CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 11528/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 37174/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per il reato degli art. 291-bis e 296 d.P.R. n. 309 del 1990 (35 chili di tle, privo di sigillo del Monopolio di Stato), con la recidiva reiterata specifica infra-quinquennale; Rilevato che l'imputato ha lamentato il difetto di motivazione di una sentenza di applicazione concordata della pena, laddove è stato condannato in primo grado dal G.u.p. del Tribunale di Bari in abbreviato, sentenza riformata dalla Corte di appello di Bari che ha disapplicato la recidiva e ha rideterminato la pena; Rilevato che la sentenza risulta compiutamente motivata sia in ordine all'accertamento di responsabilità sia con riferimento alla pena, applicate le generiche e disapplicata la recidiva; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente