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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 29937/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12176 –2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat e in Messina , presso lo studio dell ’ avv . [OSCURATO:PERSONA], dal quale sonorappresentate e difes e , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Messina , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dal quale è rappresentat o e difeso con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Abbate, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 20 n. sez.

S2 -ud. --2023 - 2 - avverso la sentenza n. 76/2019 della CORTE D ’ APPELLO di MESSINA , pubblicatail 5/2/2019; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/9/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale; Lette le memorie del ricorrenteincidentale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione del 10/01/1995, [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per sentir dichiarare il suo diritto di proprietà su una parte del terreno che egli aveva acquistato con atto notarile del 04/01/1998 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che era stato in parte abusivamente occupato dalle convenute, proprietarie del fondo finitimo; chiese altresì la dichiarazione del suo diritto di proprietà sulla stradina che insisteva sul suo terreno, utilizzata anch’essa dalle convenute, nonché la restituzione di quanto abusivamente occupato. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituirono in giudizio, affermando che il confine corrispondeva esattamente ai titoli da loro posseduti, che - in ogni caso - era intervenuta l’usucapione dei distacchi di terreno confinanti eventualmente posseduti e che sussisteva una servitù di transito sulla stradina; chiesero in riconvenzionale la remissione in pristino dello stato dei luoghi.

2. Con sentenza n. 843/16 il Tribunale di Patti rigettò tutte le domande e dichiarò compensate le spese di lite.

Ric. 20 n. sez.

S2 -ud. --2023 - 3 -

3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero appello innanzi alla Corte di Appello di Messina;Turpe propose appello incidentale.

La Corte territoriale riqualificò la domanda in actio finium regundorum, escludendo si trattasse di rivendica , in quanto controversa era solamente l’esatta linea di demarcazione dei fondi e non la loro titolarità.

Rimarcando che, come evidenziato dal primo giudice, nei rogiti fossero assenti indicazioni sulla demarcazione tra le due proprietà in contestazione, il giudice di appello fece ricorso alle risultanze catastali e, confrontatele con le dichiarazioni dei testi, stabilì che il confine dei fondi era quello rappresentato dalla c.t.u. dell ’ 11/4/2014, condannando le appellanti alla restituzione di una porzione di fondo.

LaCorte territoriale affermò pure che sulla stradina insisteva una servitù di passaggio; tuttavia, rigettò la domanda relativa alla sua remissione in pristino, perchégià era stata ordinata dalla sentenza n. 2623/03 del Tribunale di Patti-Sezione Distaccata di Sant’Agata e non era emerso dalla c.t.u. che i luoghi fossero stati nuovamente modificati.

La Corte d’appello rigettò quindi l’appello principale e accolse parzialmente quello incidentale; dichiarando le spese di entrambi i gradi di giudizio compensate nella misura di 2/3 e condannando [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione del residuo terzoin favore di Turpe.

4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso in Cassazione, affidato a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA]Heinz si è difeso con controricorso ed ha altresì proposto ricorso incidentaleper due motivi .

Ric. 20 n. sez.

S2 -ud. --2023 - 4 - [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo,le ricorrenti hanno dedotto , in riferimento all’art. 360 comma I n. 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione degli artt.948 e 950 cod. civ. per illogicità e contraddittorietà della motivazione, per avere la Corteattribuito rilevanza decisiva alle mappe catastali, le quali invece, in presenza di altre prove univoche e peraltro di senso opposto, avrebbero dovuto avere rilievo soltantosecondario; la Corte non avrebbe inoltre specificato il motivo della condivisione delle conclusioni del c.t.u..

1.1. il motivo è inammissibileex art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.

La Corte territoriale ha utilizzato le mappe catastali dopo aver esaminato e ritenuto carente il contenuto dei titoli, non pienamente attendibili le dichiarazioni rese dai testi e non esatt a la rappresentazione dei luoghi della aerofotogrammetria : ha, pertanto, deciso in conformità con il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nell’azione di regolamento di confini, che si configura come una vindicatio incertae partis , incombe sia sull’attore che sul convenuto l’onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all’individuazione dell’esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (Cass. Sez. 2, n. 27521 del 29/12/2009; Sez. 2, Sentenza n. 10501 del 06/05/2013; Sez. 2, n. 10062 del 24/04/2018).

L’adesione alle conclusioni della c.t.u. è stata motivata proprio in conseguenza della correttezza dell’analisi, da parte dell’esperto, degli elementi di prova raccolti e delle risultanze delle mappe catastali.

Ric. 20 n. sez.

S2 -ud. --2023 - 5 -

2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno lamentato, in riferimento all’art. 360 comma I n. 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 948 e 950 cod. civ. per illogicità e contraddittorietà della motivazione e per la nullità ed inattendibilità della c.t.u: la Corte sarebbe caduta in contraddizione condividendo le conclusioni del consulente e utilizzando le mappe catastali, nonostante fossero in contrasto con le dichiarazioni dei testi.

2.1. Anche questo motivo è inammissibile.

Innanzitutto, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. (in ultimo, Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).

Ciò precisato, la censura si risolve in una istanza di riesame del merito precluso invece in questa sede di legittimità.

In particolare, le ricorrenti prospettano il vizio di motivazione soltanto rimarcando le differenze tra la prospettazione delle loro allegazioni e difese con la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove offerte in sentenza (e, quanto ai fatti, nelle relazioni di c.t.u.), Ric. 20 n. sez.

S2 -ud. --2023 - 6 - senza considerare che il giudizio di legittimità non può consist ere in un terzo grado di merito.

La valutazione delle prove raccolte, anche per presunzioni, costituisce, infatti, un ’ attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non consente di censurare questa valutazione nel suo complesso , soltanto contrapponendole una diversa interpretazione al fine di ottener n e la revisione da parte del giudice di legittimità.

Ugualmente inammissibile è il profilo relativo alla nullità della consulenza tecnica d’ufficio: il ricorrente si è limitato in realtà a rilevare che le conclusioni dell’esperto nominato non coincidono con le sue allegazioni, sollecitando inammissibilmente una diversa valutazione dei fatti.

3. Inammissibile è anche il terzo motivo, dedotto ai sensi dell’art.360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.

Quanto al profilo articolato in riferimento al n. 3, non è in realtà prospettata alcuna violazione di legge; quanto, al profilo articolato in riferimento al n. 5, poi, la Corte d ’ appello non ha omesso di considerare e ha invece esaminato le testimonianze dei testi , indicati dalle ricorrenti,che hanno dichiarato di aver svolto lavori prima per conto di [OSCURATO:PERSONA], loro dante causa, e poi di loro stesse; ne ha escluso, però,la rilevanza perché dalle dichiarazioni rese emergeva la presenza, nei fondi lavorat i , di «testate di muri a secco» non riscontrabili né dai titoli né dalle mappe nella porzione di fondo contestata.

4. Con il quarto motivo le ricorrenti hanno lamentato, in riferimento all’art. 360 comma I n. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2697 e 61 cod. proc. civ. per avere la Corte Ric. 20 n. sez.

S2 -ud. --2023 - 7 - d’appello utilizzato unac.t.u. che – a loro dire – sarebbe nulla perché fondata su una aerofotogrammetria acquisita irritualmente e peraltro inattendibile e, prima ancora, per aver utilizzato la c.t.u. per supplire alla carenza di prova.

4.1. Anche questa censura è inammissibile in quanto non conferente rispetto alla ratio decidendi: la c.t.u. è mezzo istruttorio necessario quando , come nella specie, per la risoluzione della controversia siano necessarie cognizioni tecniche che non note al giudice e quando i fatti da accertare siano riscontrabili solo attraverso specifiche esperienze tecniche; a ciò si aggiunga che la Corte territoriale ha espressamente riferito la sua motivazione alle risultanze delle mappe e delle dichiarazioni testimoniali, «a prescindere dalle risultanze dell’aerofogrammetria» (pag. 9 penultimo capoverso della sentenza); non ha proprio utilizzato, pertanto, il documento che le ricorrenti lamentano sia stato acquisito irritualmente.

5. Con il quinto motivo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno prospettato, in riferimento all’art. 360 comma I n. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 948 e 940 cod. civ., deducendol’erronea qualificazione giuridica dell’ azione promossa da Turpe; la Corte avrebbe dovuto inquadrare la domanda come azione di rivendica e non come azione di regolamento dei confini, per esservi unconflitto fra titoli e per essere stato chiesto il rilascio di una porzione asseritamente occupata senza titolo.

Anche questo motivo è inammissibileper sua formulazione.

La Corte ha qualificato la domanda ritenendola finalizzata soltanto all’accertamento della esatta linea di demarcazione tra i fondi, avendo l’attore sostenuto che il confine di fatto non corrispondesse a quello indicato nei rispettivi titoli di acquisto.

Ric. 20 n. sez.

S2 -ud. --2023 - 8 - Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell’attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del petitum, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la ‘ qualificazione giuridica’ dei fatti allegati nell ’ atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un ‘fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo’, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di error in judicando, nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.» ( in ultimo, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11103 del 10/06/2020).

Ciò precisato, le ricorrenti non hanno prospettato alcuno dei vizi di sussunzione suindicati, sovrapponendo la nozione di contesa sulla titolarità del diritto di proprietà, che implica un conflitto tra titoli, con la individuazione dei confini che può anche implicare un’incertezza di interpretazione dei relativi titoli, ma verte sull’accertamento quantitativo del diritto di proprietà (Cass. Sez. 2, n. 5603 del 11/03/2014); a ciò si aggiunga che, per principio consolidato, l’azione di regolamento di confini ha un intrinseco effetto recuperatorio il quale, nell’ipotesi in cui si sia verificato uno sconfinamento in uno dei due fondi, comporta l’obbligo di rilascio della porzione indebitamente Ric. 20 n. sez.

S2 -ud. --2023 - 9 - posseduta, indipendentemente dall’intenzionalità dell’accertata occupazione abusiva (Cass. Sez. 2, n. 2102 del 20/05/1977 ; Sez. 2, n. 8693 del 28/03/2019; Sez. 2,n. 1910 del 23/01/2023).

6. Con il sesto motivo le ricorrenti hanno prospettato, in relazione all’art. 360 comma I n. 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. per la violazione del principio del “ne bis in idem”.

La Corte avrebbe errato a rigettare la domanda di remissione in pristino per mancanza di prove, perché sul punto ci sarebbe stata già una precedente pronuncia passata in giudicato che condannava Turpi a ripristinare lo stato dei luoghi.

6.1. Anche questo motivo è inammissibile perché non conferente rispetto alla ratio decidendi.

La Corte d ’ Appello non ha affatto ignorato la precedente statuizione passata in giudicato, ma ha rilevato che dall ’ indagine espletata dal consulente era emersa una situazione «compatibile con una pregressa esecuzione della condanna» pronunciata nei confronti del procuratore di Turpe in accoglimento della domanda delle attuali ricorrenti.

7. Il settimo motivo non costituisce una censura perché integra una domanda di nuova pronuncia sull’onere delle spese in conseguenza dell’accoglimento dei sei motivi suesposti.

8. Con il primo motivo di ricorso incidentale, Turpe ha prospettato, in relazione all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ. nonché, in relazione all’art. 360 comma I n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di alcune risultanze probatorie ( quali la c.t.u.dell’architetto [OSCURATO:PERSONA], le prove dei testi Vitale e Zingales e la scrittura privata autenticata del 04/01/1990): sarebbe stata confermata la sussistenza di una servitù di passaggio sul tratto di Ric. 20 n. sez.

S2 -ud. --2023 - 10 - stradella ricadente nella particella 11 perché non sarebbero state esaminate leprove indicate.

8.1. Il motivo è inammissibile perché si risolve nella richiesta di una nuova valutazione delle prove.

Dal penultimo capoverso di pag. 10 della sentenza fino al punto

3. di pag. 11 della motivazione, la Corte territoriale ha pure esaminato, per confermare la sussistenza della servitù di passaggio sulla stradella, le dichiarazioni dei testi Vitale e Zingales e la prospettata costruzione della stradella del 1990, ma ne ha escluso la rilevanza in confronto ad altri elementi di prova raccolti che ha enucleato; ugualmente ha fatto per fondare la motivazione sulla relazione di consulenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Per principio consolidato, la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (in ultimo, Cass. Sez. 3, n. 37382 del 21/12/2022).

9. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il Turp e ha prospettato, in relazione all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. civ., per non aver Ric. 20 n. sez.

S2 -ud. --2023 - 11 - condannato le controparti al pagamento integrale delle spese e degli onorari di giudizio, vista la loro totale soccombenza.

9.1. Il motivo è inammissibile.

La Corte d ’ appello ha rigettato interamente il ricorso principale e accolto soltanto in parte l’appello incidentale di Turpe; in conseguenza, ha parzialmente compensato le spese tra le parti, condannando le appellanti, attuali controricorrenti incidentali, al pagamento delle spese residue in favore dell ’ attore Turpe.

Così decidendo, la Corte territoriale ha reso una statuizione pienamente conforme alprincipio consolidato secondo cui, ai fini della regolamentazione delle spese, la soccombenza deve essere valutata in base all’esito complessivo del giudizio, tenendo conto non dell’esito dei singoli gradi in cui il processo si sia articolato, ma del risultato finale conseguito dall’attore; corollario di questo principio è che in caso di accoglimento soltanto parziale della domanda , il giudice può disporre la totale o parziale compensazione delle spese, seppure non possamai condannare l’attore, pur sempre parzialmente vittorioso, al pagamento di parte delle spese sostenute dal convenuto ( Cass. Sez. 2, n. 19933 del 21/06/2022; Sez.

U, n. 32906 del 08/11/2022): in tal senso la statuizione sulle spese è immune da vizi.

4. In definitiva, sia il ricorso principale che il ricorso incidentale devono essere dichiarati inammissibili.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di questo grado di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Ric. 20 n. sez.

S2 -ud. --2023 - 12 - P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulterior

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12176 –2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat e in Messina , presso lo studio dell ’ avv . [OSCURATO:PERSONA], dal quale sonorappresentate e difes e , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Messina , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dal quale è rappresentat o e difeso con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Abbate, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 20 n. sez. S2 -ud. --2023 - 2 - avverso la sentenza n. 76/2019 della CORTE D ’ APPELLO di MESSINA , pubblicatail 5/2/2019; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/9/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale; Lette le memorie del ricorrenteincidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 10/01/1995, [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per sentir dichiarare il suo diritto di proprietà su una parte del terreno che egli aveva acquistato con atto notarile del 04/01/1998 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che era stato in parte abusivamente occupato dalle convenute, proprietarie del fondo finitimo; chiese altresì la dichiarazione del suo diritto di proprietà sulla stradina che insisteva sul suo terreno, utilizzata anch’essa dalle convenute, nonché la restituzione di quanto abusivamente occupato. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituirono in giudizio, affermando che il confine corrispondeva esattamente ai titoli da loro posseduti, che - in ogni caso - era intervenuta l’usucapione dei distacchi di terreno confinanti eventualmente posseduti e che sussisteva una servitù di transito sulla stradina; chiesero in riconvenzionale la remissione in pristino dello stato dei luoghi. 2. Con sentenza n. 843/16 il Tribunale di Patti rigettò tutte le domande e dichiarò compensate le spese di lite. Ric. 20 n. sez. S2 -ud. --2023 - 3 - 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero appello innanzi alla Corte di Appello di Messina;Turpe propose appello incidentale. La Corte territoriale riqualificò la domanda in actio finium regundorum, escludendo si trattasse di rivendica , in quanto controversa era solamente l’esatta linea di demarcazione dei fondi e non la loro titolarità. Rimarcando che, come evidenziato dal primo giudice, nei rogiti fossero assenti indicazioni sulla demarcazione tra le due proprietà in contestazione, il giudice di appello fece ricorso alle risultanze catastali e, confrontatele con le dichiarazioni dei testi, stabilì che il confine dei fondi era quello rappresentato dalla c.t.u. dell ’ 11/4/2014, condannando le appellanti alla restituzione di una porzione di fondo. LaCorte territoriale affermò pure che sulla stradina insisteva una servitù di passaggio; tuttavia, rigettò la domanda relativa alla sua remissione in pristino, perchégià era stata ordinata dalla sentenza n. 2623/03 del Tribunale di Patti-Sezione Distaccata di Sant’Agata e non era emerso dalla c.t.u. che i luoghi fossero stati nuovamente modificati. La Corte d’appello rigettò quindi l’appello principale e accolse parzialmente quello incidentale; dichiarando le spese di entrambi i gradi di giudizio compensate nella misura di 2/3 e condannando [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione del residuo terzoin favore di Turpe. 4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso in Cassazione, affidato a sette motivi. [OSCURATO:PERSONA]Heinz si è difeso con controricorso ed ha altresì proposto ricorso incidentaleper due motivi . Ric. 20 n. sez. S2 -ud. --2023 - 4 - [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo,le ricorrenti hanno dedotto , in riferimento all’art. 360 comma I n. 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione degli artt.948 e 950 cod. civ. per illogicità e contraddittorietà della motivazione, per avere la Corteattribuito rilevanza decisiva alle mappe catastali, le quali invece, in presenza di altre prove univoche e peraltro di senso opposto, avrebbero dovuto avere rilievo soltantosecondario; la Corte non avrebbe inoltre specificato il motivo della condivisione delle conclusioni del c.t.u.. 1.1. il motivo è inammissibileex art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ. La Corte territoriale ha utilizzato le mappe catastali dopo aver esaminato e ritenuto carente il contenuto dei titoli, non pienamente attendibili le dichiarazioni rese dai testi e non esatt a la rappresentazione dei luoghi della aerofotogrammetria : ha, pertanto, deciso in conformità con il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nell’azione di regolamento di confini, che si configura come una vindicatio incertae partis , incombe sia sull’attore che sul convenuto l’onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all’individuazione dell’esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (Cass. Sez. 2, n. 27521 del 29/12/2009; Sez. 2, Sentenza n. 10501 del 06/05/2013; Sez. 2, n. 10062 del 24/04/2018). L’adesione alle conclusioni della c.t.u. è stata motivata proprio in conseguenza della correttezza dell’analisi, da parte dell’esperto, degli elementi di prova raccolti e delle risultanze delle mappe catastali. Ric. 20 n. sez. S2 -ud. --2023 - 5 - 2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno lamentato, in riferimento all’art. 360 comma I n. 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 948 e 950 cod. civ. per illogicità e contraddittorietà della motivazione e per la nullità ed inattendibilità della c.t.u: la Corte sarebbe caduta in contraddizione condividendo le conclusioni del consulente e utilizzando le mappe catastali, nonostante fossero in contrasto con le dichiarazioni dei testi. 2.1. Anche questo motivo è inammissibile. Innanzitutto, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. (in ultimo, Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022). Ciò precisato, la censura si risolve in una istanza di riesame del merito precluso invece in questa sede di legittimità. In particolare, le ricorrenti prospettano il vizio di motivazione soltanto rimarcando le differenze tra la prospettazione delle loro allegazioni e difese con la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove offerte in sentenza (e, quanto ai fatti, nelle relazioni di c.t.u.), Ric. 20 n. sez. S2 -ud. --2023 - 6 - senza considerare che il giudizio di legittimità non può consist ere in un terzo grado di merito. La valutazione delle prove raccolte, anche per presunzioni, costituisce, infatti, un ’ attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non consente di censurare questa valutazione nel suo complesso , soltanto contrapponendole una diversa interpretazione al fine di ottener n e la revisione da parte del giudice di legittimità. Ugualmente inammissibile è il profilo relativo alla nullità della consulenza tecnica d’ufficio: il ricorrente si è limitato in realtà a rilevare che le conclusioni dell’esperto nominato non coincidono con le sue allegazioni, sollecitando inammissibilmente una diversa valutazione dei fatti. 3. Inammissibile è anche il terzo motivo, dedotto ai sensi dell’art.360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. Quanto al profilo articolato in riferimento al n. 3, non è in realtà prospettata alcuna violazione di legge; quanto, al profilo articolato in riferimento al n. 5, poi, la Corte d ’ appello non ha omesso di considerare e ha invece esaminato le testimonianze dei testi , indicati dalle ricorrenti,che hanno dichiarato di aver svolto lavori prima per conto di [OSCURATO:PERSONA], loro dante causa, e poi di loro stesse; ne ha escluso, però,la rilevanza perché dalle dichiarazioni rese emergeva la presenza, nei fondi lavorat i , di «testate di muri a secco» non riscontrabili né dai titoli né dalle mappe nella porzione di fondo contestata. 4. Con il quarto motivo le ricorrenti hanno lamentato, in riferimento all’art. 360 comma I n. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2697 e 61 cod. proc. civ. per avere la Corte Ric. 20 n. sez. S2 -ud. --2023 - 7 - d’appello utilizzato unac.t.u. che – a loro dire – sarebbe nulla perché fondata su una aerofotogrammetria acquisita irritualmente e peraltro inattendibile e, prima ancora, per aver utilizzato la c.t.u. per supplire alla carenza di prova. 4.1. Anche questa censura è inammissibile in quanto non conferente rispetto alla ratio decidendi: la c.t.u. è mezzo istruttorio necessario quando , come nella specie, per la risoluzione della controversia siano necessarie cognizioni tecniche che non note al giudice e quando i fatti da accertare siano riscontrabili solo attraverso specifiche esperienze tecniche; a ciò si aggiunga che la Corte territoriale ha espressamente riferito la sua motivazione alle risultanze delle mappe e delle dichiarazioni testimoniali, «a prescindere dalle risultanze dell’aerofogrammetria» (pag. 9 penultimo capoverso della sentenza); non ha proprio utilizzato, pertanto, il documento che le ricorrenti lamentano sia stato acquisito irritualmente. 5. Con il quinto motivo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno prospettato, in riferimento all’art. 360 comma I n. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 948 e 940 cod. civ., deducendol’erronea qualificazione giuridica dell’ azione promossa da Turpe; la Corte avrebbe dovuto inquadrare la domanda come azione di rivendica e non come azione di regolamento dei confini, per esservi unconflitto fra titoli e per essere stato chiesto il rilascio di una porzione asseritamente occupata senza titolo. Anche questo motivo è inammissibileper sua formulazione. La Corte ha qualificato la domanda ritenendola finalizzata soltanto all’accertamento della esatta linea di demarcazione tra i fondi, avendo l’attore sostenuto che il confine di fatto non corrispondesse a quello indicato nei rispettivi titoli di acquisto. Ric. 20 n. sez. S2 -ud. --2023 - 8 - Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell’attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del petitum, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la ‘ qualificazione giuridica’ dei fatti allegati nell ’ atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un ‘fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo’, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di error in judicando, nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.» ( in ultimo, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11103 del 10/06/2020). Ciò precisato, le ricorrenti non hanno prospettato alcuno dei vizi di sussunzione suindicati, sovrapponendo la nozione di contesa sulla titolarità del diritto di proprietà, che implica un conflitto tra titoli, con la individuazione dei confini che può anche implicare un’incertezza di interpretazione dei relativi titoli, ma verte sull’accertamento quantitativo del diritto di proprietà (Cass. Sez. 2, n. 5603 del 11/03/2014); a ciò si aggiunga che, per principio consolidato, l’azione di regolamento di confini ha un intrinseco effetto recuperatorio il quale, nell’ipotesi in cui si sia verificato uno sconfinamento in uno dei due fondi, comporta l’obbligo di rilascio della porzione indebitamente Ric. 20 n. sez. S2 -ud. --2023 - 9 - posseduta, indipendentemente dall’intenzionalità dell’accertata occupazione abusiva (Cass. Sez. 2, n. 2102 del 20/05/1977 ; Sez. 2, n. 8693 del 28/03/2019; Sez. 2,n. 1910 del 23/01/2023). 6. Con il sesto motivo le ricorrenti hanno prospettato, in relazione all’art. 360 comma I n. 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. per la violazione del principio del “ne bis in idem”. La Corte avrebbe errato a rigettare la domanda di remissione in pristino per mancanza di prove, perché sul punto ci sarebbe stata già una precedente pronuncia passata in giudicato che condannava Turpi a ripristinare lo stato dei luoghi. 6.1. Anche questo motivo è inammissibile perché non conferente rispetto alla ratio decidendi. La Corte d ’ Appello non ha affatto ignorato la precedente statuizione passata in giudicato, ma ha rilevato che dall ’ indagine espletata dal consulente era emersa una situazione «compatibile con una pregressa esecuzione della condanna» pronunciata nei confronti del procuratore di Turpe in accoglimento della domanda delle attuali ricorrenti. 7. Il settimo motivo non costituisce una censura perché integra una domanda di nuova pronuncia sull’onere delle spese in conseguenza dell’accoglimento dei sei motivi suesposti. 8. Con il primo motivo di ricorso incidentale, Turpe ha prospettato, in relazione all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ. nonché, in relazione all’art. 360 comma I n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di alcune risultanze probatorie ( quali la c.t.u.dell’architetto [OSCURATO:PERSONA], le prove dei testi Vitale e Zingales e la scrittura privata autenticata del 04/01/1990): sarebbe stata confermata la sussistenza di una servitù di passaggio sul tratto di Ric. 20 n. sez. S2 -ud. --2023 - 10 - stradella ricadente nella particella 11 perché non sarebbero state esaminate leprove indicate. 8.1. Il motivo è inammissibile perché si risolve nella richiesta di una nuova valutazione delle prove. Dal penultimo capoverso di pag. 10 della sentenza fino al punto 3. di pag. 11 della motivazione, la Corte territoriale ha pure esaminato, per confermare la sussistenza della servitù di passaggio sulla stradella, le dichiarazioni dei testi Vitale e Zingales e la prospettata costruzione della stradella del 1990, ma ne ha escluso la rilevanza in confronto ad altri elementi di prova raccolti che ha enucleato; ugualmente ha fatto per fondare la motivazione sulla relazione di consulenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Per principio consolidato, la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (in ultimo, Cass. Sez. 3, n. 37382 del 21/12/2022). 9. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il Turp e ha prospettato, in relazione all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. civ., per non aver Ric. 20 n. sez. S2 -ud. --2023 - 11 - condannato le controparti al pagamento integrale delle spese e degli onorari di giudizio, vista la loro totale soccombenza. 9.1. Il motivo è inammissibile. La Corte d ’ appello ha rigettato interamente il ricorso principale e accolto soltanto in parte l’appello incidentale di Turpe; in conseguenza, ha parzialmente compensato le spese tra le parti, condannando le appellanti, attuali controricorrenti incidentali, al pagamento delle spese residue in favore dell ’ attore Turpe. Così decidendo, la Corte territoriale ha reso una statuizione pienamente conforme alprincipio consolidato secondo cui, ai fini della regolamentazione delle spese, la soccombenza deve essere valutata in base all’esito complessivo del giudizio, tenendo conto non dell’esito dei singoli gradi in cui il processo si sia articolato, ma del risultato finale conseguito dall’attore; corollario di questo principio è che in caso di accoglimento soltanto parziale della domanda , il giudice può disporre la totale o parziale compensazione delle spese, seppure non possamai condannare l’attore, pur sempre parzialmente vittorioso, al pagamento di parte delle spese sostenute dal convenuto ( Cass. Sez. 2, n. 19933 del 21/06/2022; Sez. U, n. 32906 del 08/11/2022): in tal senso la statuizione sulle spese è immune da vizi. 4. In definitiva, sia il ricorso principale che il ricorso incidentale devono essere dichiarati inammissibili. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di questo grado di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 20 n. sez. S2 -ud. --2023 - 12 - P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulterior
Sentenza Cassazione n. 29937/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris