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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 01319/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOi:dato avviso alle parte) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 6/5/2021 della Corte di appello di Salerno, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena, con la quale è stata parzialmente riformata quella emessa dal Tribunale di Salerno il 15/1/2019 per il reato di cui all'art. 73, comma 4 e 6, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, oltre che genericamente formulato, non è consentito, a fronte di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non essendo dedotta l'illegalità della pena concordata.

3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610-comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 8/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOi:dato avviso alle parte) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 6/5/2021 della Corte di appello di Salerno, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena, con la quale è stata parzialmente riformata quella emessa dal Tribunale di Salerno il 15/1/2019 per il reato di cui all'art. 73, comma 4 e 6, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, oltre che genericamente formulato, non è consentito, a fronte di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non essendo dedotta l'illegalità della pena concordata. 3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610-comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 8/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01319/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris