CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 14851/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] GAETA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] G. SPICER, che ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata con ogni conseguente statuizione; lette le conclusioni depositate dalla parte civile costituita, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 07/10/2021, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal ricorrente e ha disposto l'esecuzione della impugnata sentenza del Tribunale di Pesaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 640 e 61 n. 7 cod. pen. 1.1. Nella decisione di annullamento, questa stessa sezione della Corte aveva esplicitamente affrontato diversi motivi di ricorso, che deducevano tre distinti profili di nullità dei giudizi di merito: - il primo, relativo della nullità della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.; - il secondo, con il quale era stata contestata la validità della notifica del decreto di citazione a giudizio in Tribunale; - il terzo, che deduceva l'illegittimità della notifica dell'estratto contumaciale e della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello. È bene sottolineare che, sulla base della lettura della sentenza di annullamento con rinvio, emerge senza alcun dubbio che le prime due doglianze sono state dichiarate, rispettivamente, inammissibile ed infondata. Quanto alla dedotta nullità della notifica dell'avviso ex art. 415-bis, cod.proc.pen., la pronuncia rescindente ha dichiarato l'inammissibilità, atteso che la nullità in questione rientra in quelle "generali a regime intermedio", che può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 2382 del 28/12/2017 - dep. 19/01/2018, Bianchi, Rv. 272025-01), evidenziando come nel caso di specie, l'invocata nullità non fosse stata eccepita tempestivamente e la relativa eccezione, proposta solo con il ricorso per cassazione, doveva essere per ciò ritenuta tardiva, con conseguente pronuncia di inammissibilità. Quanto alla doglianza relativa alla asserita ricorrenza di nullità della notifica al Chiorean del decreto di citazione a giudizio in Tribunale, questa Sezione, in sede di annullamento con rinvio, ha rilevato l'infondatezza del motivo di ricorso, atteso che "la notifica in questione veniva effettuata al difensore sulla base di ricerche che, nel momento in cui erano state effettuate, risultavano complete in quanto nel corso della progressione processuale fino ad allora svolta non erano emerse indicazioni precise circa il luogo dove cercare l'imputato". La decisione si è fondata sulla applicazione del costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della validità del decreto d'irreperibilità, la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza ex post sulla legittimità della procedura (Sez. 3, n. 16708 del 16/02/2018 - dep. 16/04/2018, Aerts, Rv. 272634; Sez. 3, n. 12838 del 16/01/2013 - dep. 20/03/2013, Erhan, Rv. 257165). Veniva, invece, ritenuta fondata la terza eccezione di nullità avanzata in quella sede e relativa alla notifica dell'estratto contumaciale e del decreto di citazione a giudizio in appello. Ne conseguiva - a causa della riscontrata nullità del decreto di irreperibilità e nullità derivate sia della notifica dell'estratto contumaciale al difensore d'ufficio che del successivo decreto di citazione a giudizio in appello l'annullamento senza rinvio della sentenza di appello, rimettendo le parti dinnanzi al Tribunale di Ancona per la notifica dell'estratto contumaciale e per l'ulteriore corso. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto un unico motivo di ricorso, che censura la violazione di legge in relazione agli artt. 159-169 cod. proc. pen., con il quale assume l'erroneità della pronuncia, sul presupposto che il decreto di irreperibilità emesso nel corso delle indagini preliminari non potesse valere "ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio disposta dal P.M.", rendendosi quindi necessaria l'emissione di un nuovo decreto di irreperibilità; ne conseguirebbe, secondo la prospettazione difensiva, la nullità del decreto di citazione dinnanzí al Tribunale di Pesaro ed anche della sentenza pronunciata in primo grado. 3. L'Avvocato generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. La parte civile ha depositato conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivo manifestamente infondato. Occorre in via preliminare richiamare l'esito della sentenza di annullamento con rinvio come compiutamente esplicato al punto 1.1. del ritenuto in fatto. Gli elementi appena richiamati evidenziano come questa Sezione, nel precedente giudizio, avesse già valutato e deciso la questione relativa all'asserita ricorrenza di nullità quanto alla notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod.proc.pen. e del decreto di citazione del giudizio di primo grado. Conseguentemente, tali statuizioni risultano ormai investite dal giudicato ed insuscettibili di essere riproposte dinnanzi al giudice di merito in esito al disposto annullamento senza rinvio della originaria pronuncia della Corte di appello di Ancona. Dunque, atteso che l'impugnazione di merito da cui è scaturita la pronuncia qui impugnata non veicolava altre e diverse censure, in modo del tutto corretto la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato. Anche in questa sede sono state nuovamente introdotte doglianze a carattere esattamente sovrapponibile ai motivi di appello ed agli originari motivi proposti davanti alla Corte di cassazione nel primo giudizio, sui quali, come già detto, è intervenuta pronuncia ormai definitiva e passata in giudicato, con conseguente inammissibilità del ricorso. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3. Nulla deve invece essere disposto sulle spese in relazione alla nota e conclusioni presentate dalla parte civile nell'ambito della presente udienza trattata con contraddittorio scritto. ilt In tal senso si deve evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente affermato, con principio che si condivide, e qui si intende ribadire, che : "Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716- 01), con orientamento che, ancora una volta, il Collegio condivide e ribadisce, hanno, infatti, già chiarito che, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. "non partecipato", quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi. 20.2.2. Il principio è stato ribadito, in riferimento a giudizi di legittimità celebrati dinanzi alla Settima Sezione di questa Corte con le forme di cui all'art. 610 cod. proc. pen., da Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139-01 (fattispecie nella quale il ricorrente non è stato condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile, perché quest'ultima aveva prodotto una memoria contenente l'indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen.) e da Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974-01 (fattispecie nella quale il ricorrente non è stato condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile, perché quest'ultima si era limitata a sollecitare, con una memoria, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese in proprio favore, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti), oltre che, più recentemente, da Sez. 7, n. 39902 del 05/07/2022, Bongiovanni, non mass., e da Sez. 7, n. 46288 del 05/11/2021, Ahmetaj, non mass. 20.2.3. Analogamente, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551- 01) ha già ritenuto che la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. L'orientamento è stato successivamente ribadito da Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass." (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01, in motivazione). Anche nel caso in esame, in applicazione di tale condiviso principio di diritto, costantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processuali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, attesa la mancanza di contributo effettivo, essendosi limitata la parte civile a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della