Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2023

Cassazione n. 00322/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che TUCCIO Alessandro - imputato del reato continuato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato in relazione alle plurime cessioni di cocaina ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] Florin, a volte per il tramite di MORRA - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 26/C11/2023 dalla Corte d'Appello di Milano (che ha confermato la decisione di condanna emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) deducendo violazione di legge con riferimento all'affermazione di penale responsabilità quanto ai 400 grammi in possesso di cui l'[OSCURATO:PERSONA] era in possesso al momento dell'arresto, e alla mancata applicazione dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto che la prima doglianza abbia connotazioni reiteral:ive, e sia comunque volta a prospettare una diversa ricostruzione fattuale ed un diverso apprezzamento delle risultanze acquisite nel giudizio di merito, in questa sede evidentemente preclusi.

D'altra parte, la Corte territoriale ha compiutamente ricostruito i numerosissimi contatti telefonici funzionali alle plurime cessioni di cocaina dall'[OSCURATO:PERSONA] al TUCCIO per il tramite del MORRA, evidenziando tra l'altro: che tali consegne non sono state contestate (avendo il MORRA riferito di aver portato anche 20 grammi per volta), salvo quella non perfezionatasi dei 400 grammi; che l'ipotesi accusatoria si fonda sull'avvertimento telefonico del TUCCIO, nell'immediatezza, da parte della moglie dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale lo aveva appunto avvisato dell'arresto di quest'ultimo, aggiungendo che avrebbero dovuto parlare; che la mancanza di analoghe iniziative telefoniche, e la decisione di TUCCIO di far perdere subito dopo le proprie tracce, costituivano elementi idonei a far ritenere che fosse proprio il ricorrente il destinatario della consegna.

Si tratta di un percorso argomentativo in linea con la decisione del G.u.p., che la difesa ha inteso confutare riproponendo una ricostruzione alternativa qui non consentita, anche alla luce dei noti principi in tema di "doppia conforme"; ritenuto che la prospettata derubricazione nella fattispecie tentata non risulta dedotta con i motivi di appello, ed è comunque manifestamente infondata alla luce del consolidato principio di questa Suprema Corte secondo cui «ai fini della consumazione del reato di cessione di sostanze stupefacenti, è sufficiente l'accordo delle parti sull'oggetto e sulle condizioni di vendita, non essendo necessaria la materiale consegna all'acquirente della sostanza» (Sez. 4, n. 14276 del 02/12/2022, dep. 2023, A., Rv. 284604 - 01); ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba pervenirsi quanto alla residua censura, avuto riguardo alla esaustiva motivazione della Corte d'Appello, che ha escluso l'ipotesi lieve non solo alla luce dell'importante quantitativo che l'[OSCURATO:PERSONA] doveva consegnare, ma anche per le connotazioni organizzative dell'attività illecita (con l'inserimento del MORRA come trasportatore di quantità anche significative di cocaina: cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R,Øra, il 1 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che TUCCIO Alessandro - imputato del reato continuato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato in relazione alle plurime cessioni di cocaina ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] Florin, a volte per il tramite di MORRA - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 26/C11/2023 dalla Corte d'Appello di Milano (che ha confermato la decisione di condanna emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) deducendo violazione di legge con riferimento all'affermazione di penale responsabilità quanto ai 400 grammi in possesso di cui l'[OSCURATO:PERSONA] era in possesso al momento dell'arresto, e alla mancata applicazione dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto che la prima doglianza abbia connotazioni reiteral:ive, e sia comunque volta a prospettare una diversa ricostruzione fattuale ed un diverso apprezzamento delle risultanze acquisite nel giudizio di merito, in questa sede evidentemente preclusi. D'altra parte, la Corte territoriale ha compiutamente ricostruito i numerosissimi contatti telefonici funzionali alle plurime cessioni di cocaina dall'[OSCURATO:PERSONA] al TUCCIO per il tramite del MORRA, evidenziando tra l'altro: che tali consegne non sono state contestate (avendo il MORRA riferito di aver portato anche 20 grammi per volta), salvo quella non perfezionatasi dei 400 grammi; che l'ipotesi accusatoria si fonda sull'avvertimento telefonico del TUCCIO, nell'immediatezza, da parte della moglie dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale lo aveva appunto avvisato dell'arresto di quest'ultimo, aggiungendo che avrebbero dovuto parlare; che la mancanza di analoghe iniziative telefoniche, e la decisione di TUCCIO di far perdere subito dopo le proprie tracce, costituivano elementi idonei a far ritenere che fosse proprio il ricorrente il destinatario della consegna. Si tratta di un percorso argomentativo in linea con la decisione del G.u.p., che la difesa ha inteso confutare riproponendo una ricostruzione alternativa qui non consentita, anche alla luce dei noti principi in tema di "doppia conforme"; ritenuto che la prospettata derubricazione nella fattispecie tentata non risulta dedotta con i motivi di appello, ed è comunque manifestamente infondata alla luce del consolidato principio di questa Suprema Corte secondo cui «ai fini della consumazione del reato di cessione di sostanze stupefacenti, è sufficiente l'accordo delle parti sull'oggetto e sulle condizioni di vendita, non essendo necessaria la materiale consegna all'acquirente della sostanza» (Sez. 4, n. 14276 del 02/12/2022, dep. 2023, A., Rv. 284604 - 01); ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba pervenirsi quanto alla residua censura, avuto riguardo alla esaustiva motivazione della Corte d'Appello, che ha escluso l'ipotesi lieve non solo alla luce dell'importante quantitativo che l'[OSCURATO:PERSONA] doveva consegnare, ma anche per le connotazioni organizzative dell'attività illecita (con l'inserimento del MORRA come trasportatore di quantità anche significative di cocaina: cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R,Øra, il 1 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00322/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris