitario usa congiuntamente i due termini, il termine impresa ha portata più ampia del termine stabilimento, cioè il loro rapporto corrisponde alla relazione tra genere e specie. 32 Nella fattispecie in esame, se il legislatore comunitario avesse inteso che tutti i lavoratori di un'impresa, indipendentemente dalla sede di lavoro, dovevano venir accomunati per calcolare il totale dei dipendenti in base al quale commisurare la legittimità o meno del licenziamento, avrebbe dovuto usare un termine più consono. D'altra parte, ciò è stato osservato anche dal governo del [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni. 33 La questione dell'esistenza di divergenze linguistiche nella traduzione di termini o di espressioni dei testi legislativi delle istituzioni comunitarie è già stata tratatta dalla Corte, che nella sentenza Stauder (10) ha dichiarato: «Quando una decisione unica è destinata a tutti gli Stati membri, l'esigenza ch'essa sia applicata e quindi interpretata in modo uniforme esclude la possibilità di considerare isolatamente una delle versioni, e rende al contrario necessaria l'interpretazione basata sulla reale volontà del legislatore e sullo scopo da questo perseguito, alla luce di tutte le versioni linguistiche» (11). In un caso «non si può poi ammettere che il legislatore abbia voluto, in determinati paesi membri, imporre obblighi più gravosi che in altri» (12). 34 Nel caso che ci occupa, dato che la tutela offerta dalla direttiva controversa ai lavoratori in caso di licenziamenti collettivi deve esser uniforme in tutti gli Stati membri, dobbiamo esaminare anche la finalità della disposizione relativa in modo che non vi siano per questa ragione supplementare differenze tra gli obblighi degli Stati membri e, di conseguenza, la tutela dei lavoratori pregiudicati non dipenda sostanzialmente dalla redazione linguistica scelta dagli Stati membri. 35 Le espressioni usate nelle versioni facenti fede delle varie lingue della Comunità per tradurre il termine controverso di «établissement» («virksomhed») implicano nella fattispecie una variante ristretta ed una più ampia. Il termine «établissement» il quale, letteralmente, significa l'unità locale di lavorazione, costituisce la variante ristretta, mentre il termine «entreprise», che comprende l'ente nel suo complesso, costituisce la variante più ampia. 36 Per la soluzione di questo problema può essere utile la giurisprudenza della Corte, la quale, nella sentenza Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (13), pronunciata nell'ambito di un ricorso per declaratoria di inadempimento da parte di uno Stato membro, ha dichiarato che «l'esame comparativo delle varie versioni linguistiche del regolamento non consente di concludere a favore di alcuna delle tesi contrapposte, cosicché non si possono trarre conseguenze giuridiche dai termini usati». Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (14), la Corte ha dichiarato che la versione di una norma in una lingua comunitaria (nella fattispecie l'inglese) «non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione della norma in causa né vi si può attribuire un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Infatti, tale modo di procedere sarebbe in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto comunitario». Essa ha però sottolineato che «in caso di divergenza fra le versioni stesse, la disposizione in questione dev'essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa parte» (15). 37 In linea di massima, osservo che l'oggetto della direttiva è la disciplina dei licenziamenti collettivi. E' stata adottata in base all'art. 100 del Trattato CE, per il ravvicinamento delle legislazioni, ma anche in base all'art. 117, che si richiama alla necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera che consenta la loro parificazione nel progresso. 38 Inoltre osservo che un fondamentale principio orientativo che emerge dall'economia generale delle norme della direttiva è la tutela dei lavoratori in caso di licenziamenti collettivi. Vale a dire, dall'interpretazione sistematica delle disposizioni della direttiva veniamo orientati verso un'interpretazione del termine controverso («stabilimento», «virksomhed») che si concilia con lo stesso principio fondamentale di tutela dei lavoratori in caso di licenziamenti collettivi. 39 Di conseguenza, nella fattispecie è necessario accertare la finalità che ha perseguito il legislatore comunitario con la norma controversa, in modo che, tramite detta interpretazione teleologica si giunga ad una conclusione circa il senso del termine contestato «stabilimento». 40 Il tentativo di accertare la finalità dell'art. 1, n. 1, lett. a), primo comma, della direttiva ci induce ad esaminare, da un lato, la situazione nella quale è stata adottata la direttiva e, dall'altro, a chiarire perché il Consiglio ha preferito questa formulazione. 41 Quanto alle circostanze nelle quali la direttiva è stata emanata, dobbiamo risalire, in linea di massima, alla risoluzione del Consiglio 21 gennaio 1974, relativa ad un programma di azione sociale (16). Nel terzo `considerando' di tale atto si sottolinea che «l'espansione economica non è un fine a sé stante, ma deve tradursi in un miglioramento della qualità come del tenore di vita». Di conseguenza «gli obiettivi sociali debbono costituire una costante preoccupazione per tutte le politiche della Comunità». In realtà, si è ripresa in quell'occasione l'iniziativa dell'adozione di misure per il «miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera che consenta la loro parificazione nel progresso» al fine di «proteggere gli interessi dei lavoratori, segnatamente per quanto riguarda il mantenimento dei diritti e vantaggi in caso di fusione, concentrazione o razionalizzazione» (punto undici). La risoluzione conclude dichiarando che la Commissione aveva presentato al Consiglio una proposta di adozione di una direttiva «sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi». 42 In seguito a queste dichiarazioni, in considerazione della necessità di adottare misure di tutela per i lavoratori anche nel settore dei licenziamenti collettivi, è stata adottata la direttiva in questione, nella quale, nel primo `considerando' si dichiara espressamente che «occorre rafforzare la tutela dei lavoratori in caso di licenziamenti collettivi, tenendo conto della necessità di uno sviluppo economico-sociale equilibrato nella Comunità». In seguito, nel secondo `considerando' si sottolinea che «nonostante un'evoluzione convergente, sussistono differenze tra le disposizioni in vigore negli Stati membri della Comunità per quanto riguarda le modalità e la procedura dei licenziamenti collettivi e le misure che possono attenuare per i lavoratori le conseguenze di tali licenziamenti». 43 Di conseguenza, la finalità della direttiva, vista sullo sfondo delle circostanze nelle quali è stata adottata, è l'efficace tutela dei lavoratori, tramite il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi e sotto questo aspetto si deve interpretare la norma controversa dell'art. 1, n. 1. 44 E' pure utile rifarsi ai lavori preparatori conclusisi con l'adozione della norma di cui trattasi, come osserva la Commissione nelle sue memorie. In questa sede appare che, nel primitivo progetto di direttiva, la Commissione aveva usato il termine «impresa» e, all'art. 1, n. 1, ultimo comma, del progetto aveva definito questa nozione come «unità locale di impiego» («unité locale d'emploi», «local unit of employment», «oertliche Beschaeftigungseinheit») (17). Il Consiglio, ciononostante, ha deciso di sostituire il termine «impresa» con il termine «stabilimento» e dopo questa sostituzione la vecchia definizione contenuta nella proposta è stata ritenuta inutile e soppressa. Questo argomento vagliato, assieme a quanto precede, corrobora l'idea che, se il legislatore comunitario avesse voluto tener conto del numero di lavoratori in tutta l'impresa e non nell'unità locale d'impiego per valutare se fosse stata o meno rispettata la procedura contemplata nella direttiva nel caso di licenziamenti collettivi, avrebbe dovuto manifestare la sua intenzione con chiarezza, ricorrendo ad espressioni adeguate. 45 Per la mia indagine è utile pure la sentenza della Corte nella causa Botzen e a. (18), come osserva la Commissione. In questa pronuncia la Corte, nell'accertare se vi è un equilibrio tra i diritti e gli obblighi che scaturiscano dal rapporto di lavoro, ha dichiarato che «il rapporto di lavoro è essenzialmente caratterizzato dal vincolo esistente tra il lavoratore e la parte dell'impresa o dello stabilimento cui esso è addetto per svolgere il suo compito». Credo che questo spazio, questo settore dell'impresa sia quello definito dal termine «stabilimento» usato nella direttiva e, in base al numero di lavoratori occupati nello stesso deve stabilirsi se sono state osservate le condizioni prescritte per i licenziamenti collettivi. 46 Infine, poiché la [OSCURATO:PERSONA], appellante nella causa principale, ha chiesto di stabilire entro quali limiti uno «stabilimento» possa considerarsi tale ai sensi della direttiva, se non ha facoltà di decidere l'effettuazione di licenziamenti collettivi, dall'analisi che precede non si può affatto desumere che per poter classificare un'unità come «stabilimento» ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. a), della direttiva è necessario che questa stessa possa autonomamente procedere a licenziamenti collettivi. Vale a dire, questa facoltà può benissimo essere stata attribuita ad un servizio che si trova fuori dallo «stabilimento». Se si ammettesse questo presupposto, si aprirebbe la via all'elusione delle norme di tutela della direttiva, poiché si consentirebbe allo stabilimento di sottrarsi elegantemente agli obblighi che gli incombono, procedendo ad libitum a licenziamenti collettivi. 47 Come giustamente osserva la Commissione, la norma in questione fa una chiara distinzione tra le nozioni di «datore di lavoro» e di «stabilimento». Il termine «datore di lavoro» significa, in linea di massima, la persona fisica o giuridica con la quale il lavoratore ha un rapporto di lavoro e che normalmente ha le competenze specifiche del datore di lavoro. Chi sia il datore di lavoro interessa dal momento in cui si decide di effettuare licenziamenti collettivi e ciò poiché questo soggetto è sottoposto a determinati obblighi in virtù delle norme della direttiva e in pratica deve effettuare le comunicazioni prescritte all'autorità competente, ma deve pure intavolare trattative con i rappresentanti sindacali. 48 Certamente, può essere importante il fatto che la decisione sui licenziamenti collettivi venga presa dallo stesso datore di lavoro oppure a più alto livello, poiché sarebbe possibile l'insorgere di problemi circa l'osservanza delle norme della direttiva, qualora il datore di lavoro diretto non venisse informato in merito dall'organo che ha adottato le decisioni di licenziamento collettivo. Questa ipotesi è contemplata dalla disciplina della direttiva 92/56 che sancisce espressamente che gli obblighi di informazione e di consultazione vincolano indipendentemente dal fatto che la decisione scaturisca dal datore di lavoro o dallo stabilimento che lo controlla. V - Conclusione 49 Dopo quanto precede, propongo alla Corte di risolvere come segue la questione pregiudiziale sottopostale: «L'art. 1, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 17 febbraio 1975, 75/129/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, non vieta a due o più stabilimenti tra loro collegati e facenti parte di un gruppo, uno dei quali non ha influenza decisionale nei confronti degli altri o dell'altro, di costituire un ufficio comune per l'assunzione e il licenziamento del personale, sicché i licenziamenti da uno di detti stabilimenti possono essere effettuati solo previa approvazione di detto ufficio. Esso implica però che, per il calcolo del numero dei lavoratori, in caso di licenziamenti collettivi in uno stabilimento, si deve tener conto del numero totale degli occupati nell'unità, nell'ambito della quale si concreta il rapporto di lavoro dei licenziati, indipendentemente dal fatto che detta unità possa procedere o meno a licenziamenti collettivi». (1) - GU L 48, pag. 29. Questa direttiva è stata modificata dalla direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/56/CEE (GU L 245, pag. 3). (2) - All'art. 1, n. 2, punto 4, primo comma, della direttiva 92/56, che ha modificato la direttiva, sostituendosi al primitivo art. 2, si legge:<"NOTE", Font = F2, [OSCURATO:PERSONA] = 0.000 inches, [OSCURATO:PERSONA] = 0.721 inches, [OSCURATO:PERSONA] = Column>«Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono applicabili indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti collettivi siano prese dal datore di lavoro o da una impresa che lo controlli». (3) - Detto decreto è stato poi abrogato e sostituito con il decreto 755 del 12 novembre 1990, nel quale è stato mantenuto quanto dispone l'art. 2, primo comma, cui è stato aggiunto, come nuova disposizione, un secondo trattino, che stabilisce quanto segue:<"NOTE", Font = F2, [OSCURATO:PERSONA] = 0.000 inches, [OSCURATO:PERSONA] = 0.721 inches, [OSCURATO:PERSONA] = Column>«Un'unità organizzata come consociata ai sensi dell'art. 2 della legge sulle società per azioni e dell'art. 2 della legge sulla società a responsabilità limitata, unitamente ad altre unità che abbiano rapporti analoghi con la capogruppo, va però considerata come un'impresa ai sensi del capo 5 a anche qualora la direzione della consociata non possa autonomamente procedere a licenziamenti di notevole entità». (4) - V. il dizionario [OSCURATO:PERSONA], pag. 697. (5) - V. [OSCURATO:PERSONA]: Vocabulaire juridique, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PUF, 1987. (6) - V. Dietl, Clara-Erika: Dictionary of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], volume II, Verlag C.H. Beck, pag. 148. (7) - Infine nella versione greca si usa il termine «aaðé÷aassñçóç» che corrisponde fondamentalmente al termine «entreprise» in francese. Letteralmente il termine «établissement» viene tradotto in greco con il termine «aaãêáôUEóôáóç» (insediamento, installazione), ma anche con il termine «êáôUEóôçìá» (stabilimento, sede): v. Ipitis, Antonios: ÌÝãá [OSCURATO:PERSONA], volume I, pag. 856. Per questo motivo l'uso del termine impresa fa insorgere difficoltà. (8) - GU L 61, pag. 26. (9) - GU L 283, pag. 23. (10) - Sentenza 12 novembre 1969, causa 29/69 (Racc. pag. 419). (11) - Punto 3. V., inoltre, sentenza 5 dicembre 1967, causa 19/67, Van der Vecht (Racc. pag. 407). (12) - Punto 4. (13) - Sentenza 28 marzo 1985, causa 100/84 (Racc. pag. 1169, punto 16). (14) - Sentenza 27 marzo 1990, causa C-372/88 (Racc. pag. I-1345, punto 18). (15) - V. sentenza Commissione/[OSCURATO:PERSONA], citata alla nota 13, punto 17, e sentenza 17 ottobre 1991, causa C-100/90, Commissione/Danimarca (Racc. pag. I-5089, punto 8). Su questo argomento, in materia di pronunce pregiudiziali, v. sentenze 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau (Racc. pag. 1999, punto 14), 13 luglio 1989, causa 173/88, Henriksen (Racc. pag. 2763, punto 11), le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella stessa causa, paragrafi 12 e seguenti, e la sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata alla nota 14, punto 18, e le conclusioni dell'avvocato generale Tesauro nella stessa causa, paragrafi 6 e seguenti. (16) - GU C 13, pag. 1. (17) - [OSCURATO:PERSONA] economico e sociale nel parere emesso sul primitivo progetto di direttiva della Commissione aveva aggiunto che era necessario chiarire che il termine «impresa» al quale si riferiva l'art. 1 del progetto, si riferiva all'«unità locale di impiego» (GU 1973, C 100, pag. 11). (18) - Sentenza 7 febbraio 1985, causa 186/83 (Racc. pag. 519, punto 15).
Sentenza Corte di giustizia UE/1995 — Fons Iuris — Fons Iuris